10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2008

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fosfano e del thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3216]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/566/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

L’11 ottobre 2007 la società S&A Service und Anwendungstechnik GmbH ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva fosfano, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 13 aprile 2007, la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al thiencarbazone, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità della Germania e del Regno Unito hanno segnalato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tali iscrizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente decisione

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data di applicazione

Stato membro relatore

Fosfano

CIPAC: 127

S&A Service und Anwendungstechnik GmbH

11 ottobre 2007

DE

Thiencarbazone

CIPAC: 797

Bayer Crop Science AG

13 aprile 2007

UK