18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2008/227/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 19 dicembre 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan. Il 17 settembre 2007 la Commissione, tramite il regolamento (CE) n. 1069/2007 (3) («il regolamento provvisorio») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sui PVA originari della RPC. Non sono state istituite misure provvisorie nei confronti di Taiwan.

(2)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(3)

A seguito della decisione di istituire dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PVA originari della RPC e di non istituire tali misure sulle importazioni originarie di Taiwan, diverse parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’elaborazione di conclusioni definitive.

(4)

La Commissione ha intensificato l’inchiesta per quanto riguarda gli aspetti legati all’interesse comunitario ed ha autorizzato, a titolo eccezionale, gli utilizzatori appartenenti all’industria della carta, un settore utilizzatore importante che non aveva collaborato fino a quel momento, a compilare un questionario di risposta «utilizzatore».

(5)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base alle quali si intendeva chiudere il procedimento riguardante le importazioni di PVA originari della RPC e di Taiwan e di liberare gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

L’utilizzatore comunitario di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio ha ribadito e precisato le argomentazioni a favore dell’esclusione di una certa qualità («la qualità controversa») dal campo di applicazione del prodotto, vale a dire un PVA «NMWD» a scarso tenore di ceneri, che l’utilizzatore acquista, tra l’altro, nella RPC. Tale utilizzatore ha argomentato i) che la Commissione non avrebbe giustificato a sufficienza il suo parere secondo il quale la qualità controversa presentava le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di altre qualità che rientrano nella definizione del prodotto; egli ha inoltre sostenuto ii) che la qualità controversa si presterebbe ad impieghi oltremodo specifici. Inoltre ha dichiarato iii) che la qualità controversa era secondo lui un copolimero e non rientrava pertanto nella definizione del prodotto.

(8)

Prima di esaminare in dettaglio le affermazioni di tale utilizzatore, occorre innanzitutto sottolineare che il tenore di ceneri nei PVA costituisce un’impurità; quanto più è basso il tenore di ceneri, tanto più i PVA sono puri. Inoltre, il concetto di PVA a scarso tenore di ceneri è soggettivo. La questione non è stata sinora regolamentata da norme generali, il che significa che ciascun produttore utilizza soglie proprie per determinare se un PVA sia da considerare a basso tenore di ceneri o meno. In pratica le differenze rilevate sono significative: nel caso dei produttori soggetti ad inchiesta la soglia massima per un basso tenore di ceneri nei PVA poteva variare tra 0,09 % e 0,5 %. L’utilizzatore in questione non figurava tra i produttori che applicano i valori più restrittivi, vale a dire che le altri parti interessate potrebbero considerare il suo valore soglia come piuttosto elevato.

(9)

Le questioni sollevate da questa parte, citate al considerando 7, sono state esaminate attentamente e possono essere riassunte nei seguenti termini.

i)   La qualità controversa avrebbe altre caratteristiche tecniche e fisiche di base

(10)

Va ricordato che le caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto in esame sono state definite provvisoriamente nel considerando 14 del regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è ivi definito come un tipo specifico di resina con determinati parametri tecnici. I parametri citati in tale definizione e usati per distinguere il prodotto in esame da altre qualità di PVA si riferiscono alla viscosità (3 mPas-61 mPas, misurati in soluzione al 4 %) e al grado di idrolisi (84,0 mol %-99,9 mol %).

(11)

Tutte le qualità che rientrano nella definizione del prodotto sono a volte denominate «qualità ordinaria», il che significa che possono essere tutte prodotte in un impianto di produzione di PVA standard e che i loro costi di produzione sono simili. Ciò non vale per le qualità appartenenti allo stesso codice NC, ma che non rientrano nella definizione del prodotto: esse non possono essere prodotte in un sito di produzione di PVA standard, necessitano una diversa tecnologia di produzione e attrezzature supplementari e il costo di produzione può pertanto variare sensibilmente. Le qualità non coperte dalla definizione del prodotto hanno inoltre proprietà molto diverse se paragonate a quelle contemplate da tale definizione. Per quanto riguarda la viscosità e l’idrolisi si constata quanto segue: i) le qualità a bassa viscosità corrispondono a PVA a bassa massa molecolare che sono difficili da manipolare, tra l’altro, con conseguente scarso rendimento alla produzione, mentre ii) le qualità a viscosità elevata, altrettanto difficili da manipolare, sono utilizzate quali rivestimenti per carta patinata di qualità superiore, un tipo di applicazione molto particolare per il quale vanno evitate rugosità involontarie che si formano abitualmente; iii) per tale applicazione sono inoltre utilizzate principalmente qualità che presentano un elevato grado di idrolisi; iv) qualità di PVA caratterizzate da un basso grado di idrolisi non sono solubili nell’acqua o formano soluzioni instabili. Tali prodotti sono essenzialmente utilizzati per la produzione di PVC in sospensione e non restano in soluzione a temperature elevate.

(12)

L’utilizzatore ha sottolineato che per produrre la resina PVB necessaria per produrre la sua pellicola di PVB, hanno importanza assoluta sei caratteristiche dei PVA. L’associazione dei parametri di queste sei caratteristiche renderebbe la qualità controversa unica rispetto a tutte le altre qualità di PVA esistenti sul mercato. L’esame di tale affermazione ha rivelato che le specifiche tecniche relative a certe applicazioni possono effettivamente essere più rigorose che per altre. Allo stesso tempo, tuttavia, si è stabilito che, in realtà, tutte le qualità, comprese quelle che rientrano nella definizione del prodotto e, a volte, denominate «qualità ordinarie», presentano un’associazione unica di caratteristiche. In funzione dell’applicazione desiderata, si può optare per l’una o per l’altra qualità. Tale osservazione è valida non solo per il tipo di applicazione da parte dell’utilizzatore interessato, ma anche per altre. L’argomentazione è pertanto respinta.

ii)   La qualità controversa sarebbe destinata ad usi finali molto specifici

(13)

L’utilizzatore interessato ha inoltre contestato la valutazione della Commissione del mercato di destinazione dei PVA, adducendo in particolare come motivazione il fatto che il mercato di destinazione dei PVB è molto diversificato. A questo proposito, come stabilito nel regolamento provvisorio, l’utilizzatore impiega questa qualità di PVA per produrre PVB, che rappresenta l’applicazione più diffusa nella Comunità (pari al 25 %-29 % del consumo di PVA), nonché l’applicazione che registra la crescita più rapida in ragione del notevole aumento della domanda di pellicola PVB. Più a valle, l’inchiesta ha rivelato anche che circa il 90 % di PVB prodotto nella Comunità veniva in seguito utilizzato per la produzione di pellicola PVB, il che corrisponde anche all’applicazione ipotizzata dall’utilizzatore interessato (non si tratta, tuttavia, del solo produttore di pellicola PVB della Comunità). È dunque confermato, come risulta dal considerando 17 del regolamento provvisorio, che l’utilizzo specifico che ne fa questa parte interessata costituisce una delle applicazioni principali che, alla luce della sua importanza commerciale, non può essere considerata «applicazione non standard».

