22.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 38/2006 (ex N 93/2005) — Regime di aiuto per il miglioramento dell’industria dei prodotti della pesca attuato nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5397]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 14,

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito in merito ad aiuti illegali concessi dallo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland. Con lettere del 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni al Regno Unito in merito ai suddetti aiuti. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 13 settembre 2006 la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in merito con lettere del 16 ottobre 2006 e 30 gennaio 2007.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 novembre 2006 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(4)

Lo Shetland Islands Council ha erogato aiuti al settore della pesca nell’ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (Aiuto all’industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (Aiuto all’industria dell’acquacoltura), che consistevano di diversi tipi di regimi di aiuto, uno dei quali era il cosiddetto «Regime di aiuto per il miglioramento dell’industria dei prodotti della pesca».

(5)

Nell’ambito del regime in questione (il «regime»), potevano essere concessi aiuti destinati all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la trasformazione e per la costruzione, il miglioramento o l’ampliamento di stabilimenti per la lavorazione del pesce. Le riparazioni di macchinari o di fabbricati non potevano beneficiare degli aiuti. Le attrezzature di seconda mano potevano essere prese in considerazione ai fini di un aiuto solo in circostanze speciali e dovevano essere sottoposte a verifica da parte di un ingegnere indipendente che ne certificasse la piena efficienza.

(6)

L’aiuto veniva concesso fino ad un massimale del 20 % dei costi ammissibili, per un importo massimo di 20 000 GBP per aziende con un fatturato inferiore a 1 000 000 GBP; 25 000 GBP per aziende con un fatturato compreso fra 1 000 000 e 3 000 000 GBP; e 30 000 GBP per aziende con un fatturato superiore a 3 000 000 GBP.

(7)

Dal 13 agosto 1993 fino al 15 dicembre 2004, sono stati erogati aiuti nell’ambito del regime in oggetto a favore di Shetland Fish Products Limited, società produttrice di farina e olio di pesce, non destinati al consumo umano. Alla società in questione sono stati erogati i seguenti importi:

a)

il 13 agosto 1997, sono state erogate 24 800 GBP come contributo all’acquisto di un impianto separatore Alfa Laval; tale attrezzatura serve a separare l’olio di pesce dal liquido cotto della pressa;

b)

il 3 settembre 1998, sono state erogate 1 592 GBP come contributo per il parziale rivestimento dell’edificio dello stabilimento; tale intervento rientrava tra i miglioramenti destinati a rendere lo stabilimento conforme ai requisiti in materia di emissioni di aria viziata;

c)

il 7 gennaio 1999 sono state erogate 3 600 GBP come contributo all’acquisto di una nuova vite di alimentazione per le vasche ittiche dello stabilimento;

d)

il 25 febbraio 1999 sono state erogate 9 479 GBP come contributo all’acquisto di un nuovo sistema di drenaggio per ridurre il quantitativo di acqua in eccesso che entra nelle vasche di stoccaggio del pesce;

e)

il 10 dicembre 1999 sono state erogate 19 480 GBP come contributo per la sostituzione dei decantatori all’interno dello stabilimento, migliorando in tal modo la produzione e l’efficienza;

f)

il 19 gennaio 2001 sono state erogate 14 949,86 GBP come contributo per l’installazione di un sistema a vapore istantaneo diretto a migliorare l’efficienza energetica all’interno dello stabilimento e la produzione; e

j)

il 15 dicembre 2004 sono state erogate 19 700 GBP come contributo all’acquisto di una gru per lo scarico del pesce per consentire allo stabilimento di scaricare da navi più grandi, migliorare l’affidabilità e aumentare la disponibilità delle scorte.

(8)

Nella sua decisione di avviare il procedimento la Commissione ha ritenuto che le condizioni previste dal regime e la maggior parte degli aiuti concessi fossero compatibili con il mercato comune, in quanto conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (4) e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (5), applicabili nei vari momenti in cui sono stati concessi gli aiuti in oggetto.

(9)

La Commissione, tuttavia, nutre seri dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune dell’aiuto erogato a Shetland Fish Products Limited, in quanto tale aiuto era diretto ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, il che non era consentito dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999.

III.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(10)

Nella sua risposta, in data 16 ottobre 2006, il Regno Unito ha trasmesso ulteriori informazioni in merito agli aiuti erogati a Shetland Fish Products Limited.

(11)

Esso ha confermato che l’aiuto erogato a tale società non può essere considerato conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999. Il Regno Unito ha dichiarato che i responsabili del suddetto regime, al momento in cui le sovvenzioni sono state autorizzate, ignoravano che gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, fossero vietati dai suddetti regolamenti.

(12)

Il Regno Unito ha osservato, tuttavia, che almeno uno degli investimenti che sono stati effettuati, vale a dire la sovvenzione di 1 592 GBP del 3 settembre 1998, riguardava miglioramenti ambientali, vale a dire il rivestimento di uno dei fabbricati della società, con lo scopo di «sigillare» l’edificio e in questo modo ridurre le emissioni di aria viziata. Secondo il Regno Unito tale aiuto poteva essere considerato compatibile con il punto 2.0, lettera b), dell’allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93.

