9.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di Allanblackia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3081]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/559/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 19 agosto 2004 la società Unilever Deutschland GmbH ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta relativa alla commercializzazione dell’olio di semi di Allanblackia quale nuovo ingrediente alimentare delle margarine e delle creme spalmabili a base di panna.

(2)

In data 3 aprile 2006 il competente ente tedesco per la valutazione alimentare ha elaborato una relazione di valutazione iniziale in cui si precisa che l’olio di semi di Allanblackia è adatto al consumo umano.

(3)

L’8 giugno 2006 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a tale disposizione.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata il 7 febbraio 2007.

(6)

In data 25 ottobre 2007 l’EFSA ha adottato il «parere del comitato scientifico su prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie sulla richiesta della Commissione in merito alla sicurezza dell’olio di semi di Allanblackia» per l’uso nelle margarine e nelle creme spalmabili.

(7)

In tale parere il comitato scientifico è giunto alla conclusione che l’olio di semi di Allanblackia raffinato è adatto al consumo umano nelle condizioni d’uso indicate.

(8)

Nella valutazione scientifica viene stabilito che l’olio di semi di Allanblackia è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio di semi di Allanblackia raffinato, come indicato nell’allegato, può essere immesso sul mercato quale nuovo ingrediente alimentare per l’uso nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione «olio di semi di Allanblackia» deve comparire sull’etichetta del prodotto che lo contiene.

Articolo 3

La società Unilever Deutschland GmbH, Dammtorwall 15, D-20355 Hamburg è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Caratteristiche dell’olio di semi di Allanblackia raffinato

Descrizione

L’olio raffinato di semi di Allanblackia si ottiene dai semi di Allanblackia delle specie: A. floribunda (sinonimo di A. parviflora) e A. stuhlmannii.

Composizione in acidi grassi

Acido laurico (C12:0)

< 1 %

Acido miristico (C14:0)

< 1 %

Acido palmitico (C16:0)

< 2 %

Acido palmitoleico (C16:1)

< 1 %

Acido stearico (C18:0)

45-58 %

Acido oleico (C18:1)

40-51 %

Acido linoleico (C18:2)

< 1 %

Acido γ-linolenico (C18:3)

< 1 %

Acido arachidico (C20:0)

< 1 %

Acidi grassi liberi

max 0,1 %

Caratteristiche

Acidi grassi trans

max 0,5 %

Indice di perossido

max 0,8 meq/kg

Indice di iodio

< 46 g/100 g

Sostanze insaponificabili

max 0,1 %

Indice di saponificazione

185-198 mg KOH/g