(14)

Per quanto riguarda il suo presunto utilizzo specifico, l’utilizzatore interessato ha sostenuto inoltre che la qualità controversa non può essere sostituita da altri modelli, a riprova del suo uso finale specifico. A tale riguardo, in primo luogo è stato stabilito che tale utilizzatore non si riforniva esclusivamente dal produttore cinese interessato e che si serviva già di diverse altre fonti di approvvigionamento. In effetti, durante il PI egli ha realizzato meno del 5 % dei suoi acquisti di PVA, per i quali ha chiesto l’esclusione, presso il produttore della RPC. I restanti volumi erano stati acquistati presso altri tre produttori in diversi paesi. Inoltre, è stato stabilito che, benché la maggior parte delle altre qualità vendute sul mercato comunitario non possa effettivamente essere utilizzata come alternativa alla qualità controversa, quest’ultima può essere utilizzata in altre applicazioni ed è disponibile sul mercato comunitario a prezzi simili a quelli di altre qualità importate dalla RPC. In considerazione di quanto sopra, è respinta l’argomentazione secondo la quale la qualità controversa non può essere sostituita.

iii)   La qualità controversa sarebbe un copolimero, non un omopolimero

(15)

A seguito dell’imposizione di misure provvisorie, l’utilizzatore ha dichiarato che il PVA a scarso tenore di ceneri è un copolimero e non un omopolimero. Tale affermazione è basata sul fatto che il PVA contiene due moduli. La questione è stata oggetto di studio, da cui è emerso che il PVA è il risultato di una polimerizzazione ompolimerica iniziale. Tuttavia, il successivo processo d’idrolisi è sempre incompleto (tra 84,0 mol % e 99,9 mol %); si può quindi sostenere che il PVA comprende due moduli e in tal senso può essere considerato un copolimero.

(16)

Per evitare confusioni, si è dunque ritenuto opportuno chiarire la definizione del prodotto contenuta nel regolamento provvisorio. Pertanto, i prodotti in esame sono determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, dichiarati di norma al codice NC ex 3905 30 00.

D.   DUMPING

1.   Taiwan

(17)

A Taiwan non è stata imputata alcuna misura provvisoria, dal momento che non si è constatato sinora alcun dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame proveniente da Taiwan, conformemente a quanto indicato nei considerando 29 e 30 del regolamento provvisorio.

(18)

Come risulta dal considerando 30 del regolamento provvisorio, la sola società di Taiwan che ha collaborato, la Chang Chun Petrochemical Co. Ltd. (denominata in appresso «CCP») è l’unico produttore esportatore del prodotto in esame di Taiwan e le sue attività rappresentavano il 100 % delle esportazioni taiwanesi verso la CE durante il periodo dell’inchiesta, secondo i dati forniti da Eurostat.

(19)

Due produttori comunitari, Kuraray Europe GmbH e Celanese Chemicals Ibérica S.L., hanno affermato che la CCP praticava di fatto del dumping durante il PI ed hanno invitato la Commissione a rivedere le sue conclusioni riguardo a tale società.

1.1.   Costi della materia prima

(20)

I due produttori comunitari hanno sostenuto che i costi di produzione della società CCP erano molto più elevati di quelli dichiarati dalla Commissione nelle sue conclusioni, in quanto erano stati sottostimati i costi dell’acetato di vinile monomerico («VAM»), che è la principale materia prima utilizzata nella produzione di PVA. Essi hanno inoltre sottolineato a tale riguardo che il fornitore di VAM della CCP è una società collegata. A riprova delle sue argomentazioni, uno dei produttori comunitari ha presentato uno studio sulle attività «PVA» della società CCP, studio realizzato da una società di consulenza, nonché pubblicazioni sui prezzi internazionali del VAM.

(21)

Le informazioni presentate sono state oggetto di esame. Un raffronto tra i prezzi del VAM di cui alle suddette pubblicazioni ed i prezzi verificati nel corso del procedimento sia in Asia che in Europa mostra chiaramente che i prezzi apparsi in tali pubblicazioni sono sovrastimati. Inoltre, nelle pubblicazioni stesse si afferma che i prezzi pubblicati sono stime, che i prezzi reali nel mercato possono essere più o meno elevati e che i prezzi pubblicati sono da utilizzarsi piuttosto come valori indicativi. In effetti, anche se tali prezzi possono essere utilizzati per monitorare le tendenze a lungo termine, essi non sembrano indicare prezzi reali.

(22)

Inoltre, l’inchiesta ha mostrato che le vendite di VAM realizzate dal fornitore collegato alla società CCP sono state realizzate a prezzi conformi a quelli fatturati agli altri clienti di tale fornitore e che i prezzi pagati per tali vendite di VAM dalla società CCP corrispondevano a quelli pagati da altri produttori in Asia, in particolare in Giappone.

(23)

Inoltre, i costi di VAM indicati nello studio suddetto si basavano su un tasso di consumo di VAM più elevato di quello dichiarato dalla società CCP. Tenendo presente che il tasso di consumo di VAM dipende dalla proporzione di PVA idrolizzato interamente o in parte, il tasso di consumo effettivo di VAM della CCP è conforme a quello di altri produttori, come verificato in Asia e nella Comunità, tenendo conto delle rispettive proporzioni del prodotto.

(24)

Per le ragioni indicate nei considerando da 20 a 23 di cui sopra, si è dunque concluso che i costi di VAM della società CCP non erano stati sottostimati; le affermazioni riguardanti la questione sono pertanto respinte.

1.2.   Altri costi

(25)

Sulla base dei costi indicati nel suddetto studio, uno dei due produttori comunitari ha affermato che, oltre a quelli del VAM, erano stati sottostimati altri costi di produzione di PVA della società CCP, ad esempio quelli legati ai servizi e alle attrezzature ausiliarie, alle spese generali di produzione, alle spese di vendita, amministrative e generali. Tuttavia, non è stato presentato alcun elemento di prova specifico a sostegno delle stime dei costi figuranti nello studio.

(26)

La verifica dei dati reali rilevati in loco per la società CCP ha confermato che i costi utilizzati per stabilire l’esistenza di pratiche di dumping erano corretti. L’argomentazione è pertanto respinta.

