1.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2007

concernente la misura C 45/06 (ex NN 62/A/06) cui la Francia ha dato esecuzione nell'ambito della costruzione, da parte di AREVA NP (ex Framatome ANP), di una centrale nucleare per Teollisuuden Voima Oy

[notificata con il numero C(2007) 4323]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’11 ottobre 2004, registrata presso la Commissione il 15 ottobre 2004, Greenpeace ha inviato alla Commissione una denuncia concernente la concessione da parte della Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur («Coface») di una garanzia riguardante la parte esportabile francese delle prestazioni della società Framatome ANP a vantaggio della società finlandese Teollisuuden Voima Oy (in prosieguo «TVO»). Dopo tale data la società Framatone ANP è stata ridenominata AREVA NP (2).

(2)

La Commissione ha registrato la denuncia con il numero di registro CP 201/2004 in data 29 ottobre 2004.

(3)

Con lettera rif. D/57822 del 4 novembre 2004, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi informazioni sulla garanzia. Le autorità francesi hanno trasmesso tali informazioni con lettera del 10 dicembre 2004, registrata presso la Commissione il 13 dicembre 2004.

(4)

Con lettera del 14 dicembre 2004, registrata presso la Commissione il 16 dicembre 2004, European Renewable Energies Federation asbl (in prosieguo «EREF») ha inviato alla Commissione una denuncia in cui metteva in dubbio la conformità con il diritto comunitario delle modalità di costruzione, finanziamento e gestione della nuova centrale nucleare di TVO. EREF afferma che oltre alla garanzia di Coface, anche i finanziamenti offerti dalla Bayerische Landesbank (in prosieguo «BLB») e dalla AB Svensk Exportkredit (in prosieguo «SEK») costituiscono aiuti di Stato.

(5)

La Commissione ha registrato gli aspetti relativi ad aiuti di Stato di detta denuncia con il numero di registro CP 238/2004 in data 21 dicembre 2004. Successivamente, la Commissione ha in gran misura trattato le due denunce congiuntamente dato che l’oggetto della denuncia CP 238/2004 riprende quello della denuncia CP 201/2004.

(6)

Con lettera rif. D/51174 del 15 febbraio 2005, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche informazioni sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità tedesche hanno trasmesso tali informazioni con lettera del 16 marzo 2005, registrata presso la Commissione il 17 marzo 2005.

(7)

Con lettera rif. D/54101 del 26 maggio 2005, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi informazioni sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità francesi hanno trasmesso tali informazioni con lettera del 26 luglio 2005, registrata presso la Commissione il 27 luglio 2005.

(8)

Con lettera rif. D/54366 del 7 giugno 2005, la Commissione ha chiesto alle autorità finlandesi informazioni sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità finlandesi hanno trasmesso tali informazioni con lettera dell’8 luglio 2005, registrata presso la Commissione l’11 luglio 2005.

(9)

Con lettera rif. D/54377 dell’8 giugno 2005, la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità svedesi hanno trasmesso tali informazioni con lettera del 7 luglio 2005, registrata presso la Commissione il 18 luglio 2005.

(10)

Il 2 settembre 2005 si è svolta una riunione tra la Commissione e EREF.

(11)

Con lettera del 18 novembre 2005, registrata presso la Commissione il 22 novembre 2005, EREF ha fornito alla Commissione elementi supplementari sulla sua denuncia del 14 dicembre 2004, comprendenti in particolare elementi concernenti gli aiuti di Stato nel quadro della denuncia CP 238/2004.

(12)

Con lettera rif. D/59668 del 9 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni complementari sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità svedesi hanno trasmesso tali informazioni con lettera del 6 aprile 2006, registrata presso la Commissione il 10 aprile 2006.

(13)

Con lettera rif. D/50295 del 13 gennaio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi informazioni complementari sulle misure oggetto delle denunce. Le autorità francesi hanno trasmesso tali informazioni con posta elettronica del 20 febbraio 2006, registrata presso la Commissione il 21 febbraio 2006, completata da posta elettronica del 10 marzo 2006, registrata dalla Commissione il 13 marzo 2006.

(14)

Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione informazioni complementari sulle misure oggetto delle denunce con posta elettronica del 5 aprile 2006, registrata presso la Commissione alla stessa data.

(15)

Con lettera del 4 maggio 2006, registrata presso la Commissione il 12 maggio 2006, Greenpeace ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari sulla denuncia CP 201/2004.

(16)

Il 4 luglio 2006 si è svolta una riunione tra la Commissione, le autorità francesi e rappresentanti di una banca, di AREVA NP e di TVO. Nel corso di tale riunione le autorità francesi hanno fornito alla Commissione documenti sulle misure oggetto delle denunce.

(17)

Con lettera del 18 luglio 2006, registrata presso la Commissione il 25 luglio 2006, EREF ha fornito nuovi elementi in merito alla denuncia CP 238/2004, esigendo che la Commissione adotti una decisione sul caso.

(18)

La Commissione ha raggruppato le due denunce con il numero di registro NN 62/2006 in data 7 settembre 2006. Il 20 settembre 2006 la Commissione ha scisso il caso in due sottocasi (3), rispettivamente NN 62/A/2006 e NN 62/B/2006. Il caso NN 62/A/2006 concerne gli aspetti delle denunce riguardanti la garanzia accordata dalla Coface. Il caso NN 62/B/2006 concerne gli aspetti della denuncia CP 238/2004 riguardante la linea di credito cui partecipa la BLB e il prestito bilaterale accordato dalla SEK (la denuncia CP 201/2004 non concerne tali aspetti).

