10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del ceppo Fe 9901 del Paecilomyces fumosoroseus e del ceppo I-1237 del Trichoderma atroviride nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 4 febbraio 2005 la società FuturEco ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus, ceppo Fe 9901, chiedendone il suo inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 agosto 2007 la società AGRAUXINE ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva Trichoderma atroviride, ceppo I-1237, chiedendone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità belghe e francesi hanno comunicato alla Commissione che, a seguito di un esame preliminare, i fascicoli relativi alle sostanze attive in questione sembrano soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano inoltre soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e presentati all’esame del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

La presente decisione conferma ufficialmente a livello comunitario che i fascicoli vengono considerati soddisfacenti in linea di massima per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, le prescrizioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commisisone di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive citate nell’allegato della presente decisione, che sono stati presentati alla Commissione e agli Stati membri per ottenere l’inserimento delle sostanze in questione nell’allegato I della direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della citata direttiva.

I fascicoli soddisfano inoltre le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della citata direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto dell’utilizzazione proposta.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame dettagliato dei dossier di cui all’articolo 1 e comunica alla Commissione le conclusioni dell’esame in questione, corredate da una raccomandazione relativa all’inserimento o al non inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all’articolo 1 ed eventuali condizioni per l’inserimento in questione, quanto prima possibile e al più tardi entro un periodo di un anno a decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente decisione

Nome comune, Numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

Paecilomyces fumosoroseus

ceppo Fe 9901

numero CIPAC: non pertinente

FuturEco

4 febbraio 2005

BE

Trichoderma atroviride

ceppo I-1237

numero CIPAC: non pertinente

AGRAUXINE

28 agosto 2007

FR