1.3.   Calcolo del valore normale

(27)

Un produttore comunitario ha dichiarato che, nel caso della società CCP, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito per l’insieme dei tipi di prodotti, a motivo della particolare situazione commerciale del mercato taiwanese di PVA, caratterizzato da prezzi artificialmente bassi, in particolare rispetto alle gamme di prezzo pubblicate per l’Asia, nonché per il fatto che la maggior parte delle vendite nazionali taiwanesi durante il PI ha interessato acquirenti collegati.

(28)

Di fatto, non esiste alcun elemento a riprova del fatto che i prezzi di vendita interni di Taiwan siano mantenuti ad un livello artificialmente basso. I prezzi pubblicati dei PVA sono le sole forcelle di prezzo di natura assai generale indicate per l’Asia intera (esclusa la Cina), senza che siano specificati la qualità o il tipo reale di prodotto in esame; pertanto, non possono essere utilizzati per un raffronto dei prezzi nel caso di Taiwan. In tale contesto, il livello dei prezzi di vendita interni a Taiwan non può essere considerato come artificialmente basso. Per quanto riguarda la presunta insufficienza del volume delle vendite nazionali a clienti indipendenti, è confermato che le vendite a clienti indipendenti sono state realizzate in quantità sufficienti per determinare il valore normale.

(29)

Lo stesso produttore comunitario ha dichiarato inoltre che, a causa di una presunta particolare situazione commerciale, caratterizzata da un livello di prezzi artificialmente bassi dei PVA sul mercato di Taiwan, i profitti utilizzati per calcolare i valori normali della società CCP non dovrebbero essere basati sulla frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(30)

Sulla base degli elementi indicati nel considerando 28, non vi è motivo di ritenere che gli utili, quali menzionati nella frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base non siano adatti al calcolo dei valori normali. L’argomentazione è pertanto respinta.

(31)

Le parti interessate sono state informate dei risultati di cui sopra ed è stato accordato loro un certo periodo per formulare eventuali osservazioni. Né i produttori comunitari, né le altre parti interessate hanno trasmesso informazioni aggiuntive che potrebbero modificare la decisione provvisoria della Commissione riguardante le pratiche di dumping nei confronti di Taiwan.

(32)

In considerazione di quanto sopra, è confermato che il margine di dumping determinato per Taiwan è inferiore al 2 % dei prezzi all’esportazione, conformemente a quanto indicato nel considerando 29 del regolamento provvisorio. Pertanto, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, occorre por fine al presente procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame proveniente da Taiwan.

2.   Repubblica Popolare Cinese (RPC)

2.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

(33)

In mancanza di altre osservazioni in merito alle determinazioni dello statuto della società operante in condizioni di economia di mercato e al trattamento individuale, si confermano i considerando da 31 a 39 del regolamento provvisorio.

2.2.   Paese di riferimento

(34)

I due produttori comunitari, Kuraray Europe GmbH e Celanese Chemicals Ibérica S.L., hanno ribadito che il Giappone doveva essere selezionato come paese di riferimento per la RPC al posto di Taiwan.

(35)

Essi hanno dichiarato che il Giappone costituiva un paese di riferimento più adatto di Taiwan, dal momento che la concorrenza sul mercato giapponese di PVA è molto più forte che sul mercato taiwanese: i) il mercato taiwananese è dominato dall’unico produttore di Taiwan, la società CCP, mentre in Giappone ci sono quattro produttori; ii) le importazioni di PVA interessate dall’inchiesta su Taiwan sono limitate; e iii) la domanda interna di prodotto simile a Taiwan è bassa.

(36)

Per quanto riguarda la presunta posizione dominante sul mercato taiwanese della CCP, va ricordato che il livello di concorrenza è influenzato anche dalle importazioni e, a tale riguardo, per i motivi già esposti nel considerando 46 del regolamento provvisorio, Taiwan registra di fatto un volume di importazioni superiore a quello del Giappone in termini di consumo nazionale (15 % contro 3 %).

(37)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale le importazioni di PVA interessano soprattutto prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, quest’affermazione non è suffragata da elementi di prova sufficienti ed è pertanto respinta.

(38)

Per quanto riguarda la domanda presumibilmente limitata di prodotto simile a Taiwan, occorre sottolineare che il mercato interno taiwanese di PVA supera le 15 000 tonnellate, rappresentate per la maggior parte da prodotto simile. Inoltre, nonostante un produttore comunitario abbia dichiarato che la scarsità di domanda è dovuta in realtà al fatto che la maggior parte delle vendite della CCP è realizzata con clienti collegati, l’inchiesta ha confermato che è vero il contrario. Per queste ragioni, l’affermazione relativa alla domanda limitata di prodotto simile è respinta.

(39)

Per i motivi di cui ai considerando da 36 a 38, l’affermazione riguardo al livello insufficiente di concorrenza sul mercato taiwanese è respinta.

(40)

Un produttore comunitario ha dichiarato che il mercato giapponese di PVA è molto più rappresentativo per il mercato della RPC che non il mercato taiwanese, sia in termini di produzione che in termini di volume di vendita. Tuttavia, anche se la produzione e le vendite interne taiwanesi sono inferiori alla produzione e alle vendite interne del Giappone, il loro volume è ancora tale da consentire un paragone appropriato con i PVA cinesi e le loro esportazioni verso la CE.

(41)

Lo stesso produttore comunitario ha inoltre affermato che il Giappone sarebbe un paese di riferimento più adatto di Taiwan, dal momento che in Giappone, come nella RPC, operano produttori di PVA sia integrati che non integrati. Tuttavia, va sottolineato che, mentre nella RPC coesistono in realtà entrambi i tipi di produttori, il produttore taiwanese e l’unico produttore giapponese, che ha collaborato e i cui dati sono stati verificati, hanno applicato entrambi processi di produzione integrati dei PVA. Pertanto, tale aspetto non può essere considerato pertinente nell’anteporre il Giappone a Taiwan.

(42)

Lo stesso produttore comunitario ha sostenuto inoltre che la gamma di prodotti e le applicazioni di PVA sul mercato giapponese sono più comparabili a quelle della RPC. A tale proposito, è confermato che la gamma di prodotti e le applicazioni sul mercato taiwanese sono tali da garantire una comparabilità adeguata con i PVA cinesi, mentre non vi è motivo di credere che i PVA giapponesi avrebbero assicurato una migliore comparabilità.

(43)

Infine, il livello di cooperazione nel paese selezionato costituisce un elemento importante per la fissazione di un valore normale attendibile. In Giappone, soltanto uno dei quattro fabbricanti di prodotto simile ha cooperato all’inchiesta, mentre, dato che l’inchiesta riguardava Taiwan, erano disponibili tutti i dati necessari per l’intero paese. In effetti, la società taiwanese rappresentava una quota di mercato molto più importante sul suo mercato interno che non l’unico produttore giapponese che ha collaborato, il che ha permesso una migliore stima del valore normale.

