15.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007

(2008/579/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione n. 431 del 28 settembre 2007, il Consiglio internazionale del caffè ha approvato il testo dell’accordo internazionale sul caffè del 2007.

(2)

L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è stato negoziato per sostituire l’accordo internazionale sul caffè del 2001, che è stato prorogato fino al 30 settembre 2008.

(3)

L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è aperto alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione fino al 31 agosto 2008.

(4)

Dato che la Comunità è membro dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, è nel suo interesse approvare l’accordo internazionale sul caffè del 2007 che lo sostituisce,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo internazionale sul caffè del 2007 è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità unitamente alla dichiarazione ad essa acclusa entro il 31 agosto 2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL



15.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/13


TRADUZIONE

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2007

INDICE

Articolo

Preambolo

CAPITOLO I —   OBIETTIVI

1.

Obiettivi

CAPITOLO II —   DEFINIZIONI

2.

Definizioni

CAPITOLO III —   IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

3.

Impegni generali dei membri

CAPITOLO IV —   MEMBRI

4.

Membri dell’Organizzazione

5.

Partecipazione in gruppo

CAPITOLO V —   ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

6.

Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del caffè

7.

Privilegi e immunità

CAPITOLO VI —   CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

8.

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

9.

Poteri e funzioni del Consiglio

10.

Presidente e vicepresidente del Consiglio

11.

Sessioni del Consiglio

12.

Ripartizione dei voti

13.

Procedura di votazione del Consiglio

14.

Decisioni del Consiglio

15.

Cooperazione con altre organizzazioni

16.

Cooperazione con organizzazioni non governative

CAPITOLO VII —   DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

17.

Direttore esecutivo e personale

CAPITOLO VIII —   FINANZE E AMMINISTRAZIONE

18.

Comitato finanziario e amministrativo

19.

Disposizioni finanziarie

20.

Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

21.

Pagamento dei contributi

22.

Responsabilità

23.

Verifica e pubblicazione dei conti

CAPITOLO IX —   PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO

24.

Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo

25.

Promozione e sviluppo del mercato

26.

Misure relative al caffè trasformato

27.

Miscele e succedanei

CAPITOLO X —   ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL’ORGANIZZAZIONE

28.

Sviluppo e finanziamento dei progetti

CAPITOLO XI —   SETTORE CAFFEARIO PRIVATO

29.

Comitato consultivo del settore privato

30.

Conferenza mondiale sul caffè

31.

Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario

CAPITOLO XII —   INFORMAZIONI STATISTICHE, STUDI E INDAGINI

32.

Informazioni statistiche

33.

Certificati di origine

34.

Studi, indagini e relazioni

CAPITOLO XIII —   DISPOSIZIONI GENERALI

35.

Preparazione di un nuovo accordo

36.

Settore caffeario sostenibile

37.

Tenore di vita e condizioni di lavoro

CAPITOLO XIV —   CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

38.

Consultazioni

39.

Vertenze e ricorsi

CAPITOLO XV —   DISPOSIZIONI FINALI

40.

Firma, ratifica, accettazione o approvazione

41.

Applicazione provvisoria

42.

Entrata in vigore

43.

Adesione

44.

Riserve

45.

Recesso volontario

46.

Esclusione

47.

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

48.

Durata, proroga e risoluzione

49.

Modifiche

50.

Disposizioni supplementari e transitorie

51.

Testi dell’accordo facenti fede

ALLEGATO

Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile definito nell’accordo internazionale sul caffè del 2001

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2007

PREAMBOLO

I GOVERNI PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

riconoscendo che il caffè riveste un’importanza eccezionale per le economie di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi da esportazione e per il raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico;

riconoscendo l’importanza del settore caffeario per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, e tenendo presente che in molti di questi paesi la produzione avviene in piccole aziende agricole a conduzione familiare;

riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce al raggiungimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), in particolare per quanto riguarda l’eliminazione della povertà;

riconoscendo che occorre promuovere lo sviluppo sostenibile del settore caffeario, al fine di potenziare l’occupazione e il reddito e di conseguire un tenore di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei paesi membri;

considerando che una stretta cooperazione internazionale sulle questioni attinenti al caffè, compreso nel commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei paesi produttori e l’espansione della produzione e del consumo di caffè, nonché il miglioramento delle relazioni tra i paesi esportatori e i paesi importatori di questo prodotto;

considerando che la collaborazione tra i membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre parti interessate può contribuire allo sviluppo del settore caffeario;

riconoscendo che un maggiore accesso alle informazioni inerenti al caffè e alle strategie per la gestione dei rischi basate sul mercato può contribuire a ridurre gli squilibri nella produzione e nel consumo di caffè, i quali potrebbero causare una forte volatilità del mercato dannosa sia per i produttori che per i consumatori; e

prendendo atto dei vantaggi ottenuti attraverso la cooperazione internazionale scaturita dall’applicazione degli accordi internazionali sul caffè del 1962, del 1968, del 1976, del 1983, del 1994 e del 2001,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge di rafforzare il settore caffeario mondiale e di promuoverne un’espansione sostenibile in un contesto di mercato a vantaggio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:

