|
19.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2008
che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
[notificata con il numero C(2008) 1053]
(I testi in lingua polacca e spagnola sono i soli facenti fede)
(2008/320/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro (2), per gli usi critici, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e ai criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative. |
|
(2) |
La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. È necessario che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici siano consentiti eventualmente soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. È inoltre opportuno che il richiedente dimostri che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti. |
|
(3) |
Alla Commissione sono pervenute sei proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di due Stati membri, Polonia (12 995 kg) e Spagna (232 151 kg), per 245 146 kg complessivamente. |
|
(4) |
Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2008 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2008 possono essere usati 212 671 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari all'1,1 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 98,9 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono conformi a quelle definite nella tabella A della decisione XIX/9 della diciannovesima riunione delle parti del protocollo di Montreal (3). |
|
(5) |
L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori hanno le qualifiche necessarie per applicarlo in condizioni di sicurezza. Gli Stati membri hanno istituito procedure per l'identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. |
|
(6) |
La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che erano disponibili per usi critici scorte pari a 6 296,744 kg di bromuro di metile. |
|
(7) |
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Pertanto, dopo il 31 dicembre 2007, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2008 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l'importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2007 sarebbero autorizzati a riportare al 2008 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2007 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza per il 2008. |
|
(8) |
Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia sono autorizzati a utilizzare in totale 212 671 kg di bromuro di metile per usi critici dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, negli specifici quantitativi e categorie d'uso di cui agli allegati 1 e 2.
Articolo 2
Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere importati o prodotti per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.
Articolo 3
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2008 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2008.
Articolo 4
Il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).
(2) Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l’utilizzazione come materia prima e l’impiego per scopi di laboratorio e di analisi.
(3) UNEP/OzL.Pro.19/7: Relazione alla 19a riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi a Montreal dal 17 al 21 settembre 2007; http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/index.shtml
ALLEGATO 1
REGNO DI SPAGNA
|
Categorie di usi critici ammesse |
Kg |
|
Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine) |
200 000 |
|
Fiori recisi (solo ricerca) |
25 |
|
Fragole e peperoni (solo ricerca) |
151 |
|
Totale |
200 176 |
Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 6 288,12 kg.
ALLEGATO II
REPUBBLICA DI POLONIA
|
Categorie di usi critici ammesse |
Kg |
|
Stoloni di fragole |
11 995 |
|
Chicchi di caffè |
500 |
|
Totale |
12 495 |
Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 8,624 kg.