23.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

recante deroga temporanea alle norme sull’origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2008) 3568]

(2008/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 febbraio 2008 Maurizio ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme sull’origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di cinque anni. Il 10 marzo 2008 Maurizio ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 5 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano sudoccidentale.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse da Maurizio, le catture di tonno sono state eccezionalmente scarse tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, anche in confronto alle normali variazioni stagionali. A causa di questa situazione anomala, Maurizio si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Tenendo conto delle importazioni di cui trattasi, la deroga temporanea alle norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non reca grave pregiudizio all’industria comunitaria che deve considerarsi consolidata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(4)

La concessione della deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(5)

Maurizio beneficerà di pieno diritto della deroga alle norme sull’origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604 in forza dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo.

(6)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme sull’origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. Pertanto, la deroga non deve essere concessa per il periodo richiesto di cinque anni, bensì per il periodo da gennaio a dicembre 2008.

(7)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga di pieno diritto alle norme sull’origine è limitata ad un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo ESA-UE, (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). È da prevedere che altri paesi della regione ESA, in particolare Madagascar e Seicelle, richiedano a loro volta deroghe temporanee a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. Pertanto la deroga non deve essere concessa per i quantitativi richiesti bensì concessa per un quantitativo di 3 000 tonnellate di conserve di tonno e un quantitativo di 600 tonnellate di filetti di tonno.

(8)

Di conseguenza, deve essere concessa a Maurizio una deroga per un anno per 3 000 tonnellate di conserve di tonno e 600 tonnellate di filetti di tonno.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità mauriziane, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, tali regole devono essere applicate altresì ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

(10)

Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità mauriziane devono comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione rilasciati.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari di Maurizio alle condizioni specificate negli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità da Maurizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione. Ogni tre mesi le autorità competenti di Maurizio trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Derogation — Decision C(2008) 3568».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano sostituite da quelle allegate ad un accordo concluso con Maurizio — al momento dell’applicazione provvisoria dell’accordo stesso o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima — e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

dall’1.1.2008 al 31.12.2008

3 000 tonnellate

09.1669

1604 14 16

Filetti di tonno

dall’1.1.2008 al 31.12.2008

600 tonnellate


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.