(19)

Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha adottato una decisione in ciascuno dei due casi. Da un lato, in una prima decisione (4) la Commissione ha ritenuto che le misure oggetto del caso NN 62/B/2006 non costituissero aiuti. D'altro lato, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della garanzia concessa dalla Coface, oggetto del caso NN 62/A/2006 cui era stato attribuito il numero C 45/2006. Tale misura forma oggetto della presente decisione, che chiude il procedimento d'indagine formale C 45/2006.

(20)

Con lettera del 14 novembre 2006, registrata presso la Commissione il 16 novembre 2006, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di prorogare il termine fissato per la presentazione di osservazioni. Con lettera del 30 novembre, la Commissione ha accordato questa proroga supplementare. Le autorità francesi hanno inviato le loro osservazioni con lettera del 22 dicembre 2006, registrata il 4 gennaio 2007.

(21)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) il 1o febbraio 2007. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione. La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di dieci interessati, osservazioni che ha trasmesso alla Francia con lettera rif. D/51341 del 23 marzo 2007, fornendole la possibilità di commentarle. Dopo avere richiesto una proroga del termine stabilito, le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera dell'11 maggio 2007, registrata il 14 maggio 2007.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il progetto Olkiluoto 3

(22)

La Finlandia possiede attualmente quattro reattori nucleari. Due di essi, proprietà della società Fortum, sono situati a Loviisa. Gli altri due sono situati a Olkiluoto e appartengono alla società TVO.

(23)

TVO è una società senza scopo di lucro, il cui oggetto consiste nella fornitura di elettricità ai suoi azionisti al prezzo di costo. Il capitale di TVO è suddiviso in varie quote, corrispondenti ciascuna a una centrale o a un gruppo di centrali. Il possesso di una quota di capitale di TVO dà diritto ad acquistare al prezzo di costo una frazione equivalente della produzione delle centrali corrispondenti.

(24)

Gli azionisti di TVO sono essenzialmente imprese del settore energetico e imprese del settore industriale grandi consumatrici di energia elettrica.

(25)

TVO, che possiede già due reattori nucleari oltre a una partecipazione rispettivamente in una centrale a carbone e in una centrale eolica, attualmente fa costruire il suo terzo reattore nucleare sul sito di Olkiluoto. Tale reattore è conosciuto con la denominazione di «Olkiluoto 3».

(26)

L'ente responsabile della costruzione del reattore Olkiluoto 3 è un consorzio che raggruppa le società Siemens e AREVA NP, che, a sua volta, è un'affiliata delle società AREVA e Siemens, le quali detengono rispettivamente il 66 e il 34 % del capitale. Il consorzio è stato scelto da TVO per realizzare il progetto in seguito ad una gara lanciata nel settembre 2002. Il 15 ottobre 2003 TVO ha annunciato al consorzio AREVA NP/Siemens che era il «preferred bidder» ossia l'offerente prescelto. Il contratto di costruzione è stato firmato il 18 dicembre 2003. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, oltre al consorzio selezionato, avrebbero partecipato alla gara le imprese […] (6).

(27)

Il reattore Olkiluoto 3 sarà il primo reattore della nuova generazione di reattori European Pressurised Water Reactor (EPR). La sua capacità dovrebbe essere di 1 600 MW. Secondo il piano iniziale, è previsto che il reattore entri in funzione nel 2009. Poiché la costruzione della centrale ha subito ritardi, l'entrata in servizio è attualmente prevista per la fine del 2010/inizio 2011.

2.2.   Finanziamento

(28)

TVO utilizza varie fonti per finanziare il progetto Olkiluoto 3, il cui costo totale ammonta a più di tre miliardi di euro.

(29)

In primo luogo, gli azionisti di TVO si sono impegnati ad aumentare il capitale (fondi propri) di TVO per un importo equivalente a circa il [15-30] % del costo del progetto, mediante la creazione di una tranche specifica di azioni per il nuovo reattore. In secondo luogo, gli azionisti concederanno un prestito subordinato di importo pari al [0-15] % del costo totale. Oltre a questi mezzi finanziari forniti dagli azionisti alla data della firma del contratto d'investimento nel dicembre 2003, TVO ha ottenuto una linea di credito con un sindacato di banche internazionali nonché una serie di prestiti bilaterali. Da allora, la maggior parte di detti finanziamenti attraverso debiti è stata rifinanziata mediante un prestito garantito dalla Coface stipulato nel marzo 2004, una nuova linea di credito ottenuta nel giugno 2005 e nuovi prestiti bilaterali.

2.2.1.   La linea di credito

(30)

Si tratta di una linea di credito dell'importo di 1,35 miliardi di euro (in prosieguo «la linea di credito»).

(31)

La linea di credito è stata accordata a TVO da un sindacato di banche, di cui la BLB, BNP Paribas, JP Morgan, Nordea e Svenska Handelsbanken erano i «Mandated Lead Arrangers». Con lettera dell'11 novembre 2003, questi cinque Mandated Lead Arrangers si sono impegnati a fornire ciascuno se necessario fino a 500 milioni di euro, ossia in totale 2,5 miliardi di euro. Durante la costituzione del sindacato, altre banche hanno partecipato alla linea di credito. Quest'ultima è stata firmata il 17 dicembre 2003 da dodici banche che vi partecipavano alle stesse condizioni.

(32)

La linea di credito accordata il 17 dicembre 2003 comprende due tranche, rispettivamente della durata di 5 e 7 anni, a un tasso d'interesse variabile indicizzato secondo l'indice EURIBOR. La tranche a 5 anni offre una remunerazione («spread») di […] punti di base (bps) al di sopra dell'EURIBOR per i primi tre anni. Lo spread passa a […] bps («step up») per gli anni […]. La tranche a 7 anni offre uno spread di […] bps per i tre primi anni, quindi uno step up a […] bps per gli anni […] e […] bps per gli anni […]. Il prestito non è assistito da garanzia pubblica.

