16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/6


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2008

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/370/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che subiscono le conseguenze dei grandi mutamenti strutturali nelle modalità del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 Mio EUR.

(3)

Il 12 settembre 2007 Malta ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore tessile, e specificatamente per gli operai licenziati da VF (Malta) Ltd e Bortex Clothing Ind Co Ltd. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

Il 9 ottobre 2007 il Portogallo ha presentato domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, e specificatamente per gli operai licenziati dalla Opel ad Azambuja, dall’Alcoa Fujikura a Seixal e dalla Johnson Controls a Portalegre. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 106 882 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.