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24.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2008
recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari
[notificata con il numero C(2008) 2336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/478/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione 1999/217/CE della Commissione (2). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento. |
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(3) |
Nel suo parere del 29 novembre 2007 sugli idrocarburi alifatici e aromatici l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il 2-metilbuta-1,3-diene (registrato con il numero FL 01 049) presenta un potenziale genotossico in vivo e un effetto cancerogeno negli animali utilizzati per sperimentazione. Pertanto il suo utilizzo come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza la sostanza va soppressa dal repertorio. |
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(4) |
La decisione 1999/217/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(5) |
Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella parte A dell’allegato della decisione 1999/217/CE la riga della tabella relativa alla sostanza con il numero FL 01 049 (2-metilbuta-1,3-diene) è soppressa.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).