(44)

Sulla base delle ragioni evocate nei considerando da 36 a 43 di cui sopra, l’affermazione dei due produttori comunitari secondo la quale il Giappone costituisce il paese di riferimento più adatto per la RPC è respinta e i considerando da 40 a 46 del regolamento provvisorio sono confermati.

2.3.   Valore normale

(45)

Un produttore comunitario ha sostenuto che il valore normale del paese di riferimento, vale a dire Taiwan, avrebbe dovuto essere elaborato per tutti i tipi di prodotto e che i profitti utilizzati per calcolare il valore normale non avrebbero dovuto basarsi sulla frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base a motivo della particolare situazione di mercato esistente a Taiwan, caratterizzata da prezzi mantenuti ad un livello artificialmente basso.

(46)

Tuttavia, per le ragioni evocate nei considerando da 28 a 30, tali affermazioni sono respinte. Visto quanto precede, il considerando 47 del regolamento provvisorio è confermato.

2.4.   Prezzo all’esportazione

(47)

In mancanza di ulteriori osservazioni a tale riguardo, si confermano i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

2.5.   Confronto

(48)

In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 51 del regolamento provvisorio.

2.6.   Margine di dumping

(49)

In assenza di osservazioni a tale riguardo, si confermano i considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio, secondo i quali il margine di dumping a livello nazionale della RPC è del 10 %.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(50)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 54 a 60 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo comunitario

(51)

Nell’esaminare i dati statistici resi disponibili da Eurostat e nel controverificarli con i dati diffusi da altre fonti, risulta che le importazioni provenienti dagli Stati Uniti, di cui al regolamento provvisorio, sono state sottostimate, in particolare per quanto riguarda il 2003 (cfr. il considerando 78). Si è deciso dunque di sostituire questi dati con altri provenienti dalla base di dati statunitense «esportazione». Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive si è inoltre constatato che le cifre sulle importazioni di PVA dalla RPC indicate da Eurostat erano errate e che andavano corrette (cfr. il considerando 56).

(52)

I dati relativi al consumo corretti sono i seguenti:

 

2003

2004

2005

PI

Consumo in tonnellate

143 515

154 263

166 703

166 755

Indice (2003 = 100)

100

107

116

116

(53)

Dalla tabella emerge che, durante il periodo considerato, la domanda del prodotto in esame è aumentata del 16 %. Permangono valide le altre conclusioni, quali riassunte nel considerando 64 del regolamento provvisorio.

(54)

In assenza di altre informazioni o argomenti nuovi e documentati al riguardo, i considerando da 61 a 64 del regolamento provvisorio sono confermati, ad eccezione delle correzioni suindicate nei considerando 61 e 64.

3.   Importazioni dai paesi interessati

(55)

Poiché è confermato che il margine di dumping per Taiwan è de minimis, le importazioni originarie di tale paese sono definitivamente escluse dalla valutazione del pregiudizio.

(56)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive alcune parti interessate hanno espresso seri dubbi riguardo all’attendibilità dei dati Eurostat sulle importazioni di PVA dalla RPC nel 2003. La questione è stata oggetto di esame approfondito, che ha confermato la trasmissione di dati inesatti relativi a tali importazioni. Di conseguenza si è proceduto a correggere le cifre relative ai volumi delle importazioni di PVA dalla RPC nel modo seguente:

Importazioni

2003

2004

2005

PI

Tonnellate RPC

16 197

14 710

21 561

21 513

Indice (2003 = 100)

100

91

133

133

(57)

Durante il periodo considerato le importazioni dalla RPC non sono calate, come indicavano nella fase provvisoria i dati inesatti relativi al 2003, bensì sono aumentate del 33 % e diminuite nuovamente del 9 % nel 2004 rispetto al 2003.

(58)

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle cifre riviste del consumo comunitario (cfr. il considerando 51), le quote di mercato detenute dalle importazioni in provenienza dalla RPC per il periodo considerato sono di conseguenza modificate come segue:

Quote di mercato RPC

2003

2004

2005

PI

Mercato comunitario

11,3 %

9,5 %

12,9 %

12,9 %

Indice (2003 = 100)

100

84

115

114

(59)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC nel periodo considerato è cresciuta di 1,6 punti percentuali. Durante il PI le importazioni cinesi rappresentavano il 12,9 % dell’intero mercato comunitario.

(60)

In vista della revisione dei dati relativi alle importazioni del 2003, i prezzi delle importazioni originarie della RPC, di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio sono stati modificati di conseguenza. Il prezzo medio delle importazioni è pertanto calato del 3 %.

Prezzi unitari

2003

2004

2005

PI

RPC (EUR/tonn)

1 162

1 115

1 164

1 132

Indice (2003 = 100)

100

96

100

97

(61)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive il denunziante ha argomentato che la Commissione non avrebbe dovuto escludere nessun tipo di prodotto equivalente dal calcolo della sottoquotazione, sostenendo che altrimenti i prezzi comunitari delle importazioni dalla RPC sarebbero risultati eccessivamente sovrastimati. A tale proposito, il considerando 70 del regolamento provvisorio stabilisce in effetti che dal confronto della sottoquotazione era escluso un numero limitato di tipi di prodotto («PCN» o numero di controllo del prodotto) in quanto si è ritenuto che il confronto per tipo di prodotto dovesse essere significativo ed equo e quindi dovesse essere escluso ogni confronto tra una qualità ordinaria e una qualità speciale rientrante nella definizione del prodotto.

(62)

I PCN in esame rappresentavano il 34 % delle importazioni cinesi durante il PI, mentre il volume di produzione dell’industria comunitaria (escluso il denunziante) era molto limitato (0,1 %-0,5 % delle sue vendite di prodotti simili durante il PI). Le importazioni dalla RPC di PVA appartenenti a tali PCN riguardavano una qualità ordinaria di PVA, mentre il produttore comunitario di tali PCN aveva dichiarato alla Commissione che, per quanto lo riguardava, i PCN in esame erano prodotti di qualità speciale di gamma superiore, destinati ad applicazioni di nicchia, non sostituibili con PVA ordinari. Inoltre, non erano fabbricati in un normale impianto di produzione, bensì in impianti speciali tramite un processo di produzione per lotti. Il produttore comunitario interessato ha inoltre specificato che i PVA di qualità ordinaria non potevano competere con i PVA in questione. Di conseguenza la Commissione ha concluso che i PCN importati dalla RPC sono di qualità ordinaria e non corrispondono a nessun prodotto di qualità equivalente fabbricato dall’industria comunitaria. Dato che il calcolo del margine di sottoquotazione poteva basarsi quindi ancora sui volumi rappresentativi (ossia il 54 % delle importazioni in esame), si è deciso di escludere dal confronto tali PCN.