1)

promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al caffè;

2)

offrire una sede per le consultazioni sulle questioni inerenti al caffè tra governi e con il settore privato;

3)

incoraggiare i membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

4)

costituire una sede per consultazioni al fine di trovare un’intesa in merito alle condizioni strutturali dei mercati internazionali e alle tendenze a lungo termine della produzione e del consumo che garantisca un equilibrio tra la domanda e l’offerta e porti a prezzi ragionevoli sia per i consumatori che per i produttori;

5)

agevolare l’espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e promuovere l’eliminazione degli ostacoli al commercio;

6)

raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati della ricerca e sviluppo nelle questioni inerenti al caffè;

7)

promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, compreso nei paesi produttori;

8)

sviluppare e valutare progetti a vantaggio dei membri e dell’economia caffearia mondiale e reperire finanziamenti;

9)

promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione dei consumatori e i benefici per i produttori;

10)

incoraggiare i membri a sviluppare adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore caffeario;

11)

promuovere programmi di formazione e di informazione volti ad agevolare l’acquisizione di tecnologie connesse al caffè da parte dei membri;

12)

incoraggiare i membri a sviluppare e attuare strategie volte a rafforzare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di trarre vantaggio dalla produzione di caffè, il che può contribuire alla riduzione della povertà;

13)

agevolare la diffusione di informazioni sugli strumenti e sui servizi finanziari in grado di assistere i produttori di caffè, compreso l’accesso al credito e alle strategie di gestione dei rischi.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1)

per «caffè» s’intendono il seme e la ciliegia della pianta del caffè, che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, decaffeinato, liquido e solubile. Una volta entrato in vigore il presente accordo, il Consiglio riesamina quanto prima, e quindi a intervalli di tre anni, i fattori di conversione per i tipi di caffè elencati alle lettere d), e), f) e g). Dopo tali riesami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima del riesame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare in merito, si utilizzano i fattori di conversione propri dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, elencati in allegato al presente accordo. Fatto salvo quanto precede, valgono le seguenti definizioni:

a)

per «caffè verde» s’intende qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;

b)

per «ciliegia di caffè essiccata» s’intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l’equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;

c)

per «caffè pergamenato» s’intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l’equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;

d)

per «caffè torrefatto» s’intende il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, compreso il caffè macinato;

e)

per «caffè decaffeinato» s’intende il caffè verde, torrefatto o solubile dal quale sia stata estratta la caffeina;

f)

per «caffè liquido» s’intendono i solidi solubili nell’acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida;

g)

per «caffè solubile» s’intendono i solidi, disidratati e solubili nell’acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto;

2)

per «sacco» s’intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde. Per «tonnellata» s’intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi;

3)

per «annata caffearia» s’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre;

4)

per «Organizzazione» e «Consiglio» s’intendono, rispettivamente, l’Organizzazione internazionale del caffè e il Consiglio internazionale del caffè;

5)

per «parte contraente» s’intende un governo, la Comunità europea o una delle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4, paragrafo 3, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di notifica dell’applicazione provvisoria del presente accordo conformemente alle disposizioni degli articoli 40, 41 e 42, oppure che ha aderito all’accordo in conformità dell’articolo 43;

6)

per «membro» s’intende una parte contraente;

7)

per «membro esportatore» o «paese esportatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni;

8)

per «membro importatore» o «paese importatore» s’intende, rispettivamente, un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni;

9)

per «maggioranza ripartita» s’intende una votazione che richiede il 70 % o più dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e il 70 % o più dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

10)

per «depositario» si intende l’organizzazione intergovernativa o la parte contraente dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 designata con decisione adottata mediante consensus dal Consiglio entro il 31 gennaio 2008 nell’ambito dell’accordo internazionale sul caffè del 2001. Tale decisione costituisce parte integrante del presente accordo.

CAPITOLO III

IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Articolo 3

Impegni generali dei membri

1.   I membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo e a collaborare pienamente per il conseguimento dei suoi obiettivi; i membri si impegnano, in particolare, a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento del presente accordo.

