29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2008
che modifica la decisione 2006/589/CE per quanto riguarda l’aviglicine HCl
[notificata con il numero C(2008) 1071]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/278/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, articolo 6, paragrafo 2, il Regno Unito ha ricevuto il 27 ottobre 2004, dalla ditta Valent Bioscience, una richiesta relativa all’inserimento della sostanza attiva aviglicine HCl nell’allegato I della citata direttiva. |
(2) |
Con la decisione 2006/589/CE della Commissione (2) si conferma che, a seguito di un esame preliminare, il dossier risulta «completo», in quanto si possono considerare soddisfacenti, in linea di principio, i dati e le informazioni conformi alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli Stati membri hanno quindi facoltà di concedere autorizzazioni provvisorie per quanto riguarda prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Nessuno Stato membro si è avvalso di questa facoltà. |
(4) |
Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha fatto presente alla Commissione che un esame dettagliato del dossier ha rivelato la necessità di disporre di diversi dati aggiuntivi, conformemente a quanto disposto negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Il dossier non può più pertanto essere considerato completo. |
(5) |
Il notificante per l’aviglicine HCl ha informato il Regno Unito e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione in corso e di non presentare ulteriori dati. Risulta quindi evidente che il dossier non sarà completato e che pertanto lo Stato membro relatore non sarà in grado di elaborare una relazione di valutazione concernente l’aviglicine HCl e di presentarla alla Commissione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e agli altri Stati membri. Occorre pertanto revocare la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie. |
(6) |
Dal momento che nessuno Stato membro ha concesso un’autorizzazione provvisoria per questa sostanza attiva non occorre prevedere un periodo di moratoria per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aviglicine HCl. |
(7) |
La decisione 2006/589/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato alla decisione 2006/589/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).
(2) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.
ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
N. |
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
1 |
Mandipropamid n. CIPAC: non ancora assegnato |
Syngenta AG |
13.12.2005 |
AT |
2 |
Meptyldinocap n. CIPAC: non ancora assegnato |
Dow AgroSciences |
12.8.2005 |
UK |