1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto concerne le regioni di alcuni Stati membri elencate nell'allegato e ne proroga la validità

[notificata con il numero C(2008) 3964]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di peste suina classica in alcuni Stati membri. Detta decisione stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica in tali Stati membri.

(2)

La decisione 2006/805/CE si applica fino al 31 luglio 2008. Data la situazione della peste suina classica in alcune zone di Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria e Slovacchia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di tale decisione fino al 31 luglio 2009.

(3)

La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'evoluzione recente della peste suina classica nei suini selvatici e nei suini di allevamento nel suo territorio. Secondo questi dati, la situazione della malattia è notevolmente migliorata in tale Stato membro per quanto concerne i suini selvatici. Inoltre non si ha più il sospetto che la peste suina classica abbia carattere endemico nei suini di allevamento. La Bulgaria ha inoltre informato la Commissione che sono state adottate ulteriori misure per escludere la presenza dell'infezione da virus della peste suina classica nei suini delle aziende commerciali, trasferiti ai fini della macellazione. Quindi non è più opportuno applicare il divieto stabilito dalla decisione 2006/805/CE di spedire dalla Bulgaria ad altri Stati membri carni suine fresche, preparazioni a base di carne suina e prodotti a base di carne suina.

(4)

Benché in Bulgaria la situazione della malattia nei suini selvatici sia migliorata, vi persiste ancora il rischio dell'insorgenza di focolai di peste suina classica. È quindi opportuno che relativamente all'intero territorio della Bulgaria continui ad essere applicato il divieto di spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri. L'intero territorio della Bulgaria va pertanto incluso nell'allegato, parte II, della decisione 2006/805/CE.

(5)

Anche l'Ungheria e la Slovacchia hanno informato la Commissione in merito all'evoluzione recente della peste suina classica nei suini selvatici nel loro territorio. Alla luce dei dati epidemiologici disponibili, è opportuno estendere le zone di questi Stati membri nei quali si applicano le misure di controllo relative alla peste suina classica, in modo da comprendervi anche alcune zone delle contee di Heves e Borsod-Abaúj-Zemplén in Ungheria e gli interi distretti di Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice e Komárno in Slovacchia. La decisione 2006/805/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/805/CE è così modificata:

1)

All'articolo 14, la data del «31 luglio 2008» è sostituita da quella del «31 luglio 2009».

2)

Le parti II e III dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/225/CE (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 32).


ALLEGATO

«PARTE II

1.   Bulgaria

L'intero territorio.

2.   Ungheria

Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell'autostrada E 71, il territorio della contea di Heves ad est del confine della contea di Nógrád, a sud e ad ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell'autostrada E71, e il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén a sud del confine con la Slovacchia, ad est del confine con la contea di Heves, a nord e ad ovest dell'autostrada E71, a sud della strada statale 37 (il tratto compreso tra l'autostrada E71 e la strada statale 26) e ad ovest della strada statale 26.

3.   Slovacchia

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (distretto di Komárno), Nové Zámky (distretto di Nové Zámky), Levice (distretto di Levice) e Rimavská Sobota (distretto di Rimavská Sobota).

PARTE III»