2.   I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte importante di informazioni sul commercio di caffè. I membri esportatori provvedono pertanto a garantire che i certificati di origine siano correttamente rilasciati e utilizzati, secondo le regole stabilite dal Consiglio.

3.   I membri riconoscono altresì l’importanza delle informazioni sulle riesportazioni ai fini di un’accurata analisi dell’economia caffearia mondiale. I membri importatori si impegnano pertanto a fornire regolarmente informazioni esaurienti sulle riesportazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

CAPITOLO IV

MEMBRI

Articolo 4

Membri dell’Organizzazione

1.   Ciascuna parte contraente costituisce un unico membro dell’Organizzazione.

2.   Un membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

3.   Qualsiasi riferimento a un «governo» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente la competenza esclusiva ai fini del negoziato, della conclusione e dell’applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Partecipazione in gruppo

Due o più parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono membri dell’Organizzazione come gruppo.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 6

Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del caffè

1.   L’Organizzazione internazionale del caffè istituita dall’accordo internazionale sul caffè del 1962 continua ad esistere al fine di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente accordo.

2.   L’Organizzazione ha sede a Londra, salvo altrimenti stabilito dal Consiglio.

3.   L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale del caffè, il quale è assistito, se del caso, dal comitato finanziario e amministrativo, dal comitato di promozione e sviluppo del mercato e dal comitato progetti. Il Consiglio si avvale anche della consulenza del comitato consultivo del settore privato, della Conferenza mondiale sul caffè e del Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario.

Articolo 7

Privilegi e immunità

1.   L’Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.

2.   Lo status, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l’esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati da un accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l’Organizzazione.

3.   L’accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi:

a)

previo accordo tra il governo ospitante e l’Organizzazione;

b)

qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o

c)

qualora l’Organizzazione cessi di esistere.

4.   L’Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che dovranno essere approvati dal Consiglio.

5.   I governi dei paesi membri diversi dal governo ospitante concedono all’Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.

CAPITOLO VI

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 8

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

1.   Il Consiglio internazionale del caffè è composto da tutti i membri dell’Organizzazione.

2.   Ogni membro nomina un suo rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun membro può inoltre far assistere il rappresentante o i supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 9

Poteri e funzioni del Consiglio

1.   Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente accordo, esercita le funzioni necessarie per attuarne le disposizioni.

2.   Il Consiglio può, se del caso, istituire e sciogliere altri comitati e organi ausiliari diversi da quelli previsti all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti necessari per l’esecuzione dell’accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell’Organizzazione e al suo personale. Nel regolamento interno il Consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.

4.   Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione strategico per orientare la sua attività e indicarne le priorità, comprese quelle per le attività di progetto intraprese ai sensi dell’articolo 28 e gli studi, le indagini e le relazioni svolti ai sensi dell’articolo 34. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro annuali approvati dal Consiglio.

5.   Il Consiglio conserva inoltre una documentazione necessaria per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente accordo e qualsiasi altro documento ritenuto utile.

Articolo 10

Presidente e vicepresidente del Consiglio

1.   Il Consiglio elegge, per ogni annata caffearia, il presidente e il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.

2.   Il presidente viene eletto tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, e il vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell’altra categoria. Le due categorie di membri si alternano ogni annata caffearia.

3.   Né il presidente né il vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In tal caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del membro.

Articolo 11

Sessioni del Consiglio

1.   Il Consiglio si riunisce due volte all’anno in sessione ordinaria e può indire sessioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di dieci membri. Le sessioni del Consiglio vengono indette con almeno 30 giorni di anticipo, che diventano 10 giorni nei casi più urgenti.

2.   Le sessioni si svolgono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio, e se il Consiglio dà il proprio consenso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del membro suddetto.

3.   Il Consiglio può invitare qualsiasi paese non membro o ogni organizzazione di cui agli articoli 15 e 16 ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. Il Consiglio decide in ogni singola sessione in merito all’ammissione di osservatori.

4.   Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre la metà dei membri importatori che detengono almeno i due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se il quorum non è stato raggiunto all’inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il presidente ritarda di almeno due ore l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l’apertura della sessione o della riunione plenaria. Se non viene raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, si rimanda la questione su cui occorre adottare decisioni alla successiva sessione del Consiglio.

Articolo 12

Ripartizione dei voti

1.   I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1 000 voti, ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo.

2.   Ogni membro detiene cinque voti di base.

3.   I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di caffè, indipendentemente dalla destinazione, nei quattro anni civili precedenti.

4.   I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.

5.   La Comunità europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, votano come singoli membri; dispongono di cinque voti di base e di un numero di voti aggiuntivi proporzionale al volume medio delle loro importazioni o esportazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.