(33)

Il contratto tra TVO e le banche firmato il 17 dicembre 2003 riguardava inizialmente un importo totale di 1,95 miliardi di euro, importo che nel marzo 2004 è stato ridotto a 1,35 miliardi di euro, in seguito alla concessione a TVO del prestito garantito dalla Coface descritto alla sezione 2.2.2.

(34)

Nel giugno 2005, in aggiunta ad altri finanziamenti, TVO ha ottenuto una nuova linea di credito di 1,6 miliardi di euro, approfittando in tal modo di condizioni di mercato più favorevoli. Infatti, TVO paga soltanto uno spread medio di […] bps al di sopra dell'EURIBOR per detta linea di credito della durata di 7 anni. Avendo coperto i suoi primi versamenti connessi al progetto Olkiluoto 3 grazie alle altre fonti di finanziamento descritte nella presente sezione, in particolare grazie ai fondi conferiti dagli azionisti, TVO non ha mai dovuto attingere alla linea di credito apertagli nel dicembre 2003 e quindi vi ha rinunciato.

(35)

L'11 giugno 2004 la Commissione ha espresso un parere positivo conformemente all'articolo 43 del trattato Euratom, in cui ha concluso che il progetto industriale in questione «contribuisce a migliorare la sicurezza e la diversità di approvvigionamento energetico, sia a livello regionale che europeo» e che «tutti gli aspetti di detto investimento rispondono agli obiettivi del trattato Euratom».

2.2.2.   Il prestito garantito dalla Coface

(36)

Si tratta di una linea di credito (in prosieguo «il prestito garantito», dato che si è scelto il termine «prestito» per evitare qualsiasi confusione con la linea di credito di cui alla sezione 2.2.1) dell'importo di 570 milioni di euro, accordata dagli stessi Mandated Lead Arrangers di cui al punto 31, ad eccezione della banca […].

(37)

Il capitale del prestito sarà progressivamente utilizzato da TVO su una durata di 5 anni, mentre le somme prese a prestito successivamente corrispondono ai pagamenti dovuti da TVO a AREVA NP. Il prestito è rimborsato mediante pagamenti semestrali costanti di capitale. Il rimborso inizia 6 mesi dopo l'ultima erogazione e dura 12 anni. La durata media del prestito calcolata dalle autorità francesi è di 8,92 anni.

(38)

Il tasso d'interesse pagato alle banche è variabile ed è indicizzato sull'EURIBOR. Il prestito offre alle banche uno spread di […] bps al di sopra di tale indice.

(39)

Il prestito è assistito da una garanzia concessa dalla Coface nel quadro delle sue attività di agenzia di assicurazione-credito all'esportazione per conto dello Stato francese. L'assicurazione è stata sottoscritta dalle banche e le parti assicurate sono le banche. A tale titolo, la Coface assicura il 95 % dell'importo del prestito. Per poter beneficiare dell'assicurazione, la Coface chiede un premio forfettario di [2,5-3,5] % per ciascun versamento, per cui l'importo totale dei premi dovuti alla Coface ammonta a [14,25-19,95] milioni di euro. Questo premio è richiesto alle banche che, a loro volta, lo fatturano a TVO, in aggiunta al tasso d'interesse di cui al punto 38.

(40)

La commissione delle garanzie e del credito al commercio estero, incaricata di decidere in merito alla concessione della presente garanzia, ha adottato una decisione positiva il 17 novembre 2003. La Coface ha rilasciato una promessa di garanzia il 1o dicembre 2003. Il prestito garantito è stato concluso il 25 marzo 2004.

(41)

La Francia ha notificato la garanzia ai partecipanti all'Accordo relativo agli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico concluso a livello dell'OCSE (in prosieguo «l'accordo OCSE») il 20 novembre 2003. Va sottolineato che l'operazione in questione non è stata contestata da nessun partecipante all'accordo OCSE.

2.2.3.   I prestiti bilaterali

(42)

Oltre alla linea di credito, al momento della decisione d'investire, TVO ha del pari contratto una serie di prestiti bilaterali presso altri organismi finanziari, per un totale di […] milioni di euro. Uno di questi prestiti è stato concluso con la SEK per 100 milioni di euro (cfr. la decisione sul caso NN 62/B/2006).

2.2.4.   Sintesi del montaggio finanziario e della cronologia degli eventi

(43)

La tabella seguente descrive la ripartizione del finanziamento del progetto Olkiluoto 3 alla data del 25 marzo 2004.

Tabella 1

Ripartizione del finanziamento del progetto Olkiluoto 3 (al 25.3.2004)

Fonte di finanziamento

Importo (in euro)

Percentuale del costo del progetto

Aumento del capitale di TVO

[…] milioni

[15-30] %

Prestito subordinato degli azionisti

[…] milioni

[0-15] %

Linea di credito

1,35 miliardi

Circa 42 %

Prestito garantito dalla Coface

570 milioni

Circa 18 %

Prestiti bilaterali

[…] milioni

[15-30] %

Totale

> 3 miliardi

100 %

(44)

La tabella seguente descrive la cronologia degli eventi.

