27.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

che stabilisce alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e deroghe alla decisione 2006/696/CE

[notificata con il numero C(2008) 679]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno possa venir introdotto nella Comunità attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di alcuni altri volatili e dei prodotti da essi derivati.

(2)

Israele ha notificato alla Commissione l’insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1. Israele ha adottato le misure necessarie dandone comunicazione alla Commissione.

(3)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3) detta le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di tali prodotti. Considerate le informazioni fornite da Israele e il livello di lotta alla malattia, è opportuno stabilire misure applicabili a parti di detto paese terzo in base alla situazione epidemiologica, nonché una deroga temporanea alle condizioni di cui alla decisione 2006/696/CE.

(4)

In ragione della minaccia che il rischio di introduzione dell’influenza aviaria nella Comunità rappresenta per la salute animale, è opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalla parte del territorio di Israele interessata.

(5)

Tenuto conto del rischio per la salute animale, è opportuno anche sospendere le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti provenienti dalla parte del territorio di Israele interessata: carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti dai volatili.

(6)

Tenuto conto del periodo di incubazione dell’influenza aviaria, alcuni prodotti ottenuti dal pollame, dai ratiti e dalla selvaggina da penna selvatica e di allevamento macellati o cacciati prima del 12 dicembre 2007, provenienti da tutto il territorio di Israele, devono continuare ad essere autorizzati.

(7)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (4) stabilisce nell’allegato II, parte 4, trattamenti specifici per tali importazioni. Di conseguenza è opportuno che continuino ad essere autorizzate le importazioni di prodotti a base di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento originari di Israele che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti in grado di inattivare l’agente patogeno dell’influenza aviaria.

(8)

È opportuno limitare il periodo di applicazione delle misure stabilite dalla presente decisione. Di conseguenza, tenuto conto del tempo necessario per concludere in via definitiva che il focolaio è sotto controllo, è opportuno che queste misure non siano più applicate al pollame importato successivamente al 2 aprile 2008 e ai prodotti ottenuti dopo tale data.

(9)

Tuttavia Israele, per poter firmare i certificati veterinari per le importazioni nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame, deve, a norma delle decisioni 93/342/CEE (5) e 94/438/CE (6) della Commissione, essere indenne dall’influenza aviaria ad alta patogenicità da almeno sei mesi qualora si attui una politica di eradicazione dell’infezione e non sia stata eseguita la vaccinazione di emergenza.

(10)

Israele potrà nuovamente certificare di essere un paese indenne dall’influenza aviaria a norma delle decisioni 93/342/CEE e 94/438/CE nel momento in cui recupererà il suo status precedente. Tenuto conto, però, che le misure applicate da Israele possono essere considerate equivalenti alle misure comunitarie, a decorrere dal 3 aprile 2008 è opportuno autorizzare le importazioni provenienti da tutto il territorio di detto stato terzo, fatte salve alcune specifiche prescrizioni in materia di certificazione.

(11)

Dal 3 aprile 2008 fino al termine di applicazione della presente decisione occorre, tuttavia, che il certificato rechi l’indicazione che i prodotti sono importati nel rispetto della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga all’Articolo 5 della decisione 2006/696/CE

In deroga all’articolo 5 della decisione 2006/696/CE, alle importazioni provenienti da Israele si applicano le voci della seguente tabella e non quelle della tabella di cui all’allegato I, parte 1, della suddetta decisione.

IL — Israele

IL-0

Tutto il territorio di Israele

 

 

 

IL-1

L’area di Israele al di fuori dei seguenti confini:

a ovest, il Mediterraneo,

a sud, l’highway 65,

a nord, l’highway 70 (Milek Valley),

a est, il tracciato della highway 6 in costruzione lungo il crinale ovest del Monte Carmel.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

 

 

IL-2

L’area di Israele all’interno dei seguenti confini:

a ovest, il Mediterraneo,

a sud, l’highway 65,

a nord, l’highway 70 (Milek Valley),

a est, il tracciato della highway 6 in costruzione lungo il crinale ovest del Monte Carmel.

 

 

 

Articolo 2

Deroga all’Articolo 15 della decisione 2006/696/CE

In deroga all’articolo 15 della decisione 2006/696/CE, alle importazioni provenienti da Israele si applicano le voci della seguente tabella e non quelle della tabella di cui all’allegato II, parte 1, della suddetta decisione.

IL — Israele

IL-0

Tutto il territorio di Israele

 

 

 

IL-1

L’area di Israele al di fuori dei seguenti confini:

a ovest, il Mediterraneo,

a sud, l’highway 65,

a nord, l’highway 70 (Milek Valley),

a est, il tracciato della highway 6 in costruzione lungo il crinale ovest del Monte Carmel.

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

IL-2

L’area di Israele all’interno dei seguenti confini:

a ovest, il Mediterraneo,

a sud, l’highway 65,

a nord, l’highway 70 (Milek Valley),

a est, il tracciato della highway 6 in costruzione lungo il crinale ovest del Monte Carmel.

 

 

 

Articolo 3

Sospensione di alcune importazioni da Israele

Gli Stati membri sospendono le importazioni da Israele dei seguenti prodotti:

a)

pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’articolo 1;

b)

i seguenti prodotti ottenuti prima del 2 aprile 2008 e provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’articolo 2:

i)

carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento;

ii)

carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i);

iii)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento.

Articolo 4

Deroghe all’articolo 3, lettera b), della presente decisione

In deroga all’articolo 3 lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 3, lettera b), punti i), ii) e iii), ottenuti da volatili macellati o cacciati prima del 12 dicembre 2007.

I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite di questi prodotti recano una delle seguenti diciture a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (7), oppure preparazioni a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (7), oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (7) ottenuti da volatili macellati o cacciati prima del 12 dicembre 2007 in conformità dell’articolo 4 della decisione 2008/161/CE della Commissione.

Articolo 5

Deroghe all’Articolo 3, lettera b), punto ii), della presente decisione

In deroga all’articolo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento purché detti prodotti siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE.

Il trattamento specifico applicato conformemente al primo comma del presente articolo è certificato mediante l’aggiunta della seguente dicitura:

a)

al punto II.1.1, colonna B, della voce «Attestato sanitario» del certificato sanitario e di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2008/161/CE della Commissione»;

b)

alla voce «tipo di trattamento» del punto I.28 del certificato veterinario per il transito e/o il deposito redatto secondo il modello di cui all’allegato IV della decisione 2007/777/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2008/161/CE della Commissione».

Articolo 6

Prescrizioni in materia di certificazione

A decorrere dal 3 aprile 2008 le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’articolo 3 sono consentite da tutto il territorio di Israele, fatta salva l’apposizione sui certificati veterinari che accompagnano le partite di questi prodotti della seguente dicitura:

«Partita conforme alla decisione 2008/161/CE della Commissione.»

Articolo 7

Rispetto della decisione

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Termini di applicazione

La presente decisione si applica fino al 2 luglio 2008.

Gli articoli da 1 a 5 si applicano, però, fino al 2 aprile 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(4)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(5)  GU L 137 dell’8.6.1993, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE.

(6)  GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35.

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.