3.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»

(2008/544/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (di seguito «PHEA») è stata istituita con decisione 2004/858/CE della Commissione (2) per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica (di seguito «il programma di sanità pubblica 2003-2008») adottata con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La decisione 2004/858/CE prevede che la PHEA svolga le sue funzioni sino al 31 dicembre 2010 ai fini dell’esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma di sanità pubblica 2003-2008.

(2)

La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (4) (di seguito «il secondo programma di sanità pubblica 2008-2013») è entrata in vigore il 21 novembre 2007. Il secondo programma di sanità pubblica è destinato a proseguire l’azione comunitaria in materia di sanità pubblica per mettere a punto tre vasti obiettivi: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; promuovere la salute per conseguire prosperità e solidarietà; generare e diffondere conoscenze in materia sanitaria.

(3)

Il programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori per gli anni 2007-2013, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 18 dicembre 2006 (5) (di seguito «il programma consumatori per gli anni 2007-2013»), stabilisce il quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2007-2013. Il programma integra, appoggia e controlla le politiche degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla difesa dei loro interessi economici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promozione del diritto dei consumatori all’informazione, all’educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.

(4)

L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), consente alla Commissione di organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri e per partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. I corsi di formazione riguardano la legislazione in materia di mangimi e alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (7), fornisce la base giuridica per la formazione nel settore fitosanitario affinché le attività di formazione organizzate dalla Commissione costituiscano una strategia di formazione comunitaria globale in materia di normative sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, nonché di norme fitosanitarie (di seguito «misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE»).

(5)

Un’analisi costi/benefici realizzata da consulenti esterni dimostra che continuare ad affidare i compiti di esecuzione del programma relativi al secondo programma di sanità pubblica 2008-2013 alla PHEA rappresenterebbe l’opzione più efficace sotto il profilo dei costi.

(6)

L’analisi costi/benefici dimostra anche che i compiti di esecuzione del programma relativi al programma consumatori per gli anni 2007-2013 nonché alle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare contemplate dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE potrebbero essere svolti con maggior efficacia dalla PHEA esistente, garantendo la gestione globale da parte della Commissione di tali programmi e misure della Comunità.

(7)

Per tener conto di questi compiti aggiuntivi, occorre trasformare la PHEA in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.

(8)

La decisione 2004/858/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/858/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’agenzia è denominata “Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori”»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Durata

L’Agenzia adempie ai propri compiti dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2015.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   L’Agenzia è responsabile della realizzazione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato dalla decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione 1926/2006/CE e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE:

a)

gestire le fasi del ciclo di vita dei progetti specifici che devono essere definiti dalla Commissione nel suo strumento di delega a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, nel contesto dell’attuazione del programma comunitario e procedere ai controlli all’uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione;

b)

adottare gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e spese ed effettuare, sulla base della delega della Commissione, tutte le operazioni necessarie per la gestione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all’attribuzione di appalti e sovvenzioni;

c)

raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare e valutare l’esecuzione del programma comunitario.

2.   L’Agenzia gestisce anche tutte le fasi del ciclo di vita delle misure di esecuzione delegatele nell’ambito del programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica 2003-2008, adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’Agenzia. Essa è trasmessa, a titolo di informazione, al comitato previsto dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.»;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sovvenzioni

L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013, adottato con decisione 1926/2006/CE, e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE.»

Articolo 2

Qualsiasi riferimento all’«Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» deve essere interpretato come riferimento all’«Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori».

Fatto a Bruxelles, 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(3)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(5)  Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

(7)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).