Tabella 2

Calendario del progetto (tappe principali 2002-2004)

Data

Evento

Prima del settembre 2002

Scelta da parte di TVO del settore nucleare per la centrale (procedura di ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni)

Settembre 2002

Lancio della gara d'appalto (i criteri di valutazione delle offerte indicati nel documento del bando di gara non includono l'apporto di un finanziamento da parte dei partecipanti)

Marzo 2003

Ricezione delle offerte da parte di TVO e inizio del processo di valutazione

Maggio-giugno 2003

Parallelamente e indipendentemente dal processo di valutazione delle offerte, TVO chiede ai partecipanti di fornire indicazioni sulla possibilità di ricorrere a un credito all'esportazione come fonte alternativa di finanziamento

Agosto-settembre 2003

TVO lancia un bando di gara presso banche per la costituzione di un credito sindacato di 2,5 miliardi di euro

15 ottobre 2003

Il consorzio AREVA NP/Siemens si vede notificare da TVO il conferimento dello stato di «preferred bidder» (offerente prescelto)

11 novembre 2003

Impegno di cinque banche di fornire fino a 2,5 miliardi di euro

1o dicembre 2003

In seguito alla decisione positiva della commissione delle garanzie e del credito al commercio estero del 17 novembre 2003, rilascio da parte della Coface di una promessa di garanzia destinata a AREVA NP per un credito all'esportazione dell'importo di 570 milioni di euro

17 dicembre 2003

Firma della linea di credito sindacata (senza garanzia della Coface) per 1,95 miliardi di euro che permette di coprire la totalità dei fabbisogni di finanziamento con l'apporto degli azionisti e gli altri prestiti bilaterali

18 dicembre 2003

Firma del contratto commerciale tra TVO e il consorzio AREVA NP/Siemens per la costruzione della centrale nucleare

Fine dicembre 2003-gennaio 2004

TVO avvia discussioni con le banche sui termini e sulle condizioni di un credito all'esportazione

4 febbraio 2004

I termini e le condizioni di un credito all'esportazione sono fissati da TVO e dalle banche (in particolare, fissazione dello spread bancario)

25 marzo 2004

Firma del prestito garantito dalla Coface per un importo di 570 milioni di euro e conseguente riduzione a 1,35 miliardi di euro della linea di credito sindacata

3.   RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(45)

Nella sua decisione del 24 ottobre 2006, la Commissione analizza innanzitutto se la misura costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A tal fine, la decisione valuta dettagliatamente l'esistenza o meno di un vantaggio. La Commissione osserva che il premio di assicurazione del [2,5-3,5] % chiesto dalla Coface non può essere direttamente comparato a un tasso di mercato, dato che nessun assicuratore sembra offrire questo tipo di prodotti finanziari. Ciò nonostante, poiché la garanzia pubblica concerne un prestito, si può comparare il costo totale del prestito garantito — definito come la somma degli interessi pagati e del premio di garanzia — con quello che il mutuatario avrebbe dovuto sostenere in assenza della garanzia pubblica. Sulla base di un raffronto tra il costo totale del prestito garantito e il costo della linea di credito descritta alla sezione 2.2.1, che è considerato come un tasso di mercato, la Commissione giunge alla conclusione preliminare che il prestito garantito non sembra ridurre gli oneri finanziari che il mutuatario avrebbe normalmente dovuto sostenere. Non sembra pertanto che vi sia alcun vantaggio per TVO. Ciò nonostante, la Commissione osserva che questa conclusione preliminare si basa su un certo numero di ipotesi. Pertanto, non ha potuto escludere del tutto, in questa fase, la possibilità che la misura costituisca un aiuto e ha quindi deciso di permettere alla Francia e alle parti interessate di commentare il metodo utilizzato e le ipotesi sulle quali essa ha basato la sua analisi dell'esistenza di un vantaggio.

(46)

Quanto alla compatibilità dell'eventuale aiuto, la Commissione osserva che se taluni elementi sembrano comprovare la compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE, altri sembrano smentirla. Di conseguenza non si può presumere a priori la compatibilità di un eventuale aiuto.

(47)

Dato che non si può escludere l'ipotesi che la misura costituisca aiuto e che, se così fosse, non è certo che sia compatibile, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale.

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(48)

Con lettera del 2 gennaio 2007, l'impresa TVO ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni. TVO indica che la decisione di avvio del procedimento contiene una serie di errori fattuali e propone delle correzioni. Essa ritiene altresì che alcune valutazioni effettuate dalla Commissione siano unicamente fondate su un certo numero di premesse ipotetiche e siano di ordine speculativo. Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, TVO indica, condividendo su questo punto l'analisi preliminare della Commissione, che il prestito garantito dalla Coface era più caro della linea di credito e delle altre fonti di finanziamento disponibili all'epoca. TVO ha ciò nonostante scelto il prestito garantito in quanto era di durata superiore e diminuiva gli importi prestati dalle banche, riservando in tal modo gli importi non prestati per futuri fabbisogno di finanziamento (7). Secondo TVO, la Commissione dovrebbe quindi concludere che la garanzia non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(49)

Con lettera del 1o marzo 2007, l'organizzazione Greenpeace, che era stata la prima a presentare la denuncia all'origine dell'avvio del presente procedimento (cfr. la sezione 1 della presente decisione), ha trasmesso le sue osservazioni. Greenpeace fa presente che gli aiuti all'esportazione all'interno della Comunità sono sempre stati vietati e quindi ritiene che la Commissione dovrebbe adottare una decisione negativa sulla misura in questione, imponendone il recupero. La lettera di Greenpeace non contiene alcun commento sull'analisi preliminare dell'esistenza di un vantaggio che figura nella decisione di avvio del procedimento.

(50)

Con lettera, del pari, del 1o marzo 2007, EREF, che era il secondo denunciante all'origine dell'avvio del presente procedimento (cfr. la sezione 1 della presente decisione) ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione. Secondo EREF, è evidente che la concessione di una garanzia all'esportazione nell'ambito di scambi intracomunitari costituisce un aiuto di Stato illegale. EREF rinvia all'argomentazione svolta nella sua lettera del 18 novembre 2005 che chiede sia allegata al fascicolo del presente procedimento.