(13)

Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, qualora la Commissione adottasse una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati precedentemente al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l’acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (6) e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, sugli investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (7), nelle quali si dichiarava che, fino al 3 giugno 2003, lo Shetland Islands Council aveva ritenuto legittimamente che i fondi utilizzati per erogare l’aiuto in questione fossero fondi privati piuttosto che fondi pubblici.

IV.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(14)

È necessario stabilire anzitutto se la misura in questione possa essere considerata un aiuto di Stato e, in tal caso, se essa sia compatibile con il mercato comune.

(15)

L’aiuto è stato erogato ad una impresa attiva nel settore dei prodotti della pesca e, pertanto, è di natura selettiva. L’aiuto è stato erogato dallo Shetland Islands Council tramite risorse statali a favore di Shetland Fish Products Limited, che opera in diretta concorrenza con altre imprese dello stesso settore, sia all’interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Pertanto l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(16)

Secondo il Regno Unito, i due regimi generali di aiuto sono stati applicati prima dell’adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea. In ogni caso, poiché mancava la documentazione pertinente, il Regno Unito non è stato in grado di fornire la prova che le misure di aiuto in questione fossero già in vigore prima che il Regno Unito entrasse nella Comunità. Inoltre, il Regno Unito ha confermato che i regimi di aiuto sono stati modificati nel corso degli anni e che tali modifiche non sono mai state comunicate alla Commissione, come invece prevede l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3). Di conseguenza, tali misure devono essere considerate nuovi aiuti.

(17)

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, non stabilisce un termine per l’esame dell’«aiuto illegale», secondo la definizione dell’articolo 1, lettera f), vale a dire un aiuto erogato prima che la Commissione sia in grado di raggiungere una conclusione in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, a norma dell’articolo 15 del suddetto regolamento, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero dell’aiuto sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni, che inizia a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso al beneficiario e che può essere interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non sia necessario in questo caso esaminare l’aiuto che rientra nel periodo limite, vale a dire l’aiuto concesso più di dieci anni prima di qualsiasi misura presa dalla Commissione al riguardo.

(18)

La Commissione ritiene che in questo caso il periodo limite sia stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Di conseguenza, il periodo limite si applica agli aiuti erogati ai beneficiari prima del 24 agosto 1994. La valutazione della Commissione si limita quindi agli aiuti concessi con le decisioni prese in data successiva al 24 agosto 1994.

(19)

Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato al settore della pesca, un aiuto è considerato compatibile con il mercato comune se è conforme alle condizioni previste negli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (8) del 2004 («orientamenti del 2004»). Ai sensi del secondo paragrafo del punto 5.3 dei suddetti orientamenti: «Gli “aiuti illegali” ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’atto amministrativo che istituisce l’aiuto di Stato». L’aiuto, quindi, deve essere esaminato sulla base della sua compatibilità con le Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (9) del 1997 («linee direttrici del 1997») e delle Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (10) del 2001 («linee direttrici del 2001»).

(20)

Ai sensi del punto 2.3 delle linee direttrici del 1997 e del 2001, gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste rispettivamente dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 e almeno altrettanto rigorose e se la somma degli aiuti di Stato non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie stabilito nell’allegato IV dei suddetti regolamenti.

(21)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3699/93 e del punto 2.4 dell’allegato III del medesimo e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e del punto 2.4 dell’allegato III del medesimo, gli investimenti ammissibili devono riguardare, in particolare, la costruzione e l’acquisto di edifici ed impianti, l’acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per lo sbarco e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finale e l’applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare la competitività.

(22)

Secondo le suddette disposizioni, non possono beneficiare dell’aiuto gli investimenti che riguardano i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano, ad eccezione degli investimenti esclusivamente finalizzati al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli scarti della pesca e dell’acquacoltura.

(23)

Il Regno Unito ha confermato che tutti gli aiuti concessi a Shetland Fish Products Limited riguardavano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano. L’aiuto, pertanto, non è conforme alle disposizioni menzionate al considerando 22 e di conseguenza alle condizioni delle linee direttrici del 1997 e del 2001 ed è quindi incompatibile con il mercato comune.

(24)

Il Regno Unito ha tuttavia dichiarato che la sovvenzione di 1 592 GBP del 3 settembre 1998 riguardava aiuti per investimenti connessi a miglioramenti ambientali, che sarebbero quindi compatibili con il punto 2.0, lettera b), dell’allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93.

(25)

Secondo il punto 2.0, lettera b) dell’allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93, in tutti i settori di cui al titolo III sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all’ambiente. Uno dei settori del titolo III è «la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura» (punto 2.4 del suddetto titolo). L’aiuto agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione, anche se riguardava una impresa attiva nella trasformazione e commercializzazione di prodotti non destinati al consumo umano, poteva quindi essere considerato compatibile se l’investimento era diretto a ridurre l’inquinamento dell’ambiente.

(26)

L’aiuto è stato concesso per contribuire al rivestimento di uno dei fabbricati della società, allo scopo di «sigillare» l’edificio e quindi ridurre le emissioni di aria viziata. La Commissione ritiene che questo tipo di aiuto possa considerarsi compatibile con il punto 2.0, lettera b), dell’allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93 e che questa particolare sovvenzione di 1 592 GBP sia quindi compatibile con il mercato comune.

