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1.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2008
che modifica la decisione 2000/57/CE relativamente ai casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili
[notificata con il numero C(2008) 1574]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/351/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare gli articoli 1 e 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I della decisione 2000/57/CE del 22 dicembre 1999, relativa al sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili a norma della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) descrive i casi che le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a riferire nel quadro di detto sistema. |
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(2) |
Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria va limitato ai casi di cui all'allegato I della decisione 2000/96/CE (3), o a qualsiasi altra malattia trasmissibile a norma dell'articolo 7 di tale decisione, i quali, da soli o in associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica. |
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(3) |
Nelle conclusioni del 30 novembre e del 1o dicembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha dichiarato che, al fine di evitare ogni ritardo, è opportuno che potenziali emergenze sanitarie di portata internazionale vengano notificate simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alla rete comunitaria a norma della decisione n. 2119/98/CE. |
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(4) |
A norma del regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 15 giugno 2007, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a notificare all'Organizzazione mondiale della sanità determinati casi di rilevanza sanitaria, in particolare se possono costituire un'emergenza sanitaria di portata internazionale, nonché tutti i provvedimenti sanitari presi in risposta a tali casi, oppure a consultare l'OMS al riguardo. |
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(5) |
Tali notifiche e consultazioni relative alle malattie trasmissibili di cui all'allegato della decisione n. 2119/98/CE vanno trasmesse mediante il sistema di allarme rapido e di reazione istituito dalla decisione 2000/57/CE e simultaneamente all'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di garantire che la Commissione e gli altri Stati membri siano informati quanto prima. |
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(6) |
L'allegato I della decisione 2000/57/CE va pertanto modificato di conseguenza. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2000/57/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE della Commissione (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).
(2) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.
(3) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/875/CE.
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione 2000/57/CE è aggiunto il seguente punto 5:
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«5. |
La manifestazione di una malattia o un evento che implica il rischio di una malattia ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sanitario internazionale (2005), tale da costituire una malattia trasmissibile a norma dell'allegato della decisione n. 2119/98/CE, e i provvedimenti correlati che vanno notificati all'Organizzazione mondiale della sanità conformemente all'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale (2005).» |