6.   Il Consiglio ripartisce i voti all’inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l’anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 7 del presente articolo.

7.   Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all’Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma dell’articolo 21, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo.

8.   Nessun membro può disporre di due terzi o più dei voti nella sua categoria.

9.   I voti non possono essere frazionati.

Articolo 13

Procedura di votazione del Consiglio

1.   Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.

Articolo 14

Decisioni del Consiglio

1.   Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le decisioni e raccomandazioni mediante consensus. Se non si ottiene il consensus, il Consiglio adotta le decisioni e formula raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

2.   La seguente procedura si applica a tutte le decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza ripartita dei voti:

a)

se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti; e

b)

se ancora una volta non si raggiunge la maggioranza ripartita, la proposta è considerata non approvata.

3.   I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione con altre organizzazioni

1.   Il Consiglio può prendere le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative appropriate e organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Esso si avvale pienamente delle strutture del Fondo comune per i prodotti di base e di altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio giudicherà necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo. L’Organizzazione, tuttavia, non si assume alcun obbligo finanziario per le garanzie fornite dai singoli membri o da altri organismi per l’esecuzione di progetti a norma di queste disposizioni. Il fatto di far parte dell’Organizzazione non obbliga nessun membro ad assumere responsabilità inerenti a prestiti attivi o passivi contratti da altri membri o organismi in relazione a questi progetti.

2.   Nei limiti del possibile, l’Organizzazione è autorizzata a chiedere ai membri, ai non membri, ai donatori e ad altri organismi informazioni sui progetti e programmi di sviluppo nel settore del caffè. Se del caso, e con l’accordo delle parti interessate, l’Organizzazione può trasmettere queste informazioni alle altre organizzazioni e ai membri.

Articolo 16

Cooperazione con organizzazioni non governative

Nel perseguire gli obiettivi del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 29, 30 e 31, l’Organizzazione può avviare e rafforzare attività di cooperazione con organizzazioni non governative appropriate che godono di un’esperienza negli ambiti relativi al settore caffeario e con altri esperti in materia.

CAPITOLO VII

DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Articolo 17

Direttore esecutivo e personale

1.   Il Consiglio nomina il direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di nomina del direttore esecutivo basandosi su quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative analoghe.

2.   Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell’Organizzazione ed è responsabile dell’espletamento delle funzioni che gli competono nel quadro della gestione del presente accordo.

3.   Il direttore esecutivo nomina il personale dell’Organizzazione conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.

4.   Il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non devono avere interessi finanziari nell’industria, nel commercio o nel trasporto del caffè.

5.   Nell’adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun membro né da alcuna altra autorità esterna all’Organizzazione. Essi evitano tutte le iniziative incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell’Organizzazione. Tutti i membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.

CAPITOLO VIII

FINANZE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Comitato finanziario e amministrativo

È istituito un comitato finanziario e amministrativo, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio. Il comitato è incaricato di sopraintendere all’elaborazione del bilancio amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio e dell’esecuzione di altri compiti assegnatigli dal Consiglio, tra cui il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all’amministrazione dell’Organizzazione. Il comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito alle proprie attività.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1.   Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati sono a carico dei governi rappresentati.

2.   Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo vengono coperte dai contributi annuali versati dai membri, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 20, e dal ricavato della vendita di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli articoli 32 e 34.

3.   L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.

Articolo 20

Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1.   Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario successivo e fissa il contributo di ciascun membro al bilancio. Il progetto di bilancio amministrativo viene preparato dal direttore esecutivo e controllato dal comitato finanziario e amministrativo in conformità dell’articolo 18.

2.   Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Tuttavia, qualora la ripartizione dei voti tra i membri sia modificata a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, all’inizio dell’esercizio finanziario per il quale sono fissati i contributi, questi ultimi vengono debitamente adeguati per l’esercizio in questione. Per la fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro vengono conteggiati senza tener conto dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.

3.   Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, come previsto all’articolo 42, in base al numero di voti assegnatogli e al periodo rimanente dell’esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.

Articolo 21

Pagamento dei contributi

1.   I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili e sono esigibili dal primo giorno dell’esercizio.

2.   Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dalla data in cui è esigibile, esso perde, fino a quando non estingue il debito, i propri diritti di voto e di partecipazione alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio, il membro in questione non viene privato di nessun altro diritto né esentato da nessuno degli obblighi previsti dal presente accordo.

