11.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2008

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2008) 1937]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature a corto raggio.

(2)

Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (3) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(4)

Nella sua relazione (4) del luglio 2007, presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE.

(5)

La decisione 2006/771/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di una norma armonizzata o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3)  Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).

(4)  RSCOM(07) 58.

(5)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell’uso delle apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio

Banda di frequenza

Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1)

Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)

Altre restrizioni d’uso (3)

Termine di attuazione

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

26,957-27,283 MHz

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

433,050-434,040 (5) MHz

1 mW e.r.p.

Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

434,040-434,790 (5) MHz

1 mW e.r.p.

Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

863,000-868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,000-868,600 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,700-869,200 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si utilizzano le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,400-869,650 (5) MHz

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 %

La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,700-870,000 (5) MHz

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate

Le applicazioni audio e video sono escluse

1o giugno 2007

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

2 400-2 483,5 MHz

10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)

 

 

1o giugno 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o giugno 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

Sistemi di allarme

868,600-868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o giugno 2007

Sistemi di telesoccorso (7)

869,200-869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

Applicazioni induttive (8)

20,050-59,750 kHz

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

60,250-70,000 kHz

69 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

127-140 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

148,5-5 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

– 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o ottobre 2008

400-600 kHz

– 8 dBμA/m a 10 metri

 

Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9)

1o ottobre 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

5 000-30 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o ottobre 2008

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

60 dBμA/m a 10 metri

 

Non sono consentite applicazioni diverse dall’RFID (9) e dall’EAS (10)

1o ottobre 2008

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

Impianti medici attivi (11)

9-315 kHz

30 dBμA/m a 10 metri

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o ottobre 2008

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

 

1o ottobre 2008

Applicazioni audio senza filo (12)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz

 

1o ottobre 2008

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1o giugno 2007


(1)  Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenze, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

(2)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione» e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.

(3)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d’uso» e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

(4)  Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

(5)  Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.

(6)  Per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE gli Stati membri possono consentire un valore «ciclo di funzionamento» più elevato.

(7)  Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

(8)  Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

(9)  In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione a radiofrequenza (RFID).

(10)  In questa categoria rientrano le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (EAS).

(11)  Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(12)  Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.