7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2008) 2666]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la direttiva 92/40/CEE (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(2)

Il 4 giugno 2008 il Regno Unito ha notificato alla Commissione un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio e ha immediatamente adottato le misure opportune previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza.

(3)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti della zone istituite dall'autorità competente di detto Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio confermato.

(4)

Per prevenire inutili turbative degli scambi intracomunitari ed evitare il rischio che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere tempestivamente a livello comunitario dette zone del Regno Unito.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Regno Unito a seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7 in un'azienda avicola ubicata nella contea dell'Oxfordshire, per il quale detto Stato membro ha effettuato la notifica alla Commissione in data 4 giugno 2008.

Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, comprendono almeno le aree descritte nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 28 giugno 2008.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(ove disponibile)

Descrizione

UK

Regno Unito

00201

Area comprendente la parte delle contee dell'Oxfordshire e del Warwickshire lungo la circonferenza e all'interno del cerchio del raggio di 3,215 chilometri, con centro sulla coordinata SP36412 42196 (1).


PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(ove disponibile)

Descrizione

UK

Regno Unito

00201

Area comprendente la parte delle contee dell'Oxfordshire e del Warwickshire lungo la circonferenza e all'interno del cerchio del raggio di 10,215 chilometri, con centro sulla coordinata SP36412 42196 (2).


(1)  Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000.

(2)  Si tratta delle coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000.