(63)

In base a ciò e in assenza di prove contrarie da parte del denunziante, si conferma che l’esclusione di tali PCN dal calcolo del margine di sottoquotazione è giustificata; l’argomento è pertanto respinto.

(64)

In assenza di altre informazioni o argomenti nuovi e documentati al riguardo, i considerando da 65 a 71 del regolamento provvisorio sono confermati, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni cinesi e alle quote di mercato considerate dianzi.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(65)

Tenuto conto delle cifre riviste del consumo comunitario (cfr. considerando 51), le quote di mercato dell’industria comunitaria per il periodo considerato sono di conseguenza modificate come segue:

Quote di mercato industria comunitaria

2003

2004

2005

PI

Indice (2003 = 100)

100

101

96

103

(66)

Stando al considerando 76 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria, in termini di volumi di vendita, ha tratto beneficio dalla crescita della domanda sul mercato comunitario.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(67)

In seguito alla pubblicazione dei principali fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è deciso di imporre misure provvisorie antidumping, diverse parti hanno dichiarato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio aveva registrato un andamento positivo, il che dimostra l’assenza di un pregiudizio grave. Una delle parti interessate ha affermato, inoltre, che la Commissione ha constatato che l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio per il solo fatto del ribasso dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria.

(68)

Va ricordato in proposito che, come risulta dal considerando 90 del regolamento provvisorio, diversi indicatori hanno registrato effettivamente un’evoluzione positiva nel periodo considerato, spinta dalla forte e crescente domanda sul mercato comunitario. Tuttavia, il calo dei prezzi sul mercato comunitario, associato al forte aumento del costo delle principali materie prime a livello mondiale, ha portato ad un deterioramento di tutti gli indicatori finanziari, in particolare la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Tale evoluzione è spiegata dettagliatamente nei considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio. Anche se, stando all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, uno o più fattori economici pertinenti, valutati in tal senso, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante, è evidente che gli indicatori finanziari figurano tra gli indicatori chiave. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(69)

In assenza di altri dati o argomenti nuovi e documentati sulla situazione dell’industria comunitaria, i considerando da 72 a 92 del regolamento provvisorio sono confermati, ad eccezione dei considerando 75 e 76 di cui sopra.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(70)

Diverse parti interessate si sono soffermate sulla conclusione provvisoria secondo la quale le importazioni cinesi sono fortemente calate tra il 2003 e il 2004, sostenendo che il ribasso dei prezzi non poteva essere imputato alle importazioni cinesi, dal momento che, nello stesso periodo, la redditività dell’industria comunitaria è calata drasticamente del 62 %.

(71)

A tale riguardo si rammenta che l’inchiesta aveva stabilito che le importazioni originarie della RPC durante il PI hanno comportato una sottoquotazione del 3,3 % dei prezzi comunitari e che le importazioni originarie della RPC, durante il periodo considerato, alla frontiera comunitaria sono state dichiarate a prezzi più bassi di quelli ottenuti dall’industria comunitaria. La differenza tra i dati Eurostat sui prezzi delle importazioni originarie della RPC e i prezzi di vendita dell’industria comunitaria appare più significativa nel 2003 che durante il PI. Tuttavia, in base a tale analisi non è stato possibile trarre alcuna conclusione per quanto riguarda la sottoquotazione negli anni antecedenti al PI; un margine di sottoquotazione attendibile e corretto può essere calcolato solo per il PI, dal momento che va effettuato sulla base di un raffronto per tipo di prodotto e correggendo adeguatamente le spese successive all’importazione, nonché le differenze rilevate allo stesso stadio commerciale. Tali dati erano disponibili solo per il PI. Non è dunque possibile sapere se le importazioni originarie della RPC abbiano comportato una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria durante il periodo considerato.

(72)

L’inchiesta aveva inoltre permesso di stabilire il drastico calo dei prezzi di mercato. Tale calo è stato causa di pregiudizio, dato il notevole incremento, nello stesso periodo, dei costi delle principali materie prime, secondo quanto risulta dai considerando 78 e 79 del regolamento provvisorio. Alla luce delle osservazioni pervenute ed esposte nel considerando 68, l’andamento dei prezzi delle materie prime durante il periodo considerato è stato analizzato anno per anno. Come risulta dal considerando 78 del regolamento provvisorio, l’acetato di vinile monomerico («VAM») è la principale materia prima per la produzione dei PVA e rappresenta il 65 % circa del loro costo di produzione. La tabella in appresso mostra il costo del VAM per tonnellata di PVA durante il periodo considerato:

Industria comunitaria

2003

2004

2005

PI

Costo del VAM per tonnellata di PVA

 

 

 

 

Indice

100

107

119

130

(73)

Da tale analisi è emerso che nel 2004, il rialzo dei costi delle materie prime era contenuto rispetto a quello registrato nel 2005 e durante il PI. In considerazione di tale andamento dei prezzi delle materie prime, illustrato perfettamente dalla variazione dei costi del VAM di cui sopra, ma non perfettamente corrispondente ad un’analoga tendenza per quanto riguarda la redditività, si può concludere che la forte diminuzione di quest’ultima durante il 2004 è la conseguenza in primis del calo del 7 % dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, come risulta dal considerando 79 del regolamento provvisorio, non dell’incremento dei costi delle materie prime.

(74)

Tenuto conto di quanto precede, le quote di mercato per il 2004 sono state analizzate non solo in termini assoluti, ma anche rispetto a quelle del 2003 al fine di stabilire se le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, erano la causa di un grave pregiudizio. È risultato che nel 2004 le quote di mercato dell’industria comunitaria sono aumentate dell’1 %, mentre le importazioni cinesi hanno perso il 16 %. Ne consegue che, durante il 2004, le quote di mercato dell’industria comunitaria sono risultate quattro volte maggiori di quelle della RPC. In tale contesto, è effettivamente difficile imputare la causa della caduta dei prezzi durante l’anno chiave 2004 alle importazioni originarie della RPC, dal momento che il volume di tali importazioni era relativamente basso e in forte calo.

(75)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l’industria comunitaria ha sostenuto che, anche con quote di mercato esigue, le importazioni oggetto di dumping sono riuscite a causare gravi distorsioni del mercato, a causa della natura di tale settore industriale. Essa ha affermato che la Commissione avrebbe argomentato che il PVA è un prodotto di base e sono i prezzi più bassi praticati sul mercato che determinano in larga misura i prezzi ai quali gli altri produttori devono adeguarsi, se vogliono mantenere la clientela. Va precisato che la Commissione, nella comunicazione delle conclusioni definitive, aveva solo menzionato la domanda del denunziante, ma non l’aveva approvata. Secondo il denunziante, inoltre, la presunta influenza delle importazioni dalla RPC sui prezzi di vendita dell’industria comunitaria sarebbe dimostrata dalla tendenza negativa dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria registrata nel periodo considerato, a fronte dell’impennata del prezzo della principale materia prima, il VAM. L’industria comunitaria sostiene di non avere potuto ripercuotere sulla clientela l’aumento del prezzo della materia prima, a causa della forte pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Questa situazione ha comportato una notevole diminuzione della redditività, degli utili degli investimenti e del flusso di cassa.

