29.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame

(2008/621/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura di cui all’articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la richiesta della Corte del 4 febbraio 2008,

visto il parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008,

visto il parere della Commissione del 14 marzo 2008,

considerando che nel regolamento di procedura occorre precisare alcune modalità del procedimento di riesame di cui all’articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e disciplinato, quanto ai suoi principi, dagli articoli da 62 a 62 ter del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e, in particolare, le modalità relative al regime linguistico applicabile a tale procedimento,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), è modificato come segue:

dopo l’articolo 123, nel «Titolo quarto bis: del riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado», è inserito un articolo 123 bis, formulato come segue:

«Articolo 123 bis

Qualora la Corte decida, conformemente all’articolo 62, secondo comma, dello statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e dall’articolo 29, paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC