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12.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2008
che modifica la decisione 2006/109/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese
(2008/437/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 8,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Nel luglio 2005, con regolamento (CE) n. 1212/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
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(2) |
La Commissione, con decisione 2006/109/CE (3), ha accettato un impegno sui prezzi assunto fra l’altro dalla Benito Group, comprendente Fundició Dúctil Benito, S.L. (Spagna), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd, e Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd. («Benito Group» o «le società»). |
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(3) |
Le società di cui è stato accettato l’impegno sono responsabili in solido per qualsiasi violazione dello stesso. Questo significa che, se uno dei membri della Benito Group viola l’impegno, esso dovrebbe essere annullato per tutti i membri del gruppo. |
B. VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO
1. Obblighi delle società nel quadro dell’impegno
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(4) |
L’impegno assunto dalle società le obbliga, tra l’altro, a rivendere il prodotto in esame al primo cliente indipendente nella Comunità europea sopra un certo prezzo minimo di rivendita («PMR»), come stabilito nell’impegno e nella lettera di accompagnamento allegata. |
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(5) |
Alla sezione 3.1 del testo, le società si sono impegnate a garantire che il prodotto in esame, dopo qualsiasi sconto o abbuono diretto o differito, credito o altre agevolazioni direttamente o indirettamente collegate a una vendita, a livello di prezzi cif, non sia venduto sotto il PMR. |
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(6) |
Alla sezione 3.10 del testo, le società si sono impegnate a calcolare il PMR in termini di «contante» o a condizioni di pagamento equivalenti, cioè con zero credito concesso al cliente. Conformemente alla stessa sezione dell’impegno, se i termini di pagamento (precisati sulla fattura commerciale o sulla fattura della rivendita, o come altrimenti convenuto nel contratto) differiscono dal «contante» o dai termini di pagamento equivalenti, allora il prezzo da paragonare al PMR dovrebbe essere ridotto dell’1 % per ogni mese supplementare di credito concesso su base proporzionale. |
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(7) |
In base alle condizioni dell’impegno, le società sono altresì tenute a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle loro vendite e rivendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali informazioni dovrebbero comprendere le transazioni di rivendita dei prodotti di cui all’impegno acquistati dalle società collegate nella RPC, nonché le transazioni di rivendita del prodotto in esame ove gli acquisti siano stati effettuati presso qualsiasi altra società cinese. |
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(8) |
Inoltre, come previsto dall’impegno, le società sono tenute a consultare la Commissione europea quanto alle eventuali difficoltà insorte durante l’esecuzione e la conseguente applicazione dell’impegno. |
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(9) |
Per garantire il rispetto dell’impegno, le società hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, in modo da permettere di controllare l’accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione. |
2. Risultati della visita di verifica presso la Fundició Dúctil Benito
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(10) |
Dal 2 al 3 luglio 2007 si è tenuta una visita di verifica presso lo stabilimento della Fundició Dúctil Benito («la società») in Spagna. La visita ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007. |
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(11) |
Essa ha stabilito che il PMR non è stato rispettato in 13 transazioni, perché la società ha emesso note di accredito riguardo a queste transazioni senza altra giustificazione economica che abbassare il prezzo di rivendita figurante sulla fattura. Tali transazioni in media si trovano al di sotto del PMR del 10 %. |
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(12) |
Durante la visita di verifica, la società ha affermato che questo potrebbe essere dovuto al fatto che il suo personale di vendita non sapeva dell’obbligo di rispettare un PMR per le rivendite di alcuni tipi di pezzi fusi (in particolare quelli acquistati presso i produttori cinesi collegati). |
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(13) |
Inoltre, il PMR non è stato rispettato in altre 39 transazioni, poiché la società non ha considerato che il PMR è stato calcolato in base al contante o a criterio equivalente; ciò significa che, quando ha concordato le condizioni di pagamento per una particolare transazione, non ha aumentato il suo prezzo di rivendita in confronto al PMR dell’1 % per ogni mese supplementare concesso per il pagamento. Pertanto, la società non ha ottemperato all’obbligo assunto nel quadro della sezione 3.10 dell’impegno. Tali transazioni in media risultano sotto il PMR del 7 %. |
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(14) |
Durante la visita di verifica, la società ha ammesso che non era al corrente del fatto che il contante o criterio equivalente significasse un termine di pagamento massimo di 10 giorni, e pensava per errore che si trattasse di 30. |
3. Motivi per revocare l’accettazione dell’impegno
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(15) |
I fatti precisati ai considerando 9 e 11 portano alla conclusione che l’obbligo della società di rispettare il PMR per tutte le transazioni di rivendita del prodotto in esame non è stato rispettato. |
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(16) |
Per 13 transazioni, la società ha emesso note di accredito senza altra giustificazione economica che abbassare il prezzo indicato sulla fattura, il che ha dato un prezzo di rivendita che in media è sotto il PMR del 10 %. |