(76)

Tuttavia, se si esamina meglio la curva dei valori, si nota che il considerevole deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria ha avuto luogo principalmente dal 2004 al periodo dell’inchiesta. Nel 2003, quando le importazioni provenienti dalla RPC registravano una quota di mercato dell’11,3 % e i prezzi di vendita non si discostavano molto da quelli degli anni successivi, l’industria comunitaria ha ottenuto risultati soddisfacenti, in particolare in termini di redditività. Tale valutazione è attestata dal fatto che anche l’industria comunitaria aveva indicato il 2003 (oltre al 2002) come un anno «precedente la forte penetrazione delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario». La suddetta constatazione è confermata dai risultati dell’inchiesta e, pertanto, nel considerando 131 del regolamento provvisorio si è considerato il 2003 un anno in cui la situazione concorrenziale sul mercato comunitario era effettivamente normale. Tale bilancio non era stato contestato da nessuna delle parti interessate, il che fa pensare che durante il 2003 le distorsioni degli scambi commerciali, ove ce ne fossero state, erano limitate. Nel 2004, invece, quando le importazioni provenienti dalla RPC sono diminuite, mentre i loro prezzi di vendita si mantenevano relativamente stabili, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria è improvvisamente peggiorata in modo drastico.

(77)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, l’industria comunitaria ha argomentato che la Commissione parte erroneamente dal presupposto che la causa principale del pregiudizio sarebbero le importazioni oggetto di dumping. A questo proposito si sottolinea che la Commissione non ravvisa necessariamente nelle importazioni soggette a dumping la causa principale del pregiudizio. In effetti l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce che «che il volume e/o i prezzi […] hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati […] e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave» (sottolineatura aggiunta).

(78)

Una successiva analisi dei risultati dell’inchiesta ha rivelato che le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, avevano avuto un’incidenza sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria, ma che, data la quota di mercato delle importazioni complessivamente limitata rispetto alle crescenti quote di mercato dell’industria comunitaria e la mancanza di un’evidente concomitanza tra le importazioni oggetto di dumping e il massimo pregiudizio subito dall’industria comunitaria, tale incidenza non è considerata grave.

(79)

Sulla base di quanto sopra, non si può concludere che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria un’incidenza che possa essere considerata grave.

2.   Effetti dovuti ad altri fattori

(80)

A seguito dell’imposizione di misure provvisorie, è stata segnalata la presunta incompletezza dei dati Eurostat per quanto concerne le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti. I volumi dichiarati sembravano essere troppo esigui se paragonati non solo ai valori figuranti nella base di dati statunitense sulle esportazioni, ma anche a quelli di altre fonti. Pertanto, i dati relativi a tali importazioni hanno dovuto essere rivisti ed è stato giudicato utile sostituirli con cifre estrapolate dalla base di dati statunitense sulle esportazioni, i cui valori, convertiti in euro, sono stati debitamente adeguati al valore cif frontiera comunitaria. La revisione dei volumi delle importazioni dalla RPC per il 2003 ha esercitato un influsso non solo sui dati relativi al consumo comunitario, ma anche sulle quote di mercato di altri paesi nello stesso anno. Le tabelle del considerando 97 del regolamento provvisorio sono dunque modificate come segue:

Importazioni originarie di altri paesi terzi (quantitativi)

Importazioni (tonnellate)

2003

2004

2005

PI

USA

19 804

26 663

25 771

26 298

Indice (2003 = 100)

100

135

130

133

Giappone

13 682

11 753

12 694

14 151

Indice (2003 = 100)

100

86

93

103

Taiwan (forcelle)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Indice (2003 = 100)

100

118

88

83


Importazioni originarie di altri paesi terzi (prezzi medi)

Prezzo medio (EUR)

2003

2004

2005

PI

USA

1 308

1 335

1 446

1 416

Indice (2003 = 100)

100

102

111

108

Giappone

1 916

1 532

1 846

1 934

Indice (2003 = 100)

100

80

96

101

Taiwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indice (2003 = 100)

100

100

108

108


Quote di mercato

Quota di mercato (%)

2003

2004

2005

PI

USA

13,8 %

17,3 %

15,5 %

15,8 %

Giappone

9,5 %

7,6 %

7,6 %

8,5 %

Taiwan (indice)

100

109

76

71

(81)

Rispetto al regolamento provvisorio, la differenza principale riguarda i volumi delle importazioni dagli USA e la tendenza desumibile da tali importazioni. In realtà, durante il periodo considerato, le importazioni di PVA dagli Stati Uniti sono aumentate solo leggermente, cioè di 2 punti percentuali in termini di quota di mercato, mentre il regolamento provvisorio aveva constatato — per errore — che tali importazioni erano raddoppiate durante il periodo considerato. Inoltre, i prezzi cif frontiera comunitaria di tali importazioni risultavano essere generalmente superiori ai prezzi — constatati provvisoriamente — in crescita del 4,3 % durante il PI. Restano valide le altre conclusioni relative a tali importazioni, esposte al considerando 98 del regolamento provvisorio.

(82)

Per quanto riguarda i considerando 97 e 99 del regolamento provvisorio diverse parti interessate hanno espresso seri dubbi riguardo all’attendibilità dei dati Eurostat sui prezzi delle importazioni giapponesi, in quanto i prezzi unitari medi di dette importazioni risultavano significativamente più elevati dei prezzi unitari dei PVA provenienti da altre fonti. Una delle parti interessate ha dichiarato che il livello elevato dei prezzi di vendita medi era riconducibile al fatto che altri prodotti più costosi, ad esempio i PVB, sono stati erroneamente tenuti in considerazione. A tale riguardo, è importante sottolineare che tali dati sono stati oggetto di accurata analisi e che sulla base dei suoi risultati si è concluso, come indicato nel considerando 99 del regolamento provvisorio, che le importazioni giapponesi non possono aver contribuito all’andamento negativo dei prezzi che ha determinato il grave deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Per ragioni di completezza e chiarezza, segue in appresso una sintesi dei risultati di tale analisi.