3.   Un membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo è ugualmente tenuto a versare il suo contributo.

Articolo 22

Responsabilità

1.   L’Organizzazione, funzionante nel modo specificato all’articolo 6, paragrafo 3, non ha il diritto di assumere obblighi che esulino dal campo di applicazione del presente accordo né può ritenere di essere stata autorizzata a farlo dai membri; in particolare, essa non ha la facoltà di prendere in prestito denaro. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, l’Organizzazione inserisce nei contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre parti che stipulano contratti con essa; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende il contratto nullo o ultra vires.

2.   La responsabilità dei membri è limitata agli obblighi in materia di contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con l’Organizzazione abbiano preso atto delle disposizioni del presente accordo relative alle responsabilità dei membri.

Articolo 23

Verifica e pubblicazione dei conti

Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, viene elaborato un rendiconto, verificato da un revisore indipendente, delle entrate e delle spese dell’Organizzazione durante l’esercizio finanziario in questione, il quale viene presentato al Consiglio affinché lo approvi in occasione della sessione successiva.

CAPITOLO IX

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO

Articolo 24

Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo

1.   I membri riconoscono l’importanza dello sviluppo sostenibile del settore caffeario, dell’eliminazione degli ostacoli esistenti e della prevenzione di nuovi ostacoli agli scambi commerciali e al consumo; al contempo, riconoscono il diritto dei membri di regolamentare il settore, introducendo nuove disposizioni per soddisfare obiettivi politici nazionali in materia di salute e ambiente, purché compatibili con gli impegni e gli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali, compresi quelli connessi al commercio internazionale.

2.   I membri riconoscono che alcune delle misure attualmente in vigore possono intralciare, in misura più o meno rilevante, l’aumento del consumo di caffè, in particolare:

a)

alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, compresi i dazi preferenziali e di altro tipo, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi e gli organismi ufficiali di acquisto, nonché altre regole amministrative e pratiche commerciali;

b)

alcuni regimi di esportazione relativi alle sovvenzioni dirette o indirette e altre regole amministrative o pratiche commerciali;

c)

alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne a carattere giuridico e amministrativo che possono incidere sul consumo.

3.   Considerati gli obiettivi di cui sopra e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano per far ridurre i dazi applicati al caffè o per prendere altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all’incremento del consumo.

4.   In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo migliore di ridurre progressivamente e, ove possibile, di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di diminuirne sostanzialmente gli effetti.

5.   Tenendo conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, i membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure adottate per applicare le disposizioni del presente articolo.

6.   Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo e lo sottopone al Consiglio.

7.   Per conseguire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, che gli riferiscono appena possibile sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.

Articolo 25

Promozione e sviluppo del mercato

1.   I membri riconoscono i benefici che i membri esportatori e importatori traggono dalle attività svolte per promuovere il consumo, migliorare la qualità del prodotto e sviluppare mercati per il caffè, anche nei paesi esportatori.

2.   Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati comprendono le campagne di informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè.

3.   Tali attività possono essere inserite nel programma di lavoro annuale del Consiglio o tra le attività di progetto dell’Organizzazione di cui all’articolo 28 e possono essere finanziate da contributi volontari dei membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.

4.   È istituito un comitato di promozione e sviluppo del mercato, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.

Articolo 26

Misure relative al caffè trasformato

I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi delle loro economie ricorrendo, tra l’altro, all’industrializzazione e all’esportazione di manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l’esportazione del caffè trasformato, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g). A tale riguardo, i membri evitano di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri membri.

Articolo 27

Miscele e succedanei

1.   I membri evitano di mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trasformati o utilizzati insieme al caffè ai fini della rivendita in commercio come caffè. I membri si adoperano per vietare la vendita e la pubblicità, con la denominazione di caffè, dei prodotti contenenti meno dell’equivalente del 95 % di caffè verde come materia prima di base.

2.   Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO X

ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo 28

Sviluppo e finanziamento dei progetti

1.   I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte di progetto volte alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, nonché uno o più settori prioritari d’azione individuati nel piano d’azione strategico approvato dal Consiglio a norma dell’articolo 9.

2.   Il Consiglio stabilisce le procedure e i meccanismi necessari per la presentazione, la valutazione, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità e il finanziamento dei progetti, nonché per la loro esecuzione, per il controllo, per la valutazione e per un’ampia diffusione dei risultati.

3.   Durante ciascuna sessione del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all’andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati dopo l’ultima sessione del Consiglio.

4.   È istituito un comitato progetti, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio.

CAPITOLO XI

SETTORE CAFFEARIO PRIVATO

Articolo 29

Comitato consultivo del settore privato

1.   Il comitato consultivo del settore privato (di seguito «CCSP») è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su tutte le consultazioni del Consiglio e invitare il Consiglio ad esaminare le questioni relative al presente accordo.

