31.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2008
Aiuto di Stato C 40/06 (ex NN 96/05)
Regimi di assistenza in forma di prestiti attuati dal Regno Unito
[notificata con il numero C(2008) 1612]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/626/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e paragrafo 3,
dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra (2),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera in data 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino di nazionalità britannica del fatto che lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland, aveva concesso aiuti al settore della pesca che potevano costituire aiuti di Stato illegali. Con lettere in data 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto al Regno Unito informazioni in merito al suddetto aiuto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006. |
(2) |
Con lettera del 13 settembre 2006, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'aiuto con lettera del 16 ottobre 2006. Facendo seguito alle richieste formulate dalla Commissione in data 31 gennaio 2007 e 5 febbraio 2008, è stato fornito un complemento di informazioni con le lettere del 4 settembre 2007 e del 27 febbraio 2008. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 novembre 2006 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA
(4) |
Lo Shetland Islands Council ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), che in realtà consistevano di diversi tipi di regimi di aiuto. Fra i suddetti regimi figuravano anche i cosiddetti regimi di aiuti in forma di prestiti («il regime»). |
(5) |
L'aiuto era stato erogato ad aziende che praticavano l'allevamento dei salmoni (salmonicoltura), attraverso aiuti in forma di prestiti concessi tramite la «Fish Farming Association» (associazione dei piscicoltori) e ad aziende di trasformazione dei prodotti della pesca, sempre attraverso aiuti in forma di prestiti, concessi tramite la «Fish Processors' Association» (associazione delle aziende di trasformazione dei prodotti della pesca). |
(6) |
Gli aiuti in forma di prestiti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura sono stati istituiti nel 2000 allo scopo di fornire capitale di esercizio a singole aziende dedite all'allevamento del salmone per consentirne l'allevamento fino al raggiungimento di dimensioni economicamente redditizie. I prestiti erogati nell'ambito del regime variano da 87 000 a 250 000 GBP, importi che coprono fino al 75 % dei costi di acquisto di giovani salmoni. Il totale dei prestiti erogati ammonta a 3 477 130 GBP. |
(7) |
I prestiti sono stati concessi ad aziende in grado di provare la loro efficienza economica attraverso la presentazione di piani industriali validi e di previsioni finanziarie relative ad un periodo di almeno tre anni. I prestiti erano soggetti a tassi di interessi corrispondenti, in genere, al tasso di base applicabile, in vigore nel Regno Unito, maggiorato del 2 %. Allo scopo di garantire il prestito, quest'ultimo veniva concesso alla condizione che il prestatore assumesse un «diritto di titolarità» sui salmoni giovani, garantendo in tal modo il prestito sulla base del valore di vendita del pesce adulto. |
(8) |
Nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2002, sono stati concessi cinque prestiti. La loro entità variava fra 73 000 e 200 000 GBP, per un totale di 698 300 GBP. I prestiti sono stati concessi a società che, per la durata del prestito, si sono impegnate a presentare conti riveduti da società di revisione, a lavorare secondo le pertinenti norme nazionali e comunitarie in materia di igiene, salute e sicurezza e divenire membri della «Shetland Fish Processors' Association». |
(9) |
La Commissione ha ritenuto impossibile stabilire, in base alle informazioni disponibili, se i prestiti erogati siano stati concessi a condizioni accettabili per un investitore privato che opera alle normali condizioni di mercato. Dato che è sembrato che i prestiti siano stati concessi in circostanze più favorevoli o accompagnati da condizioni più favorevoli di quelle che potrebbe accettare un normale prestatore privato, i beneficiari sembrano aver ottenuto un vantaggio di cui non avrebbero beneficiato in normali circostanze economiche. Dato che, inoltre, si è ritenuto che le aziende interessate fossero in diretta concorrenza con altre aziende operanti nel settore dei prodotti della pesca, i prestiti apparivano come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. |
(10) |
