24.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2008
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio
[notificata con il numero C(2008) 268]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/385/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa. |
(2) |
Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata un'esenzione a tale divieto, in quanto l'uso di queste sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile. Non è ancora possibile sostituire le leghe di cadmio nei trasduttori. Non sono ancora disponibili lampade piatte prive di mercurio e di piombo e non esistono sostituti praticabili per l'ossido di piombo contenuto nei tubi laser ad argon e kripton. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. |
(4) |
Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/692/CE della Commissione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti 30, 31 e 32:
«30. |
Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A). |
31. |
Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale). |
32. |
Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.» |