2.   Il CCSP è composto da otto rappresentanti del settore privato nei paesi esportatori e da altri otto nei paesi importatori.

3.   I membri del CCSP, che rappresentano associazioni o organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie, possono essere rinominati. A tal fine, il Consiglio cerca di designare:

a)

due associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi o delle regioni esportatori, che rappresentino ciascuno dei quattro tipi di caffè e, possibilmente, sia i produttori che gli esportatori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante; e

b)

otto associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi importatori, anche non membri, che rappresentino possibilmente sia gli importatori che i torrefattori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante.

4.   Ciascun membro del CCSP può designare uno o più consulenti.

5.   Fra i membri del CCSP vengono eletti per un anno un presidente e un vicepresidente, che possono essere riconfermati. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti dall’Organizzazione. Il presidente è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.

6.   Il CCSP si riunisce solitamente presso la sede dell’Organizzazione durante le normali sessioni del Consiglio. Se il Consiglio accetta l’invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la riunione del CCSP può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.

7.   Il CCSP può tenere riunioni speciali previa approvazione del Consiglio.

8.   Il CCSP trasmette periodicamente relazioni al Consiglio.

9.   Il CCSP stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del presente accordo.

Articolo 30

Conferenza mondiale sul caffè

1.   Il Consiglio dispone l’organizzazione, a scadenze periodiche, di una Conferenza mondiale sul caffè (di seguito «Conferenza»), composta di membri esportatori e importatori, di rappresentanti del settore privato e di altri partecipanti interessati, compresi quelli di paesi non membri. Il Consiglio si adopera, in coordinamento con il presidente della Conferenza, affinché quest’ultima contribuisca a conseguire gli obiettivi del presente accordo.

2.   La Conferenza è presieduta da un presidente, non retribuito dall’Organizzazione, il quale viene nominato dal Consiglio per un periodo appropriato e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.

3.   Il Consiglio decide la forma, il titolo, l’argomento e la data della Conferenza di concerto con il comitato consultivo del settore privato. Di norma, la Conferenza si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l’invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la Conferenza può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l’Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.

4.   Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, la Conferenza si autofinanzia.

5.   Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni della Conferenza.

Articolo 31

Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario

1.   Il Consiglio convoca, ad intervalli appropriati e in cooperazione con altre organizzazioni competenti, un Forum consultivo sul finanziamento del settore caffeario (di seguito «Forum»), al fine di agevolare le consultazioni su temi quali il finanziamento e la gestione dei rischi nel settore caffeario, con un interesse particolare per le esigenze dei piccoli e medi produttori e delle comunità locali nelle zone di produzione del caffè.

2.   Al Forum partecipano i rappresentanti dei membri, le organizzazioni governative, le istituzioni finanziarie, il settore privato, le organizzazioni non governative, i paesi non membri interessati ed altri rappresentanti con esperienza pertinente. Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, il Forum si autofinanzia.

3.   Il Consiglio stabilisce il regolamento interno per il funzionamento del Forum, per la nomina del suo presidente e per l’ampia diffusione dei risultati, ricorrendo, se del caso, ai meccanismi appropriati introdotti in conformità dell’articolo 34. Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni del Forum.

CAPITOLO XII

INFORMAZIONI STATISTICHE, STUDI E INDAGINI

Articolo 32

Informazioni statistiche

1.   L’Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:

a)

di informazioni statistiche sulla produzione mondiale, su prezzi, esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione e sul consumo di caffè, oltre a informazioni sulla produzione, sul consumo, sugli scambi commerciali e sui prezzi del caffè in diverse categorie del mercato e sui prodotti contenenti caffè; e

b)

se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull’utilizzazione del caffè.

2.   Il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l’espletamento della sua attività, segnatamente relazioni statistiche periodiche sulla produzione, sulle tendenze della produzione, su esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione, sul consumo, sulle scorte, sui prezzi e sull’imposizione; non possono tuttavia essere pubblicate informazioni che permettano di identificare le operazioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano caffè. I membri forniscono le informazioni richieste nella forma più dettagliata, tempestiva e precisa possibile.

3.   Il Consiglio stabilisce un sistema di prezzi indice e garantisce la pubblicazione quotidiana di un prezzo indice composito, il quale dovrebbe rispecchiare le effettive condizioni di mercato.

4.   Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni statistiche o gli altri dati necessari al Consiglio per il buon funzionamento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedergli di spiegare i motivi dell’inadempienza. Tale membro può inoltre informare il Consiglio delle difficoltà incontrate e chiedere assistenza tecnica.

