5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/189/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità conformemente alla decisione 2006/357/CE (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 134 del 20.5.2006, pag. 23.