19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2008) 1442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE (2) della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La decisione 2006/502/CE è stata modificata dalla decisione 2007/231/CE che ne ha prorogato per la prima volta la validità per un ulteriore anno sino all'11 maggio 2008.

(4)

Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e dei progressi realizzati per cercare una soluzione alternativa riguardo alla sicurezza dei bambini in rapporto agli accendini è opportuno prorogare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2006/502/CE, all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2008 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2007/231/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).