Per quanto riguarda la compatibilità dei prestiti, in quanto aiuti di Stato, con gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura applicabili al momento in cui l'aiuto è stato concesso, la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che i prestiti potessero essere considerati prestiti commerciali e li ha quindi considerati aiuti di Stato. Per quanto riguarda la compatibilità dei prestiti con il mercato comune, la Commissione ha inoltre dubitato, sulla base delle informazioni disponibili, che potessero essere considerati compatibili con le condizioni previste dai rispettivi orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, applicabili al momento in cui l'aiuto è stato concesso. |
III. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO
(11) |
Nelle lettere del 16 ottobre 2006, 4 settembre 2007 e 27 febbraio 2008, il Regno Unito ha fornito informazioni complementari in merito ai prestiti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto. |
(12) |
Il Regno Unito ha sostenuto che i prestiti sono stati concessi in circostanze accettabili per un normale investitore privato e che, pertanto, i prestiti in questione non costituivano degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(13) |
A questo riguardo, il Regno Unito ha presentato una descrizione della politica di tassi di interesse applicata nella concessione dei prestiti. I tassi di interesse sono stati fissati facendo riferimento alla realizzazione di un ritorno sul capitale coerente con il tasso base UE (UK) e seguendo una valutazione del rischio. Ciò ha portato ad una politica di tassi di interesse indicativi basata sul tasso di riferimento del Regno Unito maggiorato del 2 % per i prestiti a basso rischio, del tasso di riferimento UK maggiorato del 3 % per i prestiti a medio rischio e del tasso di riferimento UK maggiorato del 4 % per i prestiti ad alto rischio. Il Regno Unito ha giudicato questa politica conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. |
(14) |
Per quanto riguarda i prestiti concessi agli allevatori di salmoni nell'ambito del regime di cui sopra, sono stati erogati 15 prestiti nel corso del periodo dal settembre 2000 al gennaio 2003. Le condizioni e i tassi di interesse dei prestiti erano i seguenti:
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(15) |
Il Regno Unito ha dichiarato che la maggior parte di questi prestiti è stata concessa applicando il tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra maggiorato del 2 % o, talvolta, del 3 %. Le condizioni di rimborso sono state studiate per conformarsi al ciclo della crescita dei salmoni giovani. La durata era di solito di 2 anni e prevedeva il pagamento mensile degli interessi mentre il capitale veniva rimborsato alla scadenza del prestito, che era strutturato in modo da coincidere con il termine della campagna. Il rapporto fra prestito e valore variava dal 24 % al 75 %. |
(16) |
Allo scopo di garantire i prestiti, quest'ultimi venivano concessi alla condizione che il prestatore assumesse un diritto di «titolarità» sui salmoni giovani, garantendo in tal modo il prestito sulla base del valore di vendita del pesce adulto. Il Regno Unito ha sostenuto che, in un mercato normale, è prevedibile che il valore dei salmoni giovani aumenti con il periodo della crescita e quindi il rapporto prestito/valore è destinato a migliorare nell'arco dello stesso periodo. Inoltre, i prestiti sono stati garantiti attraverso garanzie generiche, vale a dire non solo il valore del pesce, ma anche attraverso le attività materiali della azienda come, ad esempio, le gabbie di allevamento, le licenze, ecc. |
(17) |
Il Regno Unito ha infine fornito i particolari delle imprese alle quali erano stati concessi i prestiti: il loro capitale sociale nominale, la percentuale di perdite di capitale al momento degli investimenti e nei 12 mesi precedenti gli investimenti, informazioni che provano che nessuna delle aziende era soggetta a procedura di insolvenza al momento della concessione dell'aiuto, le previsioni finanziarie presentate dalle imprese che ne dimostrano l'efficienza economica al momento della domanda, nonché informazioni su garanzie specifiche e l'ordine dei creditori per ogni prestito. |
(18) |
Per quanto riguarda gli accordi concessi ai trasformatori nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca, le caratteristiche dei prestiti erano le seguenti:
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(19) |
