29.3.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(2008/275/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971.

(2)

La Commissione ha negoziato con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) (di seguito denominato «l'accordo orizzontale») è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(4)

Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3) è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(5)

È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.

(6)

Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato siglato il 19 marzo 2007.

(7)

È opportuno approvare il suddetto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito denominato «il protocollo») è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo (4).

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 18.

(3)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



29.3.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/11


PROTOCOLLO

che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

di seguito denominate «le Parti»,

VISTI gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito denominato «l'accordo orizzontale»),

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e, quindi, alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni:

«—

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Bulgaria”),

Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971 (di seguito denominato “l'accordo Marocco-Romania”).

Modificato dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996».

Articolo 2

All'allegato II dell'accordo orizzontale sono aggiunte le disposizioni seguenti:

 

alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro):

«—

articolo 3 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi):

«—

articolo 7 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articoli 3 e 4 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera c) (controllo regolamentare):

«—

articolo 8 dell'accordo Marocco-Bulgaria.»;

 

alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei):

«—

articolo 3 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articolo 8 dell'accordo Marocco-Romania.»;

 

alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea):

«—

articolo 16 dell'accordo Marocco-Bulgaria;

articolo 7 dell'accordo Marocco-Romania.»

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.