(51)

Secondo EREF, l'intervento della Coface nel finanziamento del progetto crea un segnale forte, che incita le banche private ad impegnarsi nel finanziamento del progetto. Infatti, EREF ritiene che la garanzia della Coface riduca il rischio per le banche impegnate nel finanziamento del progetto e riduca i fondi propri mobilitati dalle banche nel quadro dei prestiti in questione. Nel ridurre i rischi dalle banche, la garanzia della Coface le persuaderebbe a concedere a TVO prestiti a tasso ridotto. Il vantaggio derivante dalla garanzia risulterebbe quindi aumentato. EREF ritiene che la struttura del finanziamento del progetto potrebbe crollare se la Coface ritirasse la sua garanzia. EREF chiede alla Commissione di studiare tutte le relazioni contrattuali tra le parti e il processo di negoziati che ha portato a detti contratti.

(52)

Ad eccezione delle considerazioni generali riassunte al punto 51, la lettera di EREF non contiene commenti sull'analisi preliminare dell'esistenza di un vantaggio esposta nella decisione di avvio del procedimento.

(53)

Oltre alle tre lettere di osservazioni citate ai punti 48, 49 e 50, la Commissione ha anche ricevuto osservazioni dai sei Stati membri — Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Repubblica ceca, Austria e Germania — nonché dal presidente del gruppo di lavoro «Crediti all'esportazione» del Consiglio (8). Gli Stati succitati non formulano alcun commento sui caratteri specifici del caso, ma rimproverano alla Commissione di avere avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per un credito all'esportazione e di aver considerato che non era escluso che la misura costituisse un aiuto di Stato incompatibile. Infatti, secondo detti Stati membri, i crediti all'esportazione sono disciplinati dall'Accordo OCSE, che a sua volta è stato integrato nel diritto comunitario. Nel sottoporre un credito all'esportazione alle procedure in materia di aiuti di Stato previste dall'articolo 88 del trattato CE, la Commissione crea una notevole incertezza giuridica e rischia di indebolire la posizione degli esportatori europei rispetto ai loro concorrenti stranieri.

5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(54)

Le autorità francesi, per cominciare, rievocano le caratteristiche e le principali tappe del progetto, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del progetto e lo svolgimento della gara d'appalto.

(55)

Quanto alla valutazione della misura in questione, le autorità francesi sostengono, principalmente, che la misura non può essere considerata aiuto. In particolare, sottolineano che la misura non conferisce un vantaggio. A loro avviso, la garanzia della Coface è stata concessa a condizioni di mercato. Le autorità francesi commentano la metodologia seguita dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento. Esse ritengono trattarsi di una metodologia «correntemente utilizzata dalle banche» e osservano che permette di constatare la conformità del premio di garanzia con i tassi di mercato. Le autorità francesi indicano che questo metodo può essere utilmente completato e verificato mediante l'utilizzazione di un metodo più complesso di valorizzazione degli attivi finanziari, che chiamano «metodo di comparazione dei valori dei crediti». In base a questo secondo metodo, le autorità francesi giungono alla conclusione che una banca avrebbe attribuito al prestito garantito un valore più elevato che alla linea di credito, ossia che lo avrebbero considerato più remunerativo. Ciò equivale a sostenere che il credito garantito dalla Coface non offre vantaggi a nessuna delle parti del progetto sotto forma di riduzione dei costi di finanziamento. Le autorità francesi affermano altresì che la misura in questione non può essere considerata aiuto di Stato in quanto non incide sulla concorrenza né sugli scambi intracomunitari.

(56)

A titolo sussidiario, la Francia sostiene che, qualora costituisca aiuto, la misura sarebbe compatibile con il mercato comune. Da un lato, sarebbe compatibile in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto persegue un interesse legittimo e non incide sugli scambi in misura contraria al comune interesse. D'altro lato, sarebbe compatibile in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

(57)

Infine, a titolo del tutto sussidiario, la Francia indica diversi ostacoli al recupero. A questo proposito, invoca in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, secondo la Francia, la Commissione per tradizione è inattiva in materia di crediti all'esportazione a medio o lungo termine. Inoltre, la misura in questione è compatibile con le disposizioni dell'Accordo OCSE. Su questi ultimi punti, l'analisi della Francia si avvicina alle osservazioni presentate dagli altri Stati membri, citate al punto 53.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(58)

Per valutare la misura cui la Francia ha dato esecuzione nel marzo 2004, la Commissione deve innanzi tutto stabilire se costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A tale proposito, la Commissione osserva che un credito all'esportazione o una garanzia connessa a simile credito può, in particolare quando concerne una transazione tra Stati membri, costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'Accordo OCSE non ha l'effetto di escludere automaticamente che una simile misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (9).

(59)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione indica che, sulla base di un'analisi iniziale, la misura non sembra costituire aiuto, in particolare in quanto non sembra conferire vantaggi al beneficiario. Di conseguenza, occorre verificare se elementi nuovi mettano in discussione questa analisi preliminare.