Il Regno Unito ha dichiarato che tutti questi prestiti, tranne uno, sono stati concessi applicando un tasso superiore al tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra e al tasso di riferimento UE (UK); che i prestiti erano concessi normalmente per l'acquisto di attrezzature e di solito per durate di 10 anni; le condizioni erano considerate in linea con le condizioni normalmente offerte da investitori commerciali e che, in ogni caso, il rapporto prestito/valore non era superiore al 40 %. I prestiti erano soggetti a garanzie sotto forma di garanzie standard e garanzie generiche. |
(20) |
Il Regno Unito ha fornito i particolari delle imprese alle quali erano stati concessi i prestiti, il loro capitale sociale nominale, la percentuale di perdite di capitale al momento degli investimenti e nei 12 mesi precedenti gli investimenti, le informazioni che provano che nessuna delle aziende era soggetta a procedura di insolvenza al momento della concessione dell'aiuto, le previsioni finanziarie presentate dalle imprese che ne dimostrano l'efficienza economica al momento della domanda, nonché informazioni su garanzie specifiche e l'ordine dei creditori previsto per ogni prestito. |
(21) |
Infine, per quanto riguarda il prestito concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel 1998, il Regno Unito ha dichiarato che sebbene il tasso di interesse originale per questo prestito fosse dell'8 %, esso era stato ridotto al 5 % attraverso una sovvenzione a tasso agevolato di 20 000 GBP versata direttamente al prestatore dallo Shetland Islands Council. Il Regno Unito ha osservato che la sovvenzione avrebbe potuto essere pagata direttamente al beneficiario, in quanto quest'ultimo aveva diritto all'aiuto. Tuttavia, per facilitare le cose dal punto di vista amministrativo, la sovvenzione è stata versata al prestatore ed è stato ridotto l'interesse sul prestito. |
(22) |
Il Regno Unito ha fatto presente che, qualora la Commissione dovesse considerare i prestiti in oggetto come non commerciali, essi sarebbero comunque compatibili con le pertinenti norme sugli aiuti di Stato. |
(23) |
Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, qualora la Commissione adottasse una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati fino al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (5), e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa a investimenti di Shetland Leasing and Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (6), nelle quali si afferma che, fino al 3 giugno 2003, il Consiglio delle Isole Shetland ha legittimamente considerato i fondi utilizzati per i suddetti aiuti come fondi privati e non pubblici. |
IV. VALUTAZIONE
(24) |
È necessario stabilire anzitutto se la misura in questione possa essere considerata un aiuto di Stato e, in tal caso, se essa sia compatibile con il mercato comune. |
(25) |
A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(26) |
Secondo una giurisprudenza consolidata (7) la concessione di un prestito ad una azienda da parte dello Stato o di organismi controllati dallo Stato può favorire tale azienda ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se il mutuatario ottiene delle condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere sul mercato dei capitali. |
(27) |
Un modo idoneo per accertare se un prestito costituisca un aiuto di Stato consiste nel verificare in quale misura l'impresa interessata avrebbe potuto ottenere le somme in questione sul mercato dei capitali privati a condizioni simili. |
(28) |
Dei fattori rilevanti per valutare il prestito rispetto al mercato dei capitali privati sono in particolare la durata e l'ammontare del prestito, il rischio di insolvenza da parte del mutuatario, il tasso di interesse previsto, il tipo di garanzia concessa e il previsto ordine dei creditori. |
(29) |
Per quanto riguarda il tasso di interesse per questo tipo di prestiti, il tasso di mercato da utilizzare come termine di confronto è il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8). Il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può aumentare in situazioni di rischio particolare (ad esempio, imprese in difficoltà o assenza delle garanzie normalmente richieste dalle banche). In tali casi, la maggiorazione può arrivare a 400 punti base o più se nessuna banca privata abbia accettato di concedere il prestito in questione. |
(30) |
La tabella che segue confronta i tassi di interesse applicati nell'ambito dei regimi di aiuto con il tasso di riferimento della Comunità applicabile al momento della concessione del prestito.
