18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini

(Versione codificata)

(2008/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un comitato consultivo per l’uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini (1), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

La parità tra donne e uomini è un elemento irrinunciabile della dignità umana e della democrazia e costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri, nonché delle convenzioni internazionali ed europee.

(3)

L’attuazione pratica del principio di parità di trattamento tra donne e uomini deve essere stimolata da una migliore collaborazione e da scambi di opinioni e di esperienze tra gli organi che negli Stati membri sono preposti alla promozione delle pari opportunità e la Commissione.

(4)

La piena attuazione pratica delle direttive, delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate dal Consiglio nel campo delle pari opportunità può essere considerevolmente accelerata mediante il contributo di organi nazionali che dispongano di una rete di informazioni specifiche.

(5)

L’elaborazione e l’applicazione di misure comunitarie in materia di lavoro delle donne, il miglioramento della situazione delle donne che esercitano attività autonome e agricole e la promozione delle pari opportunità richiedono una stretta collaborazione con gli organi specializzati negli Stati membri.

(6)

Pertanto è necessario un quadro istituzionalizzato al fine di avere regolari consultazioni con detti organi,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, in appresso denominato il «comitato».

Articolo 2

1.   Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle azioni della Comunità intese a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra i vari attori interessati.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:

a)

assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti di controllo, di valutazione e di diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario per promuovere le pari opportunità;

b)

contribuisce all’attuazione dei programmi di azione comunitaria in materia, segnatamente procedendo all’esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;

c)

contribuisce grazie ai suoi pareri all’elaborazione della relazione annuale della Commissione sui progressi realizzati in materia di pari opportunità tra donne e uomini;

d)

stimola lo scambio di informazioni sulle misure adottate a tutti i livelli per promuovere le pari opportunità e, se del caso, presenta proposte sul seguito che potrebbe essere dato a dette misure;

e)

emette pareri o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa, su tutti i problemi pertinenti riguardanti la promozione delle pari opportunità nella Comunità.

3.   Le modalità di diffusione dei pareri e delle relazioni del comitato sono determinate di concerto con la Commissione. Essi possono essere oggetto di una pubblicazione sotto forma di allegato alla relazione annuale della Commissione sulle pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 3

1.   Il comitato è composto da 68 membri:

a)

un (una) rappresentante per Stato membro dei ministeri o servizi governativi incaricati a livello nazionale di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini; questo (questa) rappresentante è designato(a) dal governo di ciascuno Stato membro;

b)

un (una) rappresentante per Stato membro dei comitati od organismi nazionali creati da un atto ufficiale e incaricati specificamente delle pari opportunità tra donne e uomini a titolo di rappresentanza dei settori interessati. Qualora in uno Stato membro esistano più comitati od organismi che si occupano di questi problemi, la Commissione determina l’organismo che con i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza ha la maggiore vocazione a essere rappresentato nel comitato; la partecipazione degli Stati membri che non dispongono di tali comitati verrà esercitata da persone rappresentanti organismi considerati dalla Commissione come esercitanti missioni analoghe. Questo (questa) rappresentante è nominato(a) dalla Commissione su proposta del comitato od organismo nazionale pertinente;

c)

sette membri rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

d)

sette membri rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Questi (queste) rappresentanti sono nominati(e) dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario.

2.   Alle riunioni del comitato partecipano in veste di osservatori due rappresentanti della lobby europea delle donne.

3.   Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.

Articolo 4

Per ciascuno dei membri del comitato si procede, nelle stesse condizioni stabilite all’articolo 3, alla nomina di un (una) supplente.

Fatto salvo l’articolo 7, il (la) supplente non assiste alle riunioni del comitato e non partecipa ai suoi lavori, se non in caso di impedimento del membro che sostituisce.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l’organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l’organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all’articolo 4.

Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l’articolo 8 sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.

Articolo 6

Il comitato è presieduto da un (una) presidente eletto(a) tra i membri provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Il suo mandato ha la durata di un anno. L’elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia è richiesta a favore almeno la metà del totale dei voti.

Due vicepresidenti saranno eletti(e) con la stessa maggioranza e alle stesse condizioni. Essi (esse) hanno il compito di sostituire il (la) presidente in caso di impedimento. I (le) presidenti e vicepresidenti devono provenire da Stati membri diversi. Essi (esse) costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato che si riunisce prima di ciascuna riunione del comitato stesso.

L’organizzazione del lavoro del comitato è effettuata dalla Commissione in stretto collegamento con il (la) presidente. L’ordine del giorno delle riunioni del comitato è fissato dalla Commissione di concerto con il (la) presidente. Il segretariato del comitato è svolto dall’unità della Commissione competente per le pari opportunità tra donne e uomini. Il resoconto delle riunioni del comitato è redatto dai servizi della Commissione e sottoposto per approvazione al comitato.

Articolo 7

Il (la) presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all’ordine del giorno.

Gli esperti partecipano ai lavori esclusivamente per il punto che ne ha motivato la presenza.

Articolo 8

1.   Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

2.   Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere rapporti a un relatore o esperto esterno, secondo modalità da determinare.

3.   Uno o più membri del comitato possono partecipare in veste di osservatori alle attività di altri comitati consultivi della Commissione e informarne il comitato.

Articolo 9

Le misure prese in applicazione degli articoli 7 e 8, aventi implicazione finanziaria per il bilancio delle Comunità europee, sono soggette all’accordo preliminare della Commissione e devono essere attuate secondo le vigenti norme amministrative.

Articolo 10

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest’ultima. Esso terrà almeno due riunioni all’anno.

Articolo 11

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione o sui pareri che il comitato formula di propria iniziativa. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimità dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 12

Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione comunichi loro che un parere o una domanda verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La decisione 82/43/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/06 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 82/43/CEE della Commissione

(GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35)

 

Punto VIII.12 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 209)

 

Punto IV.C dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 115)

 

Decisione 95/420/CE della Commissione

(GU L 249 del 17.10.1995, pag. 43)

 

Punto 11.4 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 585)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

Limitatamente al riferimento alla decisione 82/43/CEE fatto nel sesto trattino dell’articolo 1, paragrafo 2 e all’allegato punto 9.1.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 82/43/CEE

Presente decisione

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, prima frase

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, seconda frase

Articolo 4, secondo comma

Articoli da 5 a 12

Articoli da 5 a 12

Articolo 13

Articolo 13

Allegato I

Allegato II