23.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2008

che istituisce il gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi»

(2008/324/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (1) («direttiva sulla conservazione dei dati») mira ad armonizzare le disposizioni degli Stati in materia di obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, per quanto riguarda la conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi.

(2)

Nel preambolo della direttiva sulla conservazione dei dati si constata che le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Nell'ottica di ricevere pareri e incoraggiare lo scambio di migliori prassi in tutte le questioni concernenti la conservazione di dati personali, la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati.

(3)

L'articolo 14 della direttiva sulla conservazione dei dati dispone che entro il 15 settembre 2010 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della comunicazione elettronica e delle statistiche sulla conservazione dei dati ad essa fornite, una valutazione dell’applicazione della medesima direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori. Detta valutazione deve permettere di determinare se sia necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda le categorie di dati di cui all'articolo 5 e i periodi di conservazione di cui all’articolo 6.

(4)

Il 10 febbraio 2006 il Consiglio e la Commissione hanno presentato un dichiarazione comune relativa alla valutazione della direttiva sulla conservazione dei dati, nella quale comunicano che la Commissione inviterà le parti interessate a riunioni di riesame periodiche, per scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva. La dichiarazione comune afferma inoltre che durante questo processo gli Stati membri saranno invitati a informare i partner delle loro esperienze nell'attuazione della direttiva e a condividere le migliori pratiche, specificando anche che, sulla base dei risultati di tali riunioni, «la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte necessarie, segnatamente per quanto concerne eventuali difficoltà incontrate dagli Stati membri a livello di attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare la sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet».

(5)

Per le ragioni indicate sopra è necessario istituire un gruppo di esperti di conservazione dei dati, composto dalle parti interessate menzionate nel considerando 14 della direttiva sulla conservazione dei dati.

(6)

Tale gruppo avrà funzioni consultive, faciliterà la condivisione delle migliori prassi e contribuirà alla valutazione dei costi e dell'efficacia della direttiva da parte della Commissione, come pure allo sviluppo di tecnologie pertinenti che possono avere un impatto sulla direttiva.

(7)

I membri del gruppo di esperti saranno esponenti delle parti interessate di cui al considerando 14 della direttiva 2006/24/CE.

(8)

Il gruppo dovrebbe comporsi di un massimo di 25 membri, che rappresentino in modo equilibrato le suddette parti interessate.

(9)

Il gruppo di esperti dovrebbe poter istituire sottogruppi che ne facilitino e accelerino il lavoro esaminando specifici aspetti. È opportuno che sia il gruppo di esperti nel suo insieme ad approvare il mandato dei sottogruppi, che dovrà essere chiaramente definito.

(10)

Occorre stabilire delle regole sulla divulgazione d’informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(11)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(12)

Il mandato dei membri dovrebbe essere quinquennale e rinnovabile.

(13)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi»

È istituito il gruppo di esperti «Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi» («gruppo di esperti»), composto da esperti di conservazione dei dati personali a fini di contrasto nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Consultazione e compiti

1.   La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione riguardante la conservazione di dati elettronici pertinenti per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi. Qualsiasi membro del gruppo di esperti può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica. La Commissione convoca riunioni regolari del gruppo di esperti e ne stabilisce in anticipo l'ordine del giorno particolareggiato, basato sulle materie contemplate dal presente articolo.

2.   Il gruppo di esperti ha il compito di:

a)

offrire una sede di dialogo e di scambio di esperienze e di migliori prassi tra gli esperti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 3, in particolare tra le autorità competenti degli Stati membri e i rappresentanti del settore delle comunicazioni elettroniche, in merito a questioni riguardanti la conservazione dei dati personali da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi;

b)

incoraggiare e facilitare un orientamento comune nell'applicazione della direttiva;

c)

scambiare informazioni sugli sviluppi tecnologici rilevanti, i costi e l'efficacia dell'applicazione della direttiva;

d)

assistere la Commissione nell’individuare e definire le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione tecnica e pratica della direttiva, in particolare nella sua applicazione alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet;

e)

assistere la Commissione nella sua valutazione dell'applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo di esperti consta di massimo 25 membri provenienti:

a)

dalle autorità di contrasto degli Stati membri (massimo 10 membri);

b)

dal Parlamento europeo (massimo 2 membri);

c)

dalle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche (massimo 8 membri);

d)

dalle autorità per la protezione dei dati (massimo 4 membri);

e)

dal Garante europeo della protezione dei dati (1 membro).

2.   I membri menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono designati e nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza su proposta rispettivamente degli Stati membri consultati e del Parlamento europeo. Tali membri saranno nominati a titolo personale e potranno nominare un esperto che li rappresenti alle riunioni del gruppo di esperti. I membri menzionati alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, sono nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza sulla base di un suo invito a diventare membro del gruppo di esperti. Le associazioni o organi pertinenti di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, avranno facoltà di nominare esperti per rappresentarle alle riunioni del gruppo di esperti.

3.   I membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale rimangono in carica fino a sostituzione o al termine del mandato. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

4.   I membri nominati a titolo personale che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del mandato.

5.   I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza ovvero l'esistenza di interessi che potrebbero comprometterne l'obiettività.

6.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dalla Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, qualunque sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Esperti supplementari

1.   La Commissione può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo.

2.   La Commissione può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, a partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e eventualmente di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2.   I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino al 31 dicembre 2012. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.