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5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/189/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
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(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
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(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità conformemente alla decisione 2006/357/CE (2). |
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(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).