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(17) |
Per altre 39 transazioni, il PMR non è stato rispettato perché la società non ha calcolato il PMR in base al contante o criterio equivalente. Il prezzo medio di rivendita di queste transazioni si attesta sotto il PMR del 7 %. |
4. Osservazioni scritte e audizioni
a) Complessità dell’impegno
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(18) |
La società ha ammesso, durante la verifica sul posto, di non aver riportato tutte le transazioni di rivendita del prodotto in esame, ma soltanto quelle relative ai prodotti acquistati presso le società collegate. |
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(19) |
La società ha formulato osservazioni scritte in cui argomentava che alcune scorrettezze nelle sue relazioni potevano essere dovute alla complessità del testo dell’impegno e al fatto di non aver ricevuto alcun riscontro su tali relazioni da parte dei servizi della Commissione. |
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(20) |
Per quanto riguarda i problemi nelle relazioni, si precisa che la società ha ricevuto istruzioni chiare in proposito. |
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(21) |
Inoltre, i servizi della Commissione hanno sempre risposto tempestivamente alle domande della società per quanto riguarda l’esecuzione dell’impegno. |
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(22) |
Va anche osservato che non è costume che i servizi della Commissione inviino alle società riscontri sulle loro relazioni trimestrali, a meno che non si riscontrino problemi durante l’esame delle stesse. |
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(23) |
In questo caso, i problemi relativi al PMR sono stati individuati nella relazione trimestrale presentata il 15 aprile 2007, sulla quale la società è stata consultata il 23 maggio 2007. Tali problemi sono stati esaminati durante la visita di verifica effettuata il 2-3 luglio 2007. Durante tale visita sono poi emersi altri problemi, di natura tale che potevano essere individuati soltanto durante una visita di verifica sul posto. La società è stata informata immediatamente di questi fatti. |
b) Proporzionalità
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(24) |
Per quanto riguarda le violazioni sui prezzi, la società ha ammesso che una tale violazione si è verificata in 52 occasioni, ma ha sostenuto che si tratterebbe di una cifra secondaria rispetto al numero totale delle transazioni effettuate nel periodo considerato e che, conformemente al principio di proporzionalità, l’impegno non dovrebbe essere annullato. |
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(25) |
Rispetto a tali argomentazioni è opportuno sottolineare che, in forza dell’impegno, la società ha convenuto di garantire che il prezzo di rivendita di tutte le transazioni rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fosse pari o superiore al PMR di cui all’impegno medesimo. |
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(26) |
Inoltre, per quanto concerne la questione della proporzionalità, il regolamento di base non contiene alcuna norma diretta o indiretta per cui l’infrazione di un impegno debba riferirsi a una percentuale minima di vendite. |
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(27) |
Tale impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado secondo cui qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocare la sua accettazione (4). |
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(28) |
Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno e occorre revocare l’accettazione dello stesso. |
c) Precedente invocato dalla società
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(29) |
La società inoltre ha anche fatto riferimento a un caso in cui è stata accettata una nuova proposta d’impegno da parte di una società di cui era stato annullato un impegno precedente in conseguenza di determinate violazioni (5). |
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(30) |
Nel caso invocato come precedente, la società aveva violato l’impegno originale in quanto non aveva presentato tempestivamente la relazione. In seguito, su richiesta della società stessa, si era iniziato un riesame provvisorio durante il quale la società aveva potuto provare di aver introdotto nuove misure atte a garantire che non si ripetessero violazioni rispetto alle relazioni previste dall’accordo. |
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(31) |
In questo senso si deve notare che il caso cui ci si riferisce come precedente non è direttamente comparabile a quello qui in esame, in quanto i) l’infrazione era di natura formale (vale a dire un ritardo nella presentazione della relazione) e ii) la Commissione ha annullato l’impegno e soltanto in seguito ne ha accettato uno nuovo nel quadro di un riesame provvisorio. L’argomento della società è quindi respinto. |
d) Pratiche della società connesse con l’impegno
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(32) |
La società ha sostenuto di avere, durante la visita di verifica, informato volontariamente i funzionari della Commissione sulla presenza di transazioni che, a motivo delle note di accredito emesse, si situano al di sotto del PMR accettato. Questo però, in primo luogo, non cambia il fatto che le violazioni si sono verificate. In secondo luogo, la comunicazione in parola è stata fatta soltanto dopo che i servizi della Commissione avevano analizzato la relazione trimestrale presentata il 15 aprile 2007 dimodoché, in seguito a tale analisi, erano state richieste ulteriori informazioni e si è attirata l’attenzione della società sul problema. Pertanto, sono stati i servizi della Commissione a far presente il problema alla società, dopo aver esaminato le relazioni trimestrali presentate. |
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(33) |
La società ha dichiarato che, al momento di presentare le relazioni periodiche alla Commissione, era convinta che queste ultime fossero complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto, e che il PMR fosse rispettato. |
