17.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2008

relativa alla conclusione dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(2008/373/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (2), (di seguito denominato «accordo di partenariato»), se una parte reputa, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, che l'altra sia venuta meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.

(2)

A norma dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato, se una parte reputa che si sia verificato un grave caso di corruzione, può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.

(3)

A norma dell’articolo 11ter dell’accordo di partenariato, qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l’altra parte sia venuta meno a un obbligo derivante dal paragrafo 1 di tale articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, deve invitare l’altra parte ad avviare consultazioni e, in determinate circostanze, prendere misure appropriate compresa, all’occorrenza, la sospensione parziale o totale dell’applicazione dell’accordo di partenariato alla parte in questione.

(4)

È opportuno definire una procedura efficace per l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96, dell’articolo 97 o dei paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 11ter dell’accordo di partenariato.

(5)

È opportuno approvare l'accordo che modifica l’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo che modifica l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, e le dichiarazioni effettuate dalla Comunità, unilateralmente o insieme ad altre parti, accluse all'atto finale (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, in conformità dell'articolo 93 dell'accordo di partenariato, a nome della Comunità europea.

Articolo 3

1.   Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e dopo aver esaurito tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato.

Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e basandosi in particolare sulle relazioni dell’AIEA, dell’OPCW e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo derivante dall’articolo 11ter, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato, relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma dell’articolo 11ter, paragrafi 4, 5 e 6, dell’accordo di partenariato.

Il Consiglio delibera in tal caso a maggioranza qualificata.

Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.

2.   Se, allo scadere dei termini per le consultazioni di cui all'articolo 11ter, paragrafo 5, all'articolo 96, paragrafo 2 o all'articolo 97, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, e nonostante l'impegno dimostrato, non si trova una soluzione, o immediatamente, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio, a norma dei suddetti articoli, può decidere, su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di prendere misure appropriate, compresa la sospensione parziale.

Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato allo Stato ACP in questione.

Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.

Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP interessato e al Consiglio dei ministri ACP-CE prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

3.   Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il Consiglio dei ministri ACP-CE riveda ulteriormente le modalità di consultazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato VII dell'accordo di partenariato, la posizione del Consiglio nel Consiglio congiunto ACP-CE si basa su una proposta della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere conforme del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  I testi dell'accordo e dell'atto finale sono già stati pubblicati nella GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.