29.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2008

che modifica la decisione 2006/589/CE per quanto riguarda l’aviglicine HCl

[notificata con il numero C(2008) 1071]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, articolo 6, paragrafo 2, il Regno Unito ha ricevuto il 27 ottobre 2004, dalla ditta Valent Bioscience, una richiesta relativa all’inserimento della sostanza attiva aviglicine HCl nell’allegato I della citata direttiva.

(2)

Con la decisione 2006/589/CE della Commissione (2) si conferma che, a seguito di un esame preliminare, il dossier risulta «completo», in quanto si possono considerare soddisfacenti, in linea di principio, i dati e le informazioni conformi alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli Stati membri hanno quindi facoltà di concedere autorizzazioni provvisorie per quanto riguarda prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Nessuno Stato membro si è avvalso di questa facoltà.

(4)

Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha fatto presente alla Commissione che un esame dettagliato del dossier ha rivelato la necessità di disporre di diversi dati aggiuntivi, conformemente a quanto disposto negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Il dossier non può più pertanto essere considerato completo.

(5)

Il notificante per l’aviglicine HCl ha informato il Regno Unito e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione in corso e di non presentare ulteriori dati. Risulta quindi evidente che il dossier non sarà completato e che pertanto lo Stato membro relatore non sarà in grado di elaborare una relazione di valutazione concernente l’aviglicine HCl e di presentarla alla Commissione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e agli altri Stati membri. Occorre pertanto revocare la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie.

(6)

Dal momento che nessuno Stato membro ha concesso un’autorizzazione provvisoria per questa sostanza attiva non occorre prevedere un periodo di moratoria per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl.

(7)

La decisione 2006/589/CE deve essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2006/589/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

(2)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Mandipropamid

n. CIPAC: non ancora assegnato

Syngenta AG

13.12.2005

AT

2

Meptyldinocap

n. CIPAC: non ancora assegnato

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK