7.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/79 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2008
che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 1736]
(2008/423/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo entro i termini indicati all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(3) |
La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Le informazioni al riguardo sono state pubblicizzate anche per via elettronica il 22 giugno 2007. |
(4) |
Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni delle persone si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).
ALLEGATO
Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 giugno 2009
Denominazione |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo di prodotto |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
1 |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
2 |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
3 |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
4 |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
5 |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
6 |
Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol |
255-953-7 |
42822-86-6 |
19 |
Diossido di silicio/Kieselguhr |
Prodotto fitosanitario |
61790-53-2 |
18 |