1.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2008
che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca
[notificata con il numero C(2008) 987]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/282/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell’ambito della tutela dei consumatori) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 7, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2007/76/CE (2), recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Tale decisione stabilisce le norme per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 per quanto concerne l’assistenza reciproca fra le autorità competenti e le regole di funzionamento di tale assistenza. |
(2) |
È opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare, in seguito a una richiesta di misure di esecuzione, quali informazioni debbano fornire le autorità e i termini per la notifica delle misure stesse, nonché di specificarne l’effetto. |
(3) |
È inoltre opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare le informazioni da fornire per la notifica delle misure di esecuzione o una richiesta di assistenza reciproca in seguito alla notifica di un allarme. |
(4) |
Inoltre è opportuno stabilire i principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione volte a garantire una efficace applicazione in tutta la Comunità. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2007/76/CE l’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 7:
«Articolo 7 bis
Coordinamento della sorveglianza di mercato e attività di applicazione
I principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione sono stabiliti nel capitolo 6 dell’allegato.»
Articolo 2
L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato come segue:
1) |
Al punto 1.1. lettera c), sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
Dopo il punto 1.3.4., è inserito il punto seguente: 1.3.5. Allorché adotta una misura di esecuzione, l’autorità interpellata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica le misure adottate alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa comunica, insieme alle misure di esecuzione adottate e al loro effetto sull’infrazione intracomunitaria, le seguenti informazioni:
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3) |
Al punto 2.1.5. la prima frase è sostituita dalla frase seguente: 2.1.5. L’autorità richiedente richiede alla Commissione di cancellare le informazioni dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dalla conclusione del caso, qualora ciò faccia seguito ad una richiesta ex articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004:». |
4) |
Dopo il punto 2.1.5. è inserito il punto seguente: 2.1.6. L’autorità interpellata notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, appena possibile, e in ogni caso entro sette giorni dall’adozione, le misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004.» |
5) |
Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal titolo «ALLARMI». |
6) |
All’inizio del capitolo 3 è aggiunto il punto «3.1». |
7) |
Alla fine del testo del capitolo 3 sono inseriti i punti seguenti: 3.2. Allorché un’autorità competente adotta misure di esecuzione correlate a un allarme, essa, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica tali misure alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa, insieme alle misure di esecuzione adottate, fornisce le seguenti informazioni:
3.3. Allorché un’autorità competente riceve una richiesta di assistenza reciproca correlata a un allarme, essa notifica tale richiesta, precisandone il tipo, alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa, insieme alla richiesta pervenutale, comunica le informazioni seguenti:
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8) |
Dopo il capitolo 5 è inserito il capitolo seguente: «6. CAPITOLO 6 — COORDINAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO E ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE 6.1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità competenti interessate possono decidere di comune accordo di affidare il coordinamento dell’azione di esecuzione a una di esse. Di norma le autorità competenti, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso, designano come autorità coordinatrice l’autorità del paese in cui si trova la sede centrale o il principale centro di attività del commerciante, o del paese in cui vive la maggior parte dei consumatori interessati. 6.2. Se invitata a farlo, la Commissione agevola tale coordinamento.» |