6.1.   Qualificazione di aiuto di Stato: esistenza di un vantaggio

6.1.1.   Introduzione

(60)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione osserva che la misura in questione è una garanzia connessa a un prestito accordato dalle banche a TVO. In tale decisione la Commissione ha scartato l'ipotesi di un vantaggio per le banche. Questa valutazione non è stata contestata dalle parti che hanno trasmesso commenti alla Commissione nell'ambito del presente procedimento. Nella presente decisione, la Commissione si limiterà pertanto a verificare l'esistenza di un vantaggio a favore del mutuatario TVO e del suo fornitore AREVA NP. Per quanto concerne quest'ultima, la decisione di avvio del procedimento indica che in questa fase non è escluso che la Francia abbia subordinato la concessione della garanzia a TVO alla conclusione del contratto con AREVA NP. In tal caso, la Francia concederebbe un vantaggio a TVO a condizione che AREVA NP sia selezionata come fornitore. Di conseguenza quest'ultima beneficerebbe anch'essa della misura. Ne consegue che l'esistenza di un vantaggio per TVO è condizione preliminare sine qua non per l'esistenza di un vantaggio per AREVA NP. Nella presente decisione la Commissione verifica quindi, in una prima fase, l'esistenza di un vantaggio per TVO.

(61)

Il vantaggio che un mutuatario come TVO potrebbe trarre da una garanzia pubblica accordata per un prestito consiste in una riduzione dei suoi costi di finanziamento. Di conseguenza, per stabilire se una garanzia pubblica conferisce o meno un vantaggio al mutuatario, occorre determinare quali oneri finanziari quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere se avesse fatto ricorso al mercato dei prestiti finanziari senza beneficiare dell'intervento pubblico e raffrontare questo importo con il costo sostenuto in seguito all'intervento pubblico. Occorre inoltre osservare che talune imprese semplicemente non hanno accesso al mercato dei capitali e vi accedono unicamente grazie a un intervento pubblico. In tal caso, il vantaggio derivante dall'intervento pubblico può essere ancora più grande. In questo contesto e dato che EREF mette in dubbio l'accesso di TVO al mercato dei prestiti bancari all'epoca dei fatti, la Commissione, prima di analizzare un'eventuale riduzione degli oneri finanziari, verificherà se TVO aveva accesso al mercato dei capitali e se tale accesso era sufficiente per finanziare l'integralità del progetto Olkiluoto 3.

6.1.2.   Analisi dell'accesso al mercato dei prestiti bancari

(62)

Nella sezione 2 della presente decisione, la Commissione ha analizzato le varie tappe del progetto Olkiluoto 3 e del suo finanziamento. Da tale analisi si evince che il prestito garantito è stato formalmente concesso nel marzo 2004. Tuttavia si può osservare che la Coface ha rilasciato una promessa di garanzia già in data 1o dicembre 2003, garanzia che era stata approvata con decisione della commissione delle garanzie e del credito al commercio estero del 17 novembre 2003. Orbene, fin dall'11 novembre 2003, cinque banche si erano formalmente impegnate a fornire sino a 2,5 miliardi di euro a TVO, il che costituiva un prestito d'importo sufficiente per poter coprire il finanziamento del progetto. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, prima ancora dell'intervento del governo francese, l'accesso di TVO ai mercati finanziari era sufficiente per finanziare la totalità il progetto.

(63)

Inoltre, la Commissione osserva che TVO beneficiava di una notazione elevata («investment grade») di una grande agenzia di notazione all'epoca in cui sono stati organizzati i diversi finanziamenti relativi al progetto Olkiluoto 3. Una notazione simile di norma assicura facilità di accesso al mercato dei prestiti bancari e permette di escludere che TVO debba essere considerata come un'impresa in difficoltà.

(64)

La Commissione infine osserva che l'importo del prestito garantito — 570 milioni di euro — è limitato rispetto all'insieme dei capitali raccolti — più di 3 miliardi di euro. Di conseguenza, anche dopo l'intervento della Coface, la maggior parte del progetto continua a essere finanziata dal mercato. Inoltre, per quanto riguarda l'importo del prestito garantito, la Commissione rileva che, fin dall'11 novembre 2003, cinque banche si erano impegnate a fornire un importo a concorrenza di 2,5 miliardi di euro, ossia fino a 500 milioni di euro per banca. Il rischio sostenuto dallo Stato francese è quindi analogo a quello che banche private erano disposte a sostenere. Pertanto, la partecipazione dello Stato francese al finanziamento del progetto non ha diversificato le fonti di finanziamento o ridotto i rischi sostenuti dalle altre banche più che se una banca addizionale avesse partecipato al finanziamento del progetto.

(65)

Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione conclude che TVO aveva un accesso sufficiente ai mercati finanziari prima di qualsiasi intervento pubblico. Contrariamente a quanto afferma EREF, il governo francese non ha avuto il ruolo di «precursore» tra gli investitori e ha concesso la sua garanzia in un momento in cui il finanziamento dell'insieme del progetto era già assicurato. Inoltre, anche se lo Stato francese avesse svolto questo ruolo di precursore, il suo intervento riguardava un importo limitato rispetto all'insieme dei fondi necessari per finanziare il progetto e, di conseguenza, insufficiente per stimolare investimenti privati. In tale contesto, la Commissione conclude altresì che si può ragionevolmente escludere la possibilità citata da EREF secondo cui il finanziamento del progetto nel suo insieme sarebbe crollato in caso di revoca della garanzia da parte della Coface.

6.1.3.   Analisi dell'esistenza di una riduzione degli oneri finanziari per TVO

(66)

Stabilito che, contrariamente a quanto affermato da EREF, TVO aveva un accesso sufficiente al mercato dei capitali, occorre analizzare se il livello del premio di garanzia chiesto dallo Stato francese determini o meno una riduzione degli oneri finanziari che TVO avrebbe dovuto sostenere senza l'intervento pubblico.

