29.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2008
che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina
[notificata con il numero C(2008) 1571]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/337/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1) e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento. A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 il primo mezzo di identificazione per tali animali è costituito dai marchi auricolari. Il secondo mezzo di identificazione comprende l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina. |
(2) |
La decisione 2006/968/CE (2) della Commissione contiene orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004. Tale decisione prevede requisiti minimi relativi a determinate prove di conformità e di funzionamento per l'approvazione di tali identificatori e lettori. Tali prove devono essere svolte da laboratori di prova appositamente designati, che operano, sono valutati e accreditati conformemente a determinate norme europee. |
(3) |
L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) fa riferimento a tali norme europee riguardo alla designazione dei laboratori ufficiali da parte delle autorità competenti. |
(4) |
È opportuno modificare il riferimento a tali norme nella decisione 2006/968/CE per tenere conto del carattere specifico dei laboratori di prova ai quali fa riferimento la decisione in questione. |
(5) |
L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (4), prevede una deroga all'articolo 12, paragrafo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004. In base a tale deroga l'autorità competente può designare, per un periodo provvisorio, un laboratorio di prova non accreditato. A fini di chiarezza è opportuno che la decisione 2006/968/CE faccia riferimento a tale deroga. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/968/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/968/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1560/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25).
(2) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).
(4) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione 2006/968/CE il capitolo IV è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO IV
Laboratori di prova
1. |
L'autorità competente designa laboratori di prova per lo svolgimento delle prove di cui alla presente decisione. |
2. |
Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 si applica fino al 31 dicembre 2009. |
3. |
Gli Stati membri elaborano e tengono aggiornati gli elenchi dei laboratori di prova designati dalle autorità competenti e pubblicano tali informazioni su un sito Web, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.» |