11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2008
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2008) 1937]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/432/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature a corto raggio. |
(2) |
Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro. |
(3) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (3) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(4) |
Nella sua relazione (4) del luglio 2007, presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE. |
(5) |
La decisione 2006/771/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di una norma armonizzata o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.
(3) Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).
(4) RSCOM(07) 58.
(5) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell’uso delle apparecchiature a corto raggio
Tipo di apparecchiature a corto raggio |
Banda di frequenza |
Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1) |
Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2) |
Altre restrizioni d’uso (3) |
Termine di attuazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) |
6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
13,553-13,567 MHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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26,957-27,283 MHz |
Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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40,660-40,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
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Le applicazioni video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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433,050-434,040 (5) MHz |
1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
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I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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10 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o giugno 2007 |
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434,040-434,790 (5) MHz |
1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
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I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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10 mW e.r.p. |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o giugno 2007 |
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Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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863,000-868,000 MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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868,000-868,600 (5) MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
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25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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868,700-869,200 (5) MHz |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
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25 mW e.r.p. |
Si utilizzano le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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869,400-869,650 (5) MHz |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità |
Le applicazioni video sono escluse |
1o ottobre 2008 |
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25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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869,700-870,000 (5) MHz |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate |
Le applicazioni audio e video sono escluse |
1o giugno 2007 |
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25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % |
I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi |
1o ottobre 2008 |
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2 400-2 483,5 MHz |
10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) |
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1o giugno 2007 |
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5 725-5 875 MHz |
25 mW e.i.r.p. |
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1o giugno 2007 |
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24,150-24,250 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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61,0-61,5 GHz |
100 mW e.i.r.p. |
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1o ottobre 2008 |
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Sistemi di allarme |
868,600-868,700 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funzionamento (6): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
869,250-869,300 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
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869,300-869,400 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 1,0 % |
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1o ottobre 2008 |
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869,650-869,700 MHz |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
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1o giugno 2007 |
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Sistemi di telesoccorso (7) |
869,200-869,250 MHz |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 % |
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1o giugno 2007 |
Applicazioni induttive (8) |
20,050-59,750 kHz |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
59,750-60,250 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60,250-70,000 kHz |
69 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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70-119 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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119-127 kHz |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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127-140 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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140-148,5 kHz |
37,7 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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148,5-5 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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400-600 kHz |
– 8 dBμA/m a 10 metri |
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Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9) |
1o ottobre 2008 |
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3 155-3 400 kHz |
13,5 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso: |
– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz |
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1o ottobre 2008 |
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6 765-6 795 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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7 400-8 800 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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10 200-11 000 kHz |
9 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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13 553-13 567 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o giugno 2007 |
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60 dBμA/m a 10 metri |
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Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9) e dall’EAS (10) |
1o ottobre 2008 |
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26 957-27 283 kHz |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o ottobre 2008 |
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Impianti medici attivi (11) |
9-315 kHz |
30 dBμA/m a 10 metri |
Ciclo di funzionamento (6): 10 % |
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1o ottobre 2008 |
402-405 MHz |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE |
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1o ottobre 2008 |
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Applicazioni audio senza filo (12) |
87,5-108,0 MHz |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz |
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1o ottobre 2008 |
863-865 MHz |
10 mW e.r.p. |
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1o giugno 2007 |
(1) Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenze, intensità di campo o densità di potenza più elevate.
(2) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione» e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.
(3) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d’uso» e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.
(4) Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).
(5) Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.
(6) Per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE gli Stati membri possono consentire un valore «ciclo di funzionamento» più elevato.
(7) Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.
(8) Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
(9) In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione a radiofrequenza (RFID).
(10) In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (EAS).
(11) Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(12) Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.