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(34) |
Essa ha anche argomentato che la dirigenza e il personale responsabili della presentazione delle relazioni non sapevano che il personale di vendita avesse emesso note di accredito risultanti in prezzi di rivendita al di sotto del PMR. |
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(35) |
Durante le udienze e nelle proprie osservazioni scritte, la società ha informato la Commissione che di queste azioni era responsabile un venditore che non lavora più per la società stessa. |
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(36) |
Essa ha anche affermato di aver apportato modifiche per correggere gli errori: l’applicazione di una politica restrittiva in materia di emissione delle note di accredito, l’aumento dei prezzi di rivendita e l’aggiornamento del sistema informatizzato. Inoltre, il personale di vendita è stato informato dettagliatamente dell’impegno. |
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(37) |
Rispetto ai precedenti considerando va osservato che il fatto che la dirigenza non fosse al corrente delle violazioni dei prezzi e/o delle attività del personale di vendita rispetto all’impegno non esenta la società dal rispetto degli obblighi ivi contenuti. Inoltre, le azioni avviate per rimediare alla situazione sono arrivate soltanto dopo che i servizi della Commissione avevano attirato l’attenzione della società sui problemi. Alla luce di quanto precede, il verificarsi ripetuto degli errori e la conseguente violazione sui prezzi giustificano l’annullamento dell’impegno nonostante i provvedimenti presi dopo la visita di verifica sul posto. |
C. MODIFICA DELLA DECISIONE 2006/109/CE
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(38) |
Per i motivi sopra esposti, occorre revocare l’accettazione dell’impegno assunto dalla Benito Group, comprendente Fundició Dúctil Benito (Spagna), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd., e Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd., e modificare l’articolo 1 della decisione 2006/109/CE. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo imposto dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005, alla voce «Tutte le altre società», dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati da Zibo Benito Metalwork Co., Ltd., Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd., e Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd., |
DECIDE:
Articolo 1
L’accettazione dell’impegno relativo alla rivendita di alcuni tipi di pezzi fusi assunto dalla Benito Group, comprendente Fundició Dúctil Benito (Spagna), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd., Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd., e Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd., è revocata.
Articolo 2
La tabella di cui all’articolo 1 della decisione 2006/109/CE è sostituita dalla tabella seguente:
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«Società |
Codice addizionale TARIC |
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Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing |
A708 |
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Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province |
A681 |
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Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province |
A709 |
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Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200 |
A683 |
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Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan |
A710 |
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Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan |
A711 |
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Prodotto e venduto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, o prodotto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, e venduto dalla sua società di vendita collegata GB International Trading Shanghai Co. Ltd, B301-310 Yinhai Building, 250 Cao Xi Road, Shanghai |
A712 |
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Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou |
A713 |
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Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei |
A714 |
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Prodotto e venduto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, o prodotto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, e venduto dalla sua società di vendita collegata Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300 |
A715 |
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Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei |
A716 |
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Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200 |
A718 |
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Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114 |
A684 |
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Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province |
A719 |
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Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002 |
A680 |
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Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin |
A720 |
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Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province |
A721 |
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Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province |
A722 |
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Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone |
A723 » |
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2008 (GU L 129 del 17.5.2008, pag. 1).
(3) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.
(4) Cfr. causa T-51/96 Miwon contro Consiglio (Racc. 2000, pagg. II-1841), paragrafo 52, e causa T-340/99 Arne Mathisen S contro Consiglio (Racc. 2002, pagg. II-2905), paragrafo 80.
(5) Gje-Vi AS; regolamento (CE) n. 322/2002 del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1).