(67)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione indica che nessun assicuratore o istituto finanziario offre attualmente il tipo preciso di assicurazione offerto dalla Coface nel caso di specie, ossia una garanzia contro l'insolvenza di TVO nel lungo periodo. Il fatto che il mercato attualmente non offra questo tipo di assicurazione è confermato dalle autorità francesi e non è stato contestato dai denuncianti. Né è contraddetto dalla comunicazione fatta dalla Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (10), secondo cui, se esiste un mercato per le assicurazioni-crediti all'esportazione a breve termine, ciò non sempre si verifica per le assicurazioni a medio e a lungo termine. Pertanto, non è possibile confrontare direttamente il prezzo chiesto dalle autorità francesi con un prezzo di mercato.

(68)

Il fatto che non esiste mercato per questa assicurazione non determina come conseguenza automatica l'esistenza di un vantaggio. Infatti, dato che la misura in questione costituisce una garanzia di prestito, TVO avrebbe dovuto, in assenza di intervento pubblico, finanziarsi stipulando un prestito senza garanzia. Per stabilire l'esistenza di un vantaggio, occorre quindi verificare se TVO abbia beneficiato di una riduzione dei costi di finanziamento raffrontando il costo totale del prestito garantito (il tasso d'interesse chiesto dalle banche, maggiorato dell'importo del premio di garanzia) con il tasso d'interesse che sarebbe chiesto da banche private per un prestito analogo in assenza di garanzia pubblica.

(69)

La Commissione osserva che, oltre al prestito garantito, TVO, nell'ambito del progetto attuale, ha fatto ricorso al finanziamento bancario sotto forma di una linea di credito. Occorre quindi analizzare se il tasso chiesto dalle banche nell'ambito della linea di credito fornisca un'indicazione attendibile del tasso che sarebbe chiesto da banche private per concedere un prestito analogo al prestito garantito nell'assenza di garanzia pubblica.

(70)

EREF contesta che il tasso d'interesse della linea di credito costituisca una buona stima del tasso di mercato chiesto dalle banche in assenza di garanzia pubblica. In primo luogo, EREF ritiene che l'intervento della BLB nella linea di credito costituisca un aiuto e abbia influito favorevolmente sulle condizioni alle quali detta linea di credito è stata concessa a TVO. La Commissione osserva che, nella sua decisione sul caso NN 62/B/2006 (11), ha scartato l'ipotesi che l'intervento della BLB possa costituire aiuto. Essa respinge dunque questa prima affermazione del denunciante. In secondo luogo, EREF ritiene che la concessione della garanzia della Coface riduca il rischio della linea di credito e, di conseguenza, abbia incitato le banche a concederla a condizioni più favorevoli di un prestito non assistito da garanzia pubblica. Su tale punto, la Commissione osserva che EREF non indica mediante quale preciso meccanismo la garanzia della Coface ridurrebbe il rischio della linea di credito. La Commissione ha analizzato dettagliatamente il finanziamento del progetto Olkiluoto 3. Se è evidente che la garanzia della Coface riduce il rischio del prestito garantito per le banche che lo concedono e riduce quindi il tasso d'interesse chiesto da queste ultime per il prestito garantito, la Commissione tuttavia non ha individuato alcun meccanismo o contratto mediante il quale la garanzia della Coface ridurrebbe il rischio della linea di credito. Va osservato, infatti, che la garanzia della Coface non copre assolutamente la linea di credito. Pertanto, la Commissione respinge l'affermazione del denunciante secondo cui la garanzia della Coface riduce il rischio della linea di credito.

(71)

La Commissione non ha individuato altri elementi che permettano di concludere che il tasso d'interesse della linea di credito non costituisce un indicatore valido del tasso d'interesse che banche private chiederebbero per un prestito analogo al prestito garantito nell'assenza di una garanzia pubblica. A tale proposito, la Commissione osserva che il prestito garantito non è un prestito subordinato, ossia un prestito il cui rimborso sarebbe subordinato al rimborso preliminare della linea di credito. Infatti, il prestito garantito ha lo stesso rango della linea di credito. La Commissione osserva altresì che la linea di credito non fruisce di privilegi o di garanzie che la distinguerebbero dal prestito garantito (12).

(72)

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il tasso d'interesse applicato alla linea di credito costituisce un indicatore valido del tasso d'interesse che banche private chiederebbero per un prestito analogo al prestito garantito in assenza di garanzie.

(73)

La Commissione ha già raffrontato il costo totale del prestito garantito al costo della linea di credito ai punti 59 e 63 della decisione di avvio del procedimento. Tale raffronto si basa sulla durata media del prestito garantito. Il tasso d'interesse (13) che sarebbe applicato per siffatta durata è calcolato mediante estrapolazione lineare del tasso della linea di credito. Il raffronto rivela che il costo totale — il tasso d'interesse chiesto dalle banche, maggiorato del premio di garanzia chiesto dalla Coface — del prestito garantito non è inferiore al tasso d'interesse chiesto dalle banche per la linea di credito.

(74)

La Commissione osserva che le autorità francesi considerano valido il metodo di raffronto esposto ai punti 59 e 63 della decisione di avvio del procedimento, in quanto i denuncianti non si sono espressi su questo punto e non hanno proposto metodi alternativi di comparazione. Quanto a TVO, essa indica, condividendo su questo punto l'analisi della Commissione, che il prestito garantito dalla Coface era più caro della linea di credito e delle altre fonti di finanziamento disponibili all'epoca.

(75)

La Commissione conclude che la garanzia non ha provocato una riduzione degli oneri finanziari di TVO rispetto a quelli che TVO avrebbe dovuto sostenere se avesse fatto ricorso al mercato bancario senza beneficiare di una garanzia pubblica.

