6.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone

(2008/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 aprile 1993 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per la conclusione di accordi di cooperazione doganale con alcuni dei principali partner commerciali della Comunità.

(2)

È opportuno approvare l’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in nome della Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica prevista dall’articolo 22 dell’accordo (1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



6.3.2008   

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L 62/24


ACCORDO

di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone

La COMUNITÀ EUROPEA e il GOVERNO DEL GIAPPONE (di seguito denominati «Parti contraenti»),

VISTA l’importanza delle relazioni commerciali tra il Giappone e la Comunità europea (di seguito denominata «la Comunità»), e desiderosi di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

CONVINTI che, per conseguire tale obiettivo, occorre impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l’importanza di garantire l’esatta determinazione dei dazi doganali e degli altri oneri;

PERSUASI che la cooperazione tra le loro autorità doganali può rendere più efficaci gli interventi contro tali operazioni;

RICONOSCENDO il notevole ruolo delle autorità doganali e l’importanza delle procedure doganali nel promuovere l’agevolazione degli scambi;

VISTO l’alto livello d’impegno di entrambe le parti contraenti per quanto riguarda le iniziative e la cooperazione doganali nella lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC»);

VISTA la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito denominato «CCD») sull’assistenza amministrativa reciproca del 5 dicembre 1953;

CONSIDERANDO che nel 1991 la dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone ha fornito orientamenti generali per tali relazioni e ha stabilito obiettivi procedurali per il loro ulteriore sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«normativa doganale» qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare adottata dal Giappone o dalla Comunità che disciplini l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali;

b)

«disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente» e «disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente» le disposizioni legislative o regolamentari del Giappone o le disposizioni legislative o regolamentari della Comunità, a seconda del contesto;

c)

«autorità doganale» in Giappone, il ministero delle Finanze e, nella Comunità, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità;

d)

«autorità richiedente» l’autorità doganale di una parte contraente che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo;

e)

«autorità interpellata» l’autorità doganale di una parte contraente che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo;

f)

«dati personali» tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

g)

«operazione contraria alla normativa doganale» qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

h)

«persona» una persona fisica o giuridica o un’altra entità non avente personalità giuridica costituita o organizzata in base alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente che si occupa dell’importazione, dell’esportazione o del transito di merci;

i)

«informazioni» dati, documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluse loro copie elettroniche.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio del Giappone in cui è in vigore la sua normativa doganale e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

Articolo 3

Attuazione

Il presente accordo viene attuato dalle parti contraenti conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente, nell’ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

Articolo 4

Ambito della cooperazione

1.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le questioni relative all’applicazione della normativa doganale.

2.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale attraverso le rispettive autorità doganali. In particolare, cooperano al fine di:

a)

instaurare e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni;

b)

agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;

c)

occuparsi di qualsiasi altra questione amministrativa connessa al presente accordo che possa occasionalmente richiedere la loro azione comune.

3.   Le parti contraenti si impegnano anche a collaborare attraverso le rispettive autorità doganali al fine di sviluppare attività volte ad agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali.

Articolo 5

Portata dell’assistenza

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza attraverso le loro autorità doganali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, nonché secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente accordo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.

2.   L’assistenza in materia doganale a norma del presente accordo è fornita tra le autorità doganali delle parti contraenti che sono competenti per l’applicazione dell’accordo. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente relativi alla reciproca assistenza in materia penale ai sensi degli accordi internazionali o delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente. Non contempla neppure le informazioni ottenute in base a poteri esercitati su richiesta di un’autorità giudiziaria.

3.   L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente accordo.

Articolo 6

Nesso con altri accordi internazionali

1.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri della Comunità e il Giappone, qualora le disposizioni di tali accordi risultino incompatibili con quelle del presente accordo.