(83)

Un esame approfondito dei dati Eurostat riguardo alle importazioni originarie del Giappone ha confermato che esse non contemplavano prodotti diversi dai PVA e che, quindi, i dati non erano stati gonfiati da prodotti più costosi. Inoltre, come già indicato nella denuncia, le importazioni giapponesi di PVA hanno riguardavano quantitativi limitati di PVA diversi dal prodotto simile, i cui prezzi unitari sono probabilmente molto più elevati. Nel valore medio da calcolare per le importazioni giapponesi sulla base di dati statistici, l’influenza di queste altre qualità di PVA sui prezzi non ha potuto essere neutralizzata poiché tali dati non distinguono il prodotto simile da altre qualità di PVA. Tuttavia, tenendo conto dei volumi approssimativi di tali importazioni, sulla base dei dati figuranti nella denuncia, nonché del prezzo medio calcolato per l’insieme delle importazioni giapponesi di PVA durante il PI, è risultato oltremodo improbabile che l’esclusione di qualità di PVA non rientranti nella definizione del prodotto si traducesse in un prezzo medio cif frontiera comunitaria del prodotto simile, ossia in una sottoquotazione dei prezzi di vendita comunitari durante il PI. Inoltre durante il PI è stato possibile verificare che il 25 % circa delle importazioni giapponesi ha riguardato qualità di PVA rientranti nella definizione del prodotto. Tali vendite hanno riguardato parti collegate e sono state realizzate a prezzi di trasferimento; si è inoltre accertato che i prezzi di rivendita di tali acquisti ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità superavano in media dell’8 %-10 % i prezzi ottenibili dall’industria comunitaria. Di conseguenza, si è concluso e si conferma che non vi è motivo di credere che le importazioni giapponesi di PVA, durante il PI, siano state vendute a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria; pertanto, si ritiene che non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(84)

Diverse parti interessate si sono inoltre chieste come siano riuscite le importazioni giapponesi a mantenere una quota di mercato di rilievo, nonostante i prezzi elevati, se il mercato comunitario era teatro di un’accanita concorrenza sui prezzi. Occorre innanzitutto sottolineare in proposito, come precisato nel considerando 81, che la presa in considerazione di altre qualità di PVA più costose ha certamente gonfiato i valori medi di Eurostat per i prezzi delle importazioni giapponesi. Le verifiche dei dati riguardanti il 25 % circa delle importazioni giapponesi, rivelano che i prezzi medi di tali importazioni per i primi acquirenti indipendenti nella Comunità superano i prezzi dell’industria comunitaria dell’8 %-10 %. Non si tratta del risultato di un esatto raffronto tra qualità identiche, bensì piuttosto della differenza probabile ed approssimativa tra i prezzi di vendita medi di una parte delle importazioni giapponesi e i prezzi di vendita medi ottenuti dall’industria comunitaria. Su tale base, il risultato dell’analisi dei prezzi d’importazione giapponesi non è in contraddizione con la conclusione secondo la quale i prezzi del mercato comunitario sono effettivamente in ribasso; l’argomentazione è pertanto respinta.

(85)

Una delle parti interessate ha dichiarato che il volume delle importazioni taiwanesi era aumentato tra il 2003 e il 2006, contrariamente ai risultati della Commissione relativi ad una contrazione delle quote di mercato, e che i prezzi medi di tali importazioni sono aumentati meno di quanto diano ad intendere i dati della Commissione. Tale dichiarazione si basa su un’analisi dei dati Eurostat. Al riguardo va notato che sono stati utilizzati dati reali relativi al solo produttore taiwanese, in quanto egli ha pienamente collaborato all’inchiesta, come risulta dal considerando 100 del regolamento provvisorio. Tali dati verificati sono stati considerati più attendibili dei dati Eurostat, in particolare poiché anche questo produttore, durante il periodo considerato, ha venduto quantitativi notevoli di PVA classificati al codice NC ex 3905 30 00, ma non rientranti nella definizione del prodotto. La dichiarazione di tale parte interessata è, dunque, necessariamente respinta.

(86)

Un’altra parte interessata ha sostenuto, in esito all’analisi della Commissione sui prezzi all’importazione dagli Stati Uniti, che le importazioni taiwanesi avrebbero contribuito al calo dei prezzi sul mercato comunitario. Essa ha affermato che, per calcolare i prezzi di vendita medi ai primi acquirenti indipendenti, la Commissione ha rivisto verso l’alto i dati Eurostat sui prezzi delle importazioni dagli USA, che superano già i prezzi taiwanesi, al punto che tali prezzi rivisti si collocano allo stesso livello generale dei prezzi dell’industria comunitaria. Pertanto, i prezzi taiwanesi, che non necessitano di alcun adeguamento, comporterebbero una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria, contribuendo così al pregiudizio subito da quest’ultima.

(87)

Tale argomentazione è respinta. Di fatto, i prezzi delle importazioni taiwanesi indicati nei considerando 97 e 100 del regolamento provvisorio corrispondono ai prezzi cif frontiera comunitaria. Per calcolare la sottoquotazione, sono state apportate alcune correzioni a tali prezzi (dazio all’importazione, spese successive all’importazione, stadio commerciale). In questo caso, il livello d’adeguamento commerciale è stato significativo, in quanto praticamente tutte le vendite sono state realizzate tramite commercianti/distributori nella Comunità. Successivamente la sottoquotazione ha potuto essere calcolata a livello di PCN, il che ha permesso di ricavare cifre oltremodo precise che non hanno rivelato la presenza di sottoquotazioni.

(88)

Diverse parti interessate hanno dichiarato che il calo della redditività è stato causato dall’industria comunitaria stessa. Secondo loro, a causa dell’installazione di capacità di produzione supplementari nel 2004, l’industria comunitaria si è trovata a dover vendere grandi quantitativi supplementari di PVA. Tali parti hanno sostenuto che il denunziante stesso avrebbe pertanto esercitato una politica aggressiva di vendita, sottoquotando tutti gli altri fornitori di PVA, al fine di massimizzare i suoi volumi di vendita e di escludere altri concorrenti dal mercato. Ciò spiegherebbe, secondo tali parti, il ribasso dei prezzi dei PVA durante il periodo considerato. Secondo le parti interessate, i produttori cinesi non determinano i prezzi sul mercato, bensì ne seguono l’andamento prevalente.

(89)

Su tale punto l’inchiesta ha effettivamente dimostrato che gli investimenti realizzati dall’industria comunitaria per migliorare la sua capacità di produzione hanno permesso alle imprese di vendere grandi quantitativi supplementari sul mercato comunitario. Tale fatto dimostra, da un lato, che la decisione di realizzare tali investimenti è sta efficace per quanto riguarda la previsione di crescita del mercato. Il consumo di PVA sul mercato della Comunità ha avuto un’impennata nel periodo considerato, come dimostrano i considerando da 51 a 53, con conseguente incremento globale delle vendite. Inoltre, un’analisi dei dati successivi al PI (luglio 2006-settembre 2007) relativi al consumo e alle vendite comunitarie, basati su dati Eurostat e su dati forniti dalle parti sottoposte a inchiesta, ha confermato che il consumo è aumentato significativamente e che l’industria comunitaria ha visto crescere il volume delle sue vendite del 10 %.

