3.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

che istituisce un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti

(2008/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo» (1), adottata nel novembre 2007, era corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio (2), che sottolineava l'importanza della disponibilità di dati sul credito, e dell'accesso agli stessi, per favorire un mercato concorrenziale dei servizi finanziari al dettaglio. Esso preannunciava inoltre l'istituzione di un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti.

(2)

Il libro bianco sull'integrazione dei mercati europei del credito ipotecario (3) sottolineava la necessità di esigere dagli erogatori di mutui e dagli intermediari una valutazione adeguata, condotta con tutti i mezzi più opportuni, della solvibilità dei clienti prima della concessione di mutui ipotecari. Sempre il libro bianco concludeva che gli erogatori di mutui ipotecari non devono essere discriminati in caso di accesso ai registri dei crediti in altri Stati membri e che i dati sui crediti devono circolare liberamente, pur nel pieno rispetto delle norme comunitarie relative alla protezione dei dati.

(3)

La Commissione desidera individuare tutti gli ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e d'altro genere che rendono difficile l'accesso ai dati sul credito, e lo scambio degli stessi, ed essere consigliata su come ovviare a tali ostacoli, garantendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori.

(4)

Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto di persone competenti nel settore dei dati sul credito.

(5)

È importante garantire che i membri del gruppo forniscano una consulenza qualificata e obiettiva.

(6)

È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce il gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti, di seguito «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

individuare tutti gli ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e di altro genere che rendono difficile l'accesso ai dati sul credito e lo scambio degli stessi; in particolare il gruppo è chiamato a analizzare le possibili conseguenze della coesistenza di metodologie diverse nell'organizzazione e funzionamento dei registri del credito nella Comunità e a individuarne le conseguenze sul piano economico. Il gruppo è inoltre chiamato a analizzare la situazione esistente dal punto di vista della protezione dei consumatori (compresa la protezione dei dati),

presentare proposte su come superare gli ostacoli individuati. Al tal fine il gruppo ha il compito di individuare le soluzioni che garantiscano la massima circolazione dei dati e, al contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 20 membri.

2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli esperti con competenza nel settore interessato dal mandato del gruppo, a seguito di un invito a manifestare interesse, sulla base di proposte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari,

istituti pubblici o privati di raccolta di dati sul credito o istituti di trattamento dei dati con sede negli Stati membri,

rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri,

persone aventi una formazione accademica o competenze riconosciute nell'ambito dei dati sul credito, compresa la protezione dei dati.

3.   I soggetti di cui al paragrafo 2 formulano per iscritto il proprio interesse a far parte del gruppo.

4.   La Commissione valuta l'ammissibilità dei singoli esperti sulla base dei seguenti criteri:

conoscenze o competenze dimostrabili nel settore interessato dal mandato del gruppo,

esperienze o competenze pratiche di recente acquisizione,

conoscenza di una lingua di uso comune in ambito finanziario a un livello che consenta all'esperto di partecipare alle discussioni e alla redazione di relazioni in tale lingua.

Le manifestazioni di interesse sono corredate della documentazione attestante che l'esperto proposto soddisfa le condizioni di cui sopra.

5.   Nella selezione degli esperti la Commissione tiene conto della necessità di rappresentare tutte le parti interessate. Come indicato nel libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, la Commissione ritiene estremamente importante che gli utenti siano adeguatamente rappresentati. La Commissione inoltre vuole garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre sulla base alle candidature ricevute.

6.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.

7.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri proposti dalle associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari, o dagli istituti di raccolta o di trattamento dei dati sul credito, sono nominati come rappresentanti delle parti interessate,

i membri proposti dalle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri sono nominati come rappresentanti delle rispettive autorità,

i membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati a titolo personale,

il mandato dei membri del gruppo ha inizio con la prima riunione del gruppo e termina con la pubblicazione di una relazione, comunque entro il 1o maggio 2009; i membri del gruppo restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato,

i membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o nell'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato,

i nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea (5) e sul sito Internet della direzione generale Mercato interno e servizi. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali,

i membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’obiettività.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate.

5.   Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (6).

7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

1.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima (7). Gli esperti non sono retribuiti per i servizi prestati.

2.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 724 def.

(2)  SEC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  SEC(2005) 1004, allegato III.

(7)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione, del 5 dicembre 2007.