5.   Se si ritiene che occorra assistenza tecnica in tale ambito, o se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le informazioni statistiche chieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non ha chiesto assistenza al Consiglio o non ha spiegato i motivi dell’inadempienza, il Consiglio può prendere iniziative affinché tale membro fornisca le informazioni richieste.

Articolo 33

Certificati di origine

1.   Per agevolare la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale del caffè e determinare con esattezza i quantitativi di caffè esportati da ciascun membro esportatore, l’Organizzazione può instaurare un sistema di certificati di origine secondo le regole approvate dal Consiglio.

2.   Tutte le esportazioni di caffè di un membro esportatore devono essere corredate di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, conformemente alle regole stabilite dal Consiglio, da un organismo qualificato scelto dal membro e approvato dall’Organizzazione.

3.   Ciascun membro esportatore comunica all’Organizzazione il nome dell’organismo governativo o non governativo che svolgerà le funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo secondo le regole stabilite dal Consiglio.

4.   Un membro esportatore può presentare in via eccezionale, fatta salva l’approvazione del Consiglio, una richiesta debitamente giustificata affinché i dati contenuti nei certificati di origine riguardanti le sue esportazioni di caffè vengano trasmessi all’Organizzazione in forma diversa.

Articolo 34

Studi, indagini e relazioni

1.   Al fine di assistere i membri, l’Organizzazione promuove la preparazione di studi, indagini, relazioni tecniche e altri documenti relativi ad aspetti pertinenti del settore caffeario.

2.   Ciò comprende lo studio delle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l’analisi della catena del valore del caffè, le strategie di gestione dei rischi finanziari o di altra natura, l’impatto delle misure governative sulla produzione e sul consumo di caffè, gli aspetti relativi alla sostenibilità del settore del caffè, i legami tra il caffè e la salute e le opportunità di espansione dei mercati del caffè per usi tradizionali e possibili nuovi usi.

3.   Le informazioni raccolte, analizzate e divulgate possono includere, se tecnicamente fattibile, anche:

a)

le quantità e il prezzo del caffè in base a diversi fattori, quali le diverse zone geografiche o condizioni di produzione legate alla qualità; e

b)

informazioni sulle strutture di mercato, sui mercati di nicchia e sulle tendenze emergenti nella produzione e nel consumo.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio adotta un programma annuale di studi, indagini e relazioni, corredato da una stima delle risorse necessarie. Queste attività sono finanziate o attraverso disposizioni all’interno del bilancio amministrativo o da fondi fuori bilancio.

5.   L’Organizzazione pone in particolare l’accento sull’importanza di facilitare l’accesso alle informazioni per i piccoli produttori di caffè, affinché migliorino le loro capacità finanziarie, comprese quelle che riguardano la gestione del credito e dei rischi.

CAPITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

Preparazione di un nuovo accordo

1.   Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sul caffè.

2.   Al fine di attuare la presente disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall’Organizzazione nel conseguire gli obiettivi del presente accordo, specificati all’articolo 1.

Articolo 36

Settore caffeario sostenibile

I membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse caffearie nonché della trasformazione del caffè, conformandosi ai principi e agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, nonché a quelli adottati in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002.

Articolo 37

Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri riflettono su come migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro di coloro che lavorano nel settore caffeario, in funzione del loro livello di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti a livello internazionale e le norme applicabili in questo settore. I membri convengono inoltre che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

CAPITOLO XIV

CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

Articolo 38

Consultazioni

Ogni membro esamina con attenzione le eventuali osservazioni di un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente accordo e accetta consultazioni al riguardo. Durante le consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’accordo dell’altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una parte non accetta che il direttore esecutivo istituisca detta commissione, o se le consultazioni non hanno esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in conformità dell’articolo 39. Se le consultazioni portano a una soluzione, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Articolo 39

Vertenze e ricorsi

1.   Le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.

2.   Il Consiglio stabilisce una procedura di composizione delle vertenze e dei ricorsi.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Firma, ratifica, accettazione o approvazione

1.   Salvo disposizioni contrarie, il presente accordo sarà depositato, dal 1o febbraio 2008 al 31 agosto 2008 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle parti contraenti dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 e dai governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente accordo è stato adottato.

2.   Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure giuridiche.

3.   Fatto salvo l’articolo 42, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 2008. Tuttavia, il Consiglio può concedere proroghe ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i loro strumenti entro tale data. Il Consiglio comunica tali decisioni al depositario.

4.   All’atto della firma e della ratifica, dell’accettazione o approvazione o della notifica dell’applicazione provvisoria, la Comunità europea deposita una dichiarazione presso il depositario in cui conferma la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri della Comunità europea non possono diventare parti contraenti dell’accordo.

Articolo 41

Applicazione provvisoria

Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.