(90)

Allo stesso tempo, tuttavia, l’inchiesta ha permesso di stabilire che un impianto di produzione di PVA doveva funzionare senza interruzione per ottimizzare il suo rendimento. Lo stesso vale per l’industria comunitaria. L’inchiesta ha rivelato che, in seguito al potenziamento delle capacità tra il 2004 e il 2006, i volumi di produzione sono considerevolmente aumentati a partire dal 2004. Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l’industria comunitaria ha argomentato che l’impianto di produzione supplementare di PVA era disponibile solo a partire dal 2005, per cui nel 2004 non si disponeva di capacità addizionali. Tuttavia l’inchiesta ha rivelato che durante il 2004 la capacità di produzione superava del 7 % quella del 2003. Nello stesso tempo l’industria comunitaria ha ridotto i suoi prezzi di vendita del 7 %; nel 2005, inoltre, anno in cui la capacità di produzione ha raggiunto il 129 % della capacità del 2003, i prezzi si sono mantenuti del 5 % al di sotto del livello del 2003, malgrado l’impennata dei costi delle materie prime, come indicato nel considerando 70 (prezzi VAM + 19 %). Nel frattempo, l’industria comunitaria aveva aumentato del 12 % i suoi volumi di vendita ai clienti indipendenti, migliorando ulteriormente le sue vendite di altri 10 punti percentuali nel 2005. In base a tali constatazioni non sembra esclusa una possibile relazione tra i prezzi di vendita dell’industria comunitaria e il quantitativo di PVA prodotti.

(91)

Due parti interessate hanno dichiarato che gli investimenti realizzati nelle capacità di produzione avevano causato l’andamento negativo dei principali indicatori finanziari, in quanto il costo di tali investimenti avrebbe pesato notevolmente sulla redditività dell’industria comunitaria. A tale riguardo, l’inchiesta ha stabilito, come risulta dal considerando 103 del regolamento provvisorio, che i costi inerenti all’espansione delle capacità di produzione hanno potuto essere identificati e che non avevano inciso negativamente sulla forte tendenza al ribasso rilevata nell’evoluzione della posizione finanziaria dell’industria comunitaria. L’affermazione secondo la quale tali costi avevano causato il forte deterioramento degli indicatori finanziari più importanti dell’industria comunitaria è pertanto respinta.

(92)

Una delle parti interessate ha dichiarato che la determinazione dei prezzi di vendita per un uso vincolato ha avuto ripercussioni negative sulle cifre relative alla redditività del denunziante. Occorre sottolineare al riguardo che le vendite di PVA a parti collegate sono state verificate a fondo. In primo luogo, tali vendite sono state esaminate separatamente dalle vendite a parti indipendenti. Esse non sono pertanto prese in considerazione negli indicatori finanziari di cui ai considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio, conformemente a quanto specificato nel considerando 84. In secondo luogo, la verifica delle vendite per un uso vincolato ha mostrato che la determinazione dei prezzi di tali vendite, che rappresentavano meno del 20 % delle vendite totali dell’industria comunitaria durante il PI, non ha avuto un impatto negativo sui risultati dichiarati per quanto riguarda le vendite di PVA dell’industria comunitaria a parti indipendenti. L’argomentazione è pertanto respinta.

(93)

Un’altra parte interessata ha sostenuto che la crisi presunta del mercato della costruzione in Germania durante i primi anni del periodo considerato era stata l’origine dell’andamento negativo dei principali indicatori finanziari dell’industria comunitaria. Tuttavia, non è stato presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale ipotesi e i dati statistici rivelano chiaramente una tendenza al rialzo del consumo di PVA e una tendenza al rialzo ancor più marcata nel consumo di PVB. L’obiezione della parte interessata è pertanto respinta.

(94)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, l’industria comunitaria ha argomentato che, concentrandosi sul 2003 e il 2004, si è trascurata l’analisi del nesso di causalità per il periodo 2004-2006. A tale proposito va osservato innanzitutto che il 2003 e il 2004 sono i primi due anni del periodo considerato e, in quanto tali, non possono quindi essere considerati «superati». Inoltre, come esposto brevemente nel considerando 91 del regolamento provvisorio, sono gli indicatori finanziari che dimostrano il pregiudizio, mentre la maggior parte degli altri indicatori rivela un andamento positivo. Data la situazione è assolutamente legittimo che l’autorità incaricata dell’inchiesta presti maggiore attenzione al periodo in cui gli indicatori sono scesi al minimo storico, ossia il 2004, anno in cui la redditività dell’industria comunitaria è calata del 62 %, il suo utile sul capitale investito dell’83 % e il suo flusso di cassa del 45 %. Infine, come risulta dai considerando da 68 a 91 della presente decisione, si ritiene che l’analisi della causalità non si limita agli anni 2003 e 2004, ma copre l’intero periodo considerato dal 2003 alla fine del PI (settembre 2006). L’argomentazione è pertanto respinta.

3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(95)

In conclusione, in seguito ad un’ulteriore analisi realizzata dopo l’invio delle osservazioni relative all’imposizione di misure provvisorie, non si può confermare che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto una grave incidenza sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tenuto conto i) della quota di mercato relativamente limitata e del leggero rialzo della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC (dall’11,3 % al 12,9 %) e delle quote di mercato molto più importanti e leggermente in crescita dell’industria comunitaria (durante il PI hanno superato del triplo le quote di mercato della RPC) e tenuto conto ii) della limitata, ma non irrilevante, sottoquotazione praticata dalle importazioni provenienti dalla RPC, si può concludere che il basso livello dei prezzi sul mercato comunitario, visto nel contesto di una crescita dei prezzi delle materie prime, concausa, a sua volta, del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria, non può essere attribuito alle importazioni in dumping provenienti dalla RPC. Non si è quindi potuto stabilire a sufficienza l’esistenza di un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, tra le importazioni in dumping provenienti dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

G.   CONCLUSIONI

(96)

Occorre pertanto chiudere il procedimento, dal momento che il margine di dumping rilevato per Taiwan è inferiore al 2 % e per quanto riguarda le importazioni originarie della RPC non si è potuto stabilire un nesso di causalità evidente tra la pratica di dumping e il pregiudizio subito,

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcoli polivinilici copolimerici (PVA) basati su una polimerizzazione omopolimera con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, è chiuso.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2007 della Commissione relativo a determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 84,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, classificabili al codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300020) originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, sono svincolati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 20083

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 47.

(3)  GU L 243 del 18.9.2007, pag. 23.