(76)

La Commissione sottolinea che né nelle loro osservazioni sull'avvio del procedimento né nelle loro osservazioni anteriori i denuncianti hanno proposto un metodo di calcolo che permetta di verificare se il livello del premio di garanzia chiesto dalla Francia determinasse o meno una riduzione dei costi di finanziamento di TVO.

6.2.   Qualificazione di aiuto di Stato: conclusione

(77)

Come risulta dall'analisi di cui alla sezione 6.1, la Commissione non ha potuto stabilire l'esistenza di un vantaggio a favore di TVO.

(78)

Ai punti 69 e 70 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che era possibile che la concorrenza tra fornitori di centrali nucleari non avesse riguardato unicamente il prezzo chiesto per la costruzione della centrale in sé, ma anche le condizioni di finanziamento offerte a TVO. La Commissione ha osservato che, in tale ipotesi, in cui la concorrenza sarebbe avvenuta sulla base di un «prezzo globale» comprendente il finanziamento, la garanzia avrebbe potuto permettere a AREVA NP di proporre al suo cliente TVO un finanziamento a un tasso più vantaggioso e quindi di proporre un «prezzo globale» più attraente degli altri fornitori di centrali nucleari. In tal caso, la garanzia avrebbe accordato un vantaggio a AREVA NP e costituito un aiuto all'esportazione.

(79)

La cronologia degli eventi descritta dalle autorità francesi e riassunta nella tabella 2 permette di scartare l'ipotesi che la concorrenza tra fornitori sia avvenuta su un «prezzo globale» comprendente il finanziamento. In primo luogo, il consorzio AREVA NP/Siemens è stato selezionato come «preferred bidder» da TVO prima che la garanzia fosse stata formalmente accordata e ben prima che fosse stato definito il livello preciso del premio. In secondo luogo, il contratto per la fornitura della centrale è stato formalmente firmato con il consorzio AREVA NP/Siemens prima che fosse formalmente definito il livello preciso del premio di garanzia. Questi elementi dimostrano che TVO ha scelto AREVA NP/Siemens prima di conoscere il costo preciso della garanzia e quindi il costo del finanziamento del progetto.

(80)

Inoltre, anche se quest'ultima conclusione dovesse risultare inesatta e se la concorrenza tra fornitori effettivamente avesse riguardato un «prezzo globale», la Commissione ha già concluso al punto 75 della presente decisione che il prestito garantito non rappresentava una fonte di finanziamento meno costosa delle altre fonti di finanziamento a disposizione di TVO. Poiché non aveva per effetto di ridurre i costi di finanziamento sostenuti da TVO rispetto ai costi degli altri finanziamenti non coperti dalla garanzia che erano disponibili, la garanzia in questione non diminuiva il «prezzo globale» dell'offerta del consorzio AREVA NP/Siemens né rendeva quindi tale offerta più attraente.

(81)

Concludendo, occorre scartare la possibilità che la misura abbia procurato un vantaggio a AREVA NP.

(82)

Dal momento che non si è potuta stabilire l'esistenza di un vantaggio, che costituisce un elemento indispensabile della qualificazione di aiuto, né per TVO né per AREVA NP, la Commissione conclude che la garanzia della Coface a copertura del prestito di 570 milioni di euro accordato a TVO non costituisce aiuto di Stato.

7.   CONCLUSIONE

(83)

La Commissione conclude che la garanzia concessa il 25 marzo 2004 dalla Francia tramite la Coface non costituisce aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La garanzia accordata dalla Francia il 25 marzo 2004 nell'ambito della costruzione da parte di AREVA NP di una centrale nucleare per Teollisuuden Voima Oy non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 25 settembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 23 dell’1.2.2007, pag. 11.

(2)  Per facilitare la comprensione della decisione, verrà utilizzata la denominazione attuale «AREVA NP» anche per il periodo precedente il cambiamento di denominazione.

(3)  Tale scissione è parsa necessaria dato che una parte delle misure riguardava la Francia mentre le altre concernevano la Germania e la Svezia. Orbene, sono state fornite informazioni riservate in particolare sulla parte francese del fascicolo, che non potevano essere trasmesse agli altri Stati membri. Inoltre, la Commissione era in grado di adottare una posizione definitiva sulla parte tedesca e svedese del fascicolo al termine dell’indagine preliminare, mentre era necessario avviare un procedimento formale di indagine per la parte francese del fascicolo.

(4)  C(2006) 4963 def. (GU C 23 dell'1.2.2007, pag. 5).

(5)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(6)  Informazione coperta dal segreto professionale.

(7)  Il testo in lingua originale è il seguente: «TVO selected the facility on the basis that it had slightly longer maturity profile and it saved some room from banks for future financing needs.»

(8)  Il presidente del gruppo di lavoro, nella fattispecie la Germania, precisa che il Regno Unito non sostiene tutte le osservazioni formulate.

(9)  Tuttavia, in taluni casi, l'Accordo OCSE può costituire un elemento significativo di cui tener conto nell'analisi della compatibilità di una misura di questo tipo in base all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

(10)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4. Comunicazione modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri recante modifica della comunicazione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22).

(11)  EREF ha adito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee impugnando la decisione C(2006) 4963 def. della Commissione concernente il caso NN 62/B/2006. Il Tribunale ha attribuito a tale ricorso il numero di causa T-94/07.

(12)  I due prestiti non beneficiano di garanzie («securities») particolari. Entrambi prevedono un «negative pledge» di TVO.

(13)  Poiché sia il prestito garantito che la linea di credito sono prestiti a tasso variabile, il raffronto si basa sul margine («spread» in termini finanziari) al di sopra dell'EURIBOR e non su tassi d'interesse assoluti, peraltro sconosciuti in quanto determinati in futuro.