19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

che modifica la decisione 2000/265/CE relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»

(2008/319/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE (1) e la decisione 2007/149/CE (2), ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen (SISNET), nonché a gestire tali contratti in attesa della migrazione verso un'infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico (di seguito «bilancio SISNET») che finanzia l'infrastruttura di comunicazione di cui alle suddette decisioni del Consiglio.

(3)

La Confederazione svizzera parteciperà alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen alla data che sarà stabilita dal Consiglio in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3).

(4)

A partire da quella data la Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al bilancio SISNET,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE del Consiglio (4) è modificata come segue:

1)

l'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria, nonché Islanda, Norvegia e Svizzera.»;

2)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Gli Stati di cui all'articolo 25 mettono a disposizione del Segretario Generale aggiunto i loro contributi finanziari.

La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri di cui all'articolo 25, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, è stabilita annualmente in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera detengono nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) dell'anno precedente di tutti gli Stati di cui all'articolo 25. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri interessati è stabilita annualmente, previa detrazione dei contributi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, a seconda della parte di risorsa IVA di ciascuno di detti Stati membri sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee, fissata nell'ultima rettifica del bilancio dell'Unione avvenuta nell'esercizio precedente.

L’Irlanda e il Regno Unito non sostengono i costi aggiuntivi derivanti dall’estensione dell’infrastruttura di comunicazione a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.»;

3)

all'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 49, alla Svizzera è ingiunto di versare il contributo iniziale entro il 1o luglio 2008.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

(2)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.

(3)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/155/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5).