5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/192/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica orientale dell’Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/848/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 330 del 28.11.2006, pag. 18.