Articolo 42

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo quando hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri importatori, calcolati al 28 settembre 2007, senza alcun riferimento ad un’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 21. Altrimenti, l’accordo entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento qualora sia in vigore a titolo provvisorio, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e purché siano raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2.   Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo il 25 settembre 2008, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei dodici mesi che seguono, a condizione che i governi firmatari detentori dei voti come descritto al paragrafo 1 del presente articolo abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, in conformità dell’articolo 41.

3.   Qualora l’accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 25 settembre 2009, esso cessa di applicarsi provvisoriamente, a meno che i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno inviato una notifica al depositario conformemente all’articolo 41 decidano, di comune accordo, che l’accordo rimarrà in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi governi firmatari possono anche decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.

4.   Qualora l’accordo non sia entrato in vigore, definitivamente o provvisoriamente, il 25 settembre 2009 a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione conformemente alle loro leggi e normative possono decidere, di comune accordo, che l’accordo entrerà in vigore definitivamente fra di loro.

Articolo 43

Adesione

1.   Salvo diversa disposizione del presente accordo, il governo di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle loro agenzie specializzate o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, può aderire al presente accordo in conformità delle procedure stabilite dal Consiglio.

2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto a decorrere dal deposito dello strumento.

3.   Dopo che è stato depositato uno strumento di adesione, le organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4, paragrafo 3, depositano una dichiarazione in cui confermano la loro competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri di tali organizzazioni non possono diventare parti contraenti del presente accordo.

Articolo 44

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 45

Recesso volontario

Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto dopo novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.

Articolo 46

Esclusione

Se il Consiglio ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e decide che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’accordo, può escludere il membro in questione dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio, il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione e di essere parte contraente dell’accordo.

Articolo 47

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

1.   In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che di conseguenza cessa di partecipare all’accordo a norma dell’articolo 49, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più equo.

2.   Un membro che abbia cessato di far parte dell’accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavato della liquidazione o degli altri averi dell’Organizzazione; ad esso non può neanche essere chiesto di pagare una quota del disavanzo eventuale dell’Organizzazione alla cessazione dell’accordo.

Articolo 48

Durata, proroga e risoluzione

1.   Il presente accordo rimane in vigore per dieci anni dopo l’entrata in vigore provvisoria o definitiva, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o risolto in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Il Consiglio riesamina il presente accordo dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore e adotta le decisioni del caso.

3.   Il Consiglio può decidere di prorogare il presente accordo oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni. Se un membro non accetta la proroga dell’accordo, ne informa per iscritto il Consiglio e il depositario prima che inizi il periodo di proroga e cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.

4.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio.

5.   Fatta salva la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in carica il tempo necessario per prendere le decisioni volte a liquidare l’Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni relative agli averi.

6.   Le decisioni prese in merito alla durata e/o alla risoluzione del presente accordo e le notifiche ricevute dal Consiglio a norma del presente articolo vengono debitamente trasmesse dal Consiglio al depositario.

Articolo 49

Modifiche

1.   Il Consiglio può proporre modifiche dell’accordo che comunica a tutte le parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore per tutti i membri dell’Organizzazione cento giorni dopo che le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle parti contraenti dell’accordo al momento in cui la proposta di modifica è comunicata alle parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al depositario che accettano la modifica e comunica tale termine a tutte le parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere del termine, non sono state raggiunte le percentuali necessarie per l’entrata in vigore della modifica, quest’ultima si considera ritirata.

2.   Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, se una parte contraente non ha notificato la sua accettazione della modifica entro il termine fissato dal Consiglio, essa cessa di far parte dell’accordo a decorrere dalla data in cui la modifica entra in vigore.

3.   Il Consiglio notifica al depositario tutte le modifiche divulgate alle parti contraenti a norma del presente articolo.

Articolo 50

Disposizioni supplementari e transitorie

Tutte le misure prese dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi in virtù dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 sono applicabili fino all’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 51

Testi dell’accordo facenti fede

I testi del presente accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo alle date indicate a fronte della loro firma.


ALLEGATO

FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CAFFÈ TORREFATTO, DECAFFEINATO, LIQUIDO E SOLUBILE DEFINITO NELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2001

Caffè torrefatto

L’equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto.

Caffè decaffeinato

L’equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,00, 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile.

Caffè liquido

L’equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè liquido.

Caffè solubile

L’equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.


Dichiarazione della Comunità europea conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007

Conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, dell’accordo internazionale sul caffè del 2007, la Comunità europea dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, le questioni disciplinate dall’accordo sono di competenza esclusiva della Comunità europea a titolo della politica commerciale comune.