10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2008
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fosfano e del thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 3216]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/566/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
L’11 ottobre 2007 la società S&A Service und Anwendungstechnik GmbH ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva fosfano, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 13 aprile 2007, la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al thiencarbazone, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità della Germania e del Regno Unito hanno segnalato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.
I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tali iscrizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).
ALLEGATO
Sostanza attiva oggetto della presente decisione
Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data di applicazione |
Stato membro relatore |
Fosfano CIPAC: 127 |
S&A Service und Anwendungstechnik GmbH |
11 ottobre 2007 |
DE |
Thiencarbazone CIPAC: 797 |
Bayer Crop Science AG |
13 aprile 2007 |
UK |