29.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Estonia nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 3723]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(2008/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, inclusi interventi d'urgenza. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione suddetta, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure al fine di eradicare la malattia di Newcastle.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE fissano le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(3)

Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d'urgenza volti all'eradicazione della malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2).

(4)

Nel 2007 si sono manifestati in Estonia alcuni focolai della malattia di Newcastle. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, l'Estonia ha adottato misure volte a combattere tali focolai.

(5)

L'Estonia ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

In data 6 ottobre 2007 l'Estonia ha presentato una stima dei costi sostenuti per l'adozione di misure volte ad eradicare la malattia di Newcastle.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità a favore dell'Estonia

L'Estonia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2007 da tale Stato membro per l'adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.