3.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nel contesto del presente accordo che possa essere di interesse per la Comunità.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 7

Cooperazione per le procedure doganali

Al fine di agevolare la legittima circolazione delle merci, le autorità doganali si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali e su sistemi informatizzati, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 8

Cooperazione tecnica

Le autorità doganali possono prestarsi cooperazione tecnica e procedere a scambi di personale e di consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali e su sistemi informatizzati, con l’intento di conseguire tali obiettivi in conformità alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Discussioni in sede di organizzazioni internazionali

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la loro cooperazione in settori d’interesse comune al fine di agevolare le discussioni in tema doganale nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti come il CCD e l’OMC.

TITOLO III

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Assistenza su richiesta

1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce a questa tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale della relativa parte contraente, incluse informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

In particolare, su richiesta, l’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell’autorità richiedente, ad esempio dichiarazioni in dogana inesatte e certificati di origine, fatture o altri documenti che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati.

2.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica a quest’ultima:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, nell’ambito delle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell’autorità interpellata, fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza particolare:

a)

su persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell’autorità richiedente;

b)

su luoghi in cui delle merci sono state o potrebbero essere depositate o riunite in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell’autorità richiedente;

c)

su merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell’autorità richiedente;

d)

su mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere usati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell’autorità richiedente.

Articolo 11

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare in situazioni che potrebbero comportare un danno considerevole per l’economia, la sanità pubblica, la sicurezza pubblica o altri simili interessi vitali dell’altra parte contraente, segnatamente fornendo informazioni ottenute riguardo a:

a)

attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e possono interessare l’altra parte contraente;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci che risultano essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e

e)

mezzi di trasporto relativamente ai quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande effettuate a norma del presente accordo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

azione richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto d’indagine;

e)

esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già effettuate;

f)

elementi giuridici in questione.

3.   Le domande sono presentate in una lingua accettata sia dall’autorità interpellata che dall’autorità richiedente. Questo requisito si può anche applicare, per quanto necessario, ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali sopra indicati, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo l’autorità interpellata può disporre misure cautelative.

Articolo 13

Espletamento delle domande

1.   Per espletare le domande di assistenza l’autorità interpellata adotta, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione.

2.   Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell’autorità interpellata.

3.   Funzionari debitamente autorizzati dell’autorità richiedente possono, d’intesa con l’autorità interpellata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per ottenere negli uffici dell’autorità interpellata informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all’autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4.   Funzionari debitamente autorizzati dell’autorità richiedente possono, d’intesa con l’autorità interpellata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest’ultima.

5.   Nel caso che la domanda non possa essere espletata, ciò viene prontamente notificato all’autorità richiedente insieme alle motivazioni. Queste possono essere accompagnate dalle pertinenti informazioni che l’autorità interpellata ritiene possano essere utili all’autorità richiedente.

6.   L’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima e quando lo reputa opportuno, il momento e il luogo dell’azione che intende adottare in risposta alla domanda di assistenza affinché tale azione possa essere coordinata.

Articolo 14

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L’autorità interpellata comunica per iscritto all’autorità richiedente i risultati delle indagini insieme ai documenti o ad altri elementi pertinenti.

2.   Tale informazione può essere fornita per via elettronica.

Articolo 15

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.   Le parti contraenti possono rifiutarsi o astenersi dal prestare assistenza, come pure subordinarla a talune condizioni o requisiti, nei casi in cui la parte contraente dell’autorità interpellata ritenga che l’assistenza ai sensi del presente accordo violerebbe la sovranità di uno Stato membro della Comunità o del Giappone, oppure l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali come nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

In particolare, ciascuna parte contraente può limitare le informazioni che comunica all’altra parte contraente quando quest’ultima non è in grado di fornire la garanzia richiesta dalla prima parte contraente per quanto riguarda la riservatezza o la limitazione dei fini per i quali saranno utilizzate le informazioni.

