10.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2008

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dal Regno Unito nel 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2008) 2411]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2005. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione della malattia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo alle spese idonee a finanziamento sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

Con decisione 2006/602/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all’eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005 (2) è stato accordato un contributo finanziario pari al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario per l’attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia.

(4)

A norma di tale decisione, il contributo finanziario della Comunità va concesso a fronte della richiesta presentata dal Regno Unito l’11 giugno 2007 e sulla base dei documenti giustificativi previsti all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(5)

Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese idonee sostenute per le misure di eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005.

(6)

L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un contributo finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come idonea la totalità delle spese dichiarate.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese idonee e le conclusioni finali sono stati comunicati al Regno Unito per lettera in data 21 dicembre 2007.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005 è fissato, in conformità alla decisione 2006/602/CE, a 75 958,12 EUR.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 246 dell’8.9.2006, pag. 7.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.