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(31) |
Nel caso dei tre prestiti concessi nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd e nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processing Ltd, i tassi di interesse applicati erano inferiori al tasso di riferimento della Comunità. Inoltre, il tasso di interesse del prestito concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel 1998, sebbene in origine fosse stato fissato ad un livello superiore al tasso di riferimento della Comunità, è stato poi ridotto, attraverso una agevolazione di interessi, ad un livello inferiore al tasso di riferimento della Comunità. Si deve quindi ritenere che tali prestiti siano stati concessi a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili sul mercato dei capitali e che quindi avvantaggino le imprese interessate. |
(32) |
Tuttavia, si può accertare che i tassi di interesse previsti per tutti gli altri prestiti erogati a partire dal settembre 2000, nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca e del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura, erano tutti superiori al tasso di riferimento della Comunità applicabile al momento in cui sono stati concessi i rispettivi prestiti e che quindi avrebbero potuto essere concessi alle normali condizioni di mercato sul mercato dei capitali. Di conseguenza è importante stabilire un raffronto fra tutti gli altri aspetti di questi prestiti e i prestiti concessi alle normali condizioni di mercato. |
(33) |
Le informazioni fornite dal Regno Unito, che forniscono la situazione finanziaria di ogni impresa, indicano che i prestiti sono stati concessi in conformità alla politica dei tassi di interesse di cui al considerando 13 e sono stati oggetto di una valutazione di rischio basata sui singoli casi, consentendo all'autorità erogante di stabilire individualmente per ogni prestito la durata, il tasso di interesse, le garanzie e l'ordine dei creditori previsto, sulla base del rischio effettivo di ogni prestito e in linea con le normali condizioni commerciali. |
(34) |
A questo riguardo, va osservato in particolare che nessuna delle aziende, al momento in cui sono stati concessi i rispettivi prestiti, era una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10). Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda il rischio di inadempienza del mutuatario, va inoltre osservato che, sebbene alcune imprese presentassero un maggiore rischio di insolvenza rispetto ad altre, tale rischio è stato compensato, in questi casi, da un tasso di interesse più elevato accompagnato da garanzie supplementari, secondo modalità paragonabili alle normali condizioni esistenti sul mercato privato per i prestiti concessi a questo settore. |
(35) |
Di conseguenza, si può concludere che i prestiti concessi a partire dal settembre 2000 in avanti, possono essere considerati paragonabili a quello che un prestatore privato, che opera in un'economia di mercato, sarebbe stato pronto a prestare alle stesse condizioni e che quindi questi prestiti sono stati concessi a condizioni che non erano più favorevoli delle normali condizioni di mercato. |
(36) |
I prestiti concessi a condizioni che rispecchiano le normali condizioni di mercato non offrono un vantaggio ai beneficiari dei prestiti rispetto agli altri operatori presenti sul mercato e, in assenza di un vantaggio per le imprese interessate, tali prestiti non possono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(37) |
Le imprese in questione sono in diretta concorrenza con altre società nel settore della pesca, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca, sia all'interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Di conseguenza, questi prestiti devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(38) |
Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. |
(39) |
A norma del secondo comma del punto 5.3 degli attuali orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (11) un «aiuto illegale», ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sarà valutato alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto. Dato che questa valutazione riguarda quattro prestiti concessi nel 1996, 1997 e 1998, l'aiuto deve essere valutato in base alla compatibilità con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 1994 («le linee direttrici del 1994») (12) e del 1997 («le linee direttrici del 1997») (13). |
(40) |
Il punto 2.3 delle linee direttrici del 1994 prevede che l'aiuto per investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca può essere considerato compatibile con il mercato comune a condizione che i requisiti previsti per la sua erogazione siano comparabili a quelli contenuti nel regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (14) e siano almeno altrettanto severi e a condizione che il livello dell'aiuto non superi, in equivalente sovvenzione, il livello complessivo dei sussidi nazionali e comunitari autorizzati dall'allegato IV del suddetto regolamento. |
(41) |
A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3699/93 e del punto 2.4 dell'allegato III del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale e l'applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare la competitività. Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. |
(42) |
Il prestito di 200 000 GBP, concesso nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, serviva per contribuire a finanziare la costruzione di una fabbrica per il condizionamento e la lavorazione del salmone. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare, questo riguarda l'aiuto all'investimento per la costruzione di edifici ed impianti e l'acquisto di nuove attrezzature. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano. |
(43) |
Il prestito di 73 000 GBP, concesso nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd, serviva per contribuire all'acquisto, all'installazione e all'avviamento di una linea di produzione di prodotti alimentari. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano. |
(44) |
Per quanto riguarda i prestiti concessi nel 1997 e 1998, il punto 2.3 delle linee direttrici del 1997 riprende le condizioni precedentemente fissate nelle linee direttrici del 1994, di cui al considerando 39. Pertanto l'aiuto deve essere valutato alla luce delle condizioni del regolamento (CE) n. 3699/93. |
(45) |