2.   L’autorità interpellata può astenersi dal prestare assistenza se ritiene che questa intralci un’indagine in corso, comprese le indagini dei competenti organi di esecuzione della legge, un procedimento penale, civile o amministrativo. In tal caso l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 16

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Qualsiasi informazione comunicata in qualsivoglia forma ai sensi del presente accordo è considerata di natura riservata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente, e beneficia della protezione concessa a informazioni simili a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell’autorità doganale che l’ha ricevuta e delle corrispondenti disposizioni che si applicano alle autorità comunitarie, a meno che la parte contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.

2.   I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni più rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione.

Le parti contraenti si comunicano informazioni relative alle loro disposizioni legislative o regolamentari, comprese eventualmente le disposizioni vigenti negli Stati membri della Comunità.

3.   Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità doganale che le ha fornite. In tal caso l’utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4.   Il paragrafo 3 non osta all’uso di informazioni ottenute in conformità al presente accordo come elementi di prova in procedimenti amministrativi successivamente avviati in relazione a operazioni contrarie alla normativa doganale. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti amministrativi, possono utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute conformemente alle disposizioni del presente accordo. L’autorità doganale che ha fornito tali informazioni è informata di detto uso.

5.   Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo, se non altrimenti notificato dall’autorità doganale che fornisce le informazioni, l’autorità doganale che le riceve può fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente accordo ai competenti organi di esecuzione della legge della propria parte contraente. Tali organi possono usare le informazioni soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale e sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente accordo.

6.   Il presente articolo non preclude l’uso o la divulgazione di informazioni nella misura in cui ciò sia prescritto dalle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell’autorità doganale che riceve le informazioni. Ogniqualvolta possibile, detta autorità doganale notifica preventivamente tale divulgazione all’autorità doganale che ha fornito le informazioni.

Ogniqualvolta opportuno, la parte contraente che riceve le informazioni adotta, salvo diverso accordo della parte contraente che ha fornito le informazioni, tutte le misure disponibili a norma delle proprie pertinenti disposizioni legislative o regolamentari per mantenere la riservatezza delle informazioni e per proteggere i dati personali per quanto riguarda le richieste di terzi o di altre autorità di divulgare le informazioni in questione.

Articolo 17

Procedimenti penali

Le informazioni fornite dall’autorità doganale di una parte contraente all’autorità doganale dell’altra parte contraente ai sensi del presente accordo non vengono usate da quest’ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.

Articolo 18

Spese di assistenza

1.   Le spese sostenute per l’attuazione del presente accordo sono a carico delle rispettive parti contraenti.

2.   Se durante l’espletamento di una domanda risulta che il completamento dell’espletamento della domanda comporta spese straordinarie, le autorità doganali si consultano per determinare le modalità e condizioni in base alle quali può proseguire l’espletamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Intestazioni

Le intestazioni dei titoli e degli articoli del presente accordo sono inserite soltanto per comodità di riferimento e non pregiudicano l’interpretazione dell’accordo stesso.

Articolo 20

Consultazioni

Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione reciproca tra le parti contraenti.

Articolo 21

Comitato misto di cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato misto di cooperazione doganale, composto da funzionari del ministero delle Finanze e del ministero degli Affari esteri del Giappone e da funzionari della Comunità europea responsabili delle questioni doganali. Altri funzionari di entrambe le parti contraenti aventi la necessaria competenza nelle questioni da discutere possono essere interpellati ad hoc. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2.   Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l’altro a:

a)

assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;

b)

prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale, conformemente agli obiettivi del presente accordo;

c)

scambiare pareri su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse;

d)

raccomandare soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo;

e)

adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.

2.   Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.

3.   Ciascuna parte contraente può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte. In tal caso, l’accordo si estingue tre mesi dopo la data della notifica. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell’estinzione vengono espletate conformemente alle disposizioni del medesimo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, le versioni inglese e giapponese prevalgono sulle altre versioni linguistiche.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì trenta gennaio 2008.

Per la Comunità europea

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Per il Governo del Giappone

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