24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

relativa ad un contributo finanziario comunitario per il 2006 e il 2007, recante deroga a talune disposizioni della decisione 2006/923/CE alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2008) 1444]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/923/CE (2) della Commissione ha approvato un contributo finanziario comunitario per il 2006 e il 2007 per un programma di misure destinate a controllare la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) negli altri Stati membri. Tra tali misure figurava la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino, in seguito denominata «fascia di contenimento fitosanitaria».

(2)

Dall’adozione della decisione 2006/923/CE, il Portogallo ha dovuto affrontare numerose circostanze negative eccezionali che hanno provocato un ritardo nell’esecuzione delle misure. Tali circostanze sono illustrate in una lettera che il Portogallo ha inviato alla Commissione, in data 28 settembre 2007. In particolare, sebbene il programma iniziale fosse basato su una stima di 700 000 pini da abbattere, è stato necessario abbatterne 980 000 in totale. Inoltre è stato necessario eliminare anche 3 700 000 pini giovani. Le autorità portoghesi hanno spiegato che la differenza nel numero di alberi è dovuta al fatto che gli unici dati disponibili in origine, basati sull’inventario nazionale delle foreste del 1995, erano superati e sottostimavano il numero di giovani alberi, di alberi isolati e di alberi situati in boschi misti con predominanza di latifoglie.

(3)

Malgrado le circostanze sfavorevoli la Commissione, con le sue missioni in Portogallo, ha accertato che le autorità portoghesi hanno potuto raggiungere in modo adeguato gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della decisione 2006/923/CE. È stato inevitabile che i ritardi accumulati abbiano impedito al Portogallo di fornire tutti i risultati previsti entro il termine imperativo fissato nella decisione per il completamento delle misure. Tuttavia, i ritardi non sono stati tali da impedire che i provvedimenti messi in atto avessero piena efficacia e, a causa delle condizioni atmosferiche nel Portogallo nella primavera del 2007, sfavorevoli all’insetto vettore del nematode del pino, non hanno avuto come risultato un aumento del rischio fitosanitario.

(4)

La decisione 2006/923/CE fissa penali, sotto forma di riduzioni progressive del contributo finanziario della Comunità nel caso in cui le misure previste non siano completate in modo adeguato o comunque non entro il termine previsto. L’applicazione di tali riduzioni e penali sarebbe eccessiva viste le circostanze eccezionali.

(5)

Il Portogallo deve fornire una documentazione che permetta alla Commissione di concludere che le condizioni per il pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario fissate nella decisione 2006/923/CE sono rispettate. Poiché le circostanze eccezionali che il Portogallo ha dovuto affrontare hanno anche ritardato i pagamenti che il Portogallo doveva effettuare alle società private che hanno messo in opera la fascia di contenimento fitosanitario, occorre prorogare il termine per la presentazione della documentazione richiesta.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 4 della decisione 2006/923/CE, il pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario di cui all’articolo 2 della stessa decisione è subordinato alle condizioni seguenti:

a)

le misure necessarie alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario in quanto zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino sono state messe in atto dal Portogallo in modo accettabile e hanno raggiunto gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della decisione 2006/923/CE;

b)

il Portogallo ha presentato alla Commissione una relazione finanziaria che comprende le fatture registrate o le ricevute, e una relazione tecnica finale secondo quanto disposto nell’articolo 5 della decisione 2006/923/CE.

2.   L’articolo 7 della decisione 2006/923/CE non si applica se la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Portogallo, ritiene che i ritardi nell’attuazione delle misure non abbiano influenzato l’efficacia delle misure stesse.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 42.