Il prestito di 173 000 GBP, concesso nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processors Ltd, riguardava un progetto per installare una linea di trasformazione del pesce ed un impianto di raffreddamento nella fabbrica esistente. Tale progetto rientra nei requisiti delineati ai considerando 40 e 41. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano. |
(46) |
Per quanto riguarda l'aiuto concesso a D Watt (Shetland) Ltd nel dicembre 1998, il regolamento (CE) n. 3699/93 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2468/1998 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (15). A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2468/1998, i riferimenti al regolamento (CE) n. 3699/93 si intendono fatti al nuovo regolamento. Le disposizioni relative agli aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca figurano all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2468/1998 e al punto 2.4 del relativo allegato II. |
(47) |
A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2468/1998 e del punto 2.4 dell'allegato II del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale (includendo in particolare attrezzature per l'elaborazione e la trasmissione di dati). Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. |
(48) |
Il prestito di 110 000 GBP, concesso nel dicembre 1998 a D Watt (Shetland) Ltd, serviva per la costruzione e l'attrezzatura di una nuova fabbrica per la lavorazione dei crostacei. Tale progetto rientra nei requisiti delineati al considerando 47. In particolare esso riguarda gli aiuti all'investimento per l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito. Inoltre, gli investimenti non riguardavano i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano. |
(49) |
A norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/1998, l'aiuto può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili. |
(50) |
Il prestito di 200 000 GBP a Lerwick Fish Traders Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 819 672 GBP, a copertura quindi di circa il 24,4 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 108 rate mensili dello stesso importo di 2 784,94 GBP. Il tasso di interesse applicato era del 7,75 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità dell'11,18 %. |
(51) |
Il prestito di 73 000 GBP a Shetland Seafood Specialities Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 186 000 GBP, a copertura quindi di circa il 39,2 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 120 rate mensili dello stesso importo. Il tasso di interesse applicato era del 9 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità del 10,26 %. |
(52) |
Il prestito di 173 000 GBP a Whalsay Fish Processors Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 473 150 GBP, a copertura quindi di circa il 36,6 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 96 rate mensili dello stesso importo iniziando 24 mesi dopo il versamento dell'acconto del prestito o del suo primo versamento. Il tasso di interesse applicato era dell'8 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità dell'8,15 %. |
(53) |
Il prestito di 110 000 GBP a D Watt (Shetland) Ltd è stato concesso per un progetto di un costo complessivo di 510 000 GBP, a copertura quindi di circa il 21,6 % del costo effettivo del progetto. Il prestito doveva essere restituito in 120 rate mensili dello stesso importo. Il tasso di interesse applicato era del 5 %, rispetto ad un tasso di riferimento della Comunità del 7,77 %. |
(54) |
Per calcolare il tasso di aiuto è necessario confrontare i costi del progetto relativo ad ogni prestito con l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito. Alla luce delle cifre indicate ai considerando 50-53, ognuno di questi prestiti, anche prima di calcolare l'equivalente sovvenzione lordo, rappresentava meno del 50 % del costo totale del progetto. |
(55) |
Pertanto, il tasso di aiuto per i prestiti può essere considerato conforme alle condizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/1993 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/1998, indicate al considerando 49. |
V. CONCLUSIONE
(56) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura nonché l'aiuto concesso nel 2002 a D Watt (Shetland) Ltd nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(57) |
La Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel maggio 1996 a Lerwick Fish Traders Ltd, nell'ottobre 1996 a Shetland Seafood Specialities Ltd e nell'agosto 1997 a Whalsay Fish Processing Ltd, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tale aiuto tuttavia soddisfa le condizioni previste dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed è pertanto considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nel periodo 2000-2002 nell'ambito del regime di aiuti a favore delle aziende che praticano la salmonicoltura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
2. L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nel 2002 a D Watt (Shetland) Ltd nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
3. L'aiuto che il Regno Unito ha concesso nell'ambito del regime di aiuti per la trasformazione dei prodotti della pesca nel periodo 1996-1998 a Lerwick Fish Traders Ltd, a Shetland Seafood Specialities Ltd, a Whalsay Fish Processing Ltd e a D Watt (Shetland) Ltd, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 292 dell’1.12.2006, pag. 6.
(3) GU C 292 dell’1.12.2006, pag. 6.
(4) Il beneficiario di questo aiuto ha ottenuto un prestito a tasso agevolato pari a 20 000 GBP, che prevede il pagamento di un tasso di interesse solo del 5 % da parte dell’azienda in questione.
(5) GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.
(6) GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.
(7) Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 231.
(8) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(9) Il beneficiario di questo aiuto ha ottenuto un prestito a tasso agevolato pari a 20 000 GBP, che prevede una riduzione del tasso di interesse al 5 %.
(10) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(11) GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.
(12) GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.
(13) GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.
(14) GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.
(15) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.