24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2008) 2336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione 1999/217/CE della Commissione (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento.

(3)

Nel suo parere del 29 novembre 2007 sugli idrocarburi alifatici e aromatici l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il 2-metilbuta-1,3-diene (registrato con il numero FL 01 049) presenta un potenziale genotossico in vivo e un effetto cancerogeno negli animali utilizzati per sperimentazione. Pertanto il suo utilizzo come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza la sostanza va soppressa dal repertorio.

(4)

La decisione 1999/217/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte A dell’allegato della decisione 1999/217/CE la riga della tabella relativa alla sostanza con il numero FL 01 049 (2-metilbuta-1,3-diene) è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).