(27)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, quando vengono prese decisioni negative nel caso di aiuti illegali, la Commissione deve imporre allo Stato membro in questione di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto presso il beneficiario.

(28)

Il Regno Unito ha eccepito che la Commissione non deve chiedere il recupero dell’aiuto quando ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle aspettative legittime e afferma che tale principio si applicherebbe nel caso di specie.

(29)

I fondi utilizzati per il finanziamento del regime sono gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti oggetto delle decisioni negative prese dalla Commissione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, menzionate al considerando 13. Nei casi suddetti la Commissione ha ritenuto che i fondi dovessero essere considerati risorse statali ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Al tempo stesso, la Commissione ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione, si erano create, da parte delle autorità delle Shetland e degli organi interessati, aspettative legittime riguardo alla natura privata dei fondi in questione, dovute al concorrere di diversi elementi concomitanti, il che rendeva impossibile il recupero dell’aiuto di Stato incompatibile.

(30)

La Commissione ritiene, tuttavia, che in questo caso gli elementi presi in considerazione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE non possano applicarsi con le stesse modalità e che non si siano create delle aspettative legittime. La Commissione osserva, in particolare, che le azioni e le dichiarazioni del Regno Unito dimostrano chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità responsabili erano convinte che il regime fosse di fatto un regime di aiuti di Stato e che ad esso si applicassero le norme sugli aiuti di Stato.

(31)

La Commissione arriva a tale conclusione osservando che, a differenza degli aiuti oggetto delle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuti e riguarda sovvenzioni dirette a pescatori, concesse direttamente dallo Shetland Islands Council. Inoltre, le circostanze specifiche di questo caso indicano chiaramente che il Regno Unito considerava applicabili le norme sugli aiuti di Stato, in quanto le spese relative a questo regime sono sempre state incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato del Regno Unito trasmesse alla Commissione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Infatti, rispondendo alle domande poste dalla Commissione, le autorità del Regno Unito nella lettera del 10 dicembre 2004 hanno dichiarato che: «i pagamenti sostenuti nell’ambito dei regimi di aiuto per molti anni sono stati inclusi nell’Annual State Aid Inventory e trasmessi annualmente alla Commissione, come d’obbligo» e nella lettera del 6 aprile 2005 hanno affermato che: «Le autorità, per molti anni, hanno agito in buona fede e nella convinzione che i regimi di aiuto fossero conformi agli orientamenti sugli aiuti di Stato».

(32)

Per quanto riguarda tali affermazioni e le circostanze del caso, la Commissione ritiene che richiedere il recupero dell’aiuto non possa essere considerato in contraddizione con un principio generale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione considera che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l’aiuto dal beneficiario del regime, fatti salvi i casi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 857/2007, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dei prodotti della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (11).

(33)

A questo riguardo, va osservato che, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, allo scopo di assicurare che venga ripristinata una effettiva concorrenza, il recupero deve includere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12).

(34)

La Commissione chiederà al Regno Unito di rinviarle il questionario allegato relativo alla situazione attuale della procedura di recupero.

V.   CONCLUSIONI

(35)

Alla luce della valutazione effettuata nella sezione IV, la Commissione ritiene che il Regno Unito, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, abbia concesso illegalmente un aiuto a Shetland Fish Products Limited, nell’ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell’industria dei prodotti della pesca.

(36)

La Commissione ritiene che tale misura di aiuto non sia compatibile con il mercato comune con riguardo agli aiuti erogati il 13 agosto 1997, il 7 gennaio 1999, il 25 febbraio 1999, il 10 dicembre 1999, il 19 gennaio 2001 e il 15 dicembre 2004, per un totale di 92 009 GBP.

(37)

L’aiuto erogato il 3 settembre 1998, per un totale di 1 592 GBP, è considerato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto concesso a Shetland Fish Products nell’ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell’industria dei prodotti della pesca è compatibile con il mercato comune, per quanto riguarda l’importo di 1 592 GBP, erogato il 3 settembre 1998.

2.   L’aiuto concesso a Shetland Fish Products nell’ambito del regime di aiuto per il miglioramento dell’industria dei prodotti della pesca è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda l’importo di 92 007 GBP, erogato il 13 agosto 1997, il 7 gennaio 1999, il 25 febbraio 1999, il 10 dicembre 1999, il 19 gennaio 2001 e il 15 dicembre 2004.

Articolo 2

L’aiuto individuale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituisce un aiuto se soddisfa le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito procede al recupero, presso il beneficiario, dell’aiuto incompatibile erogato nell’ambito del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2, diverso da quello di cui all’articolo 2.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto concesso nell’ambito del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito assicura l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario che non soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché

c)

i documenti che attestano che al beneficiario è stato ordinato di restituire l’aiuto.

2.   Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto erogato nell’ambito del regime di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 289 del 28.11.2006, pag. 10.

(3)  GU C 289 del 28.11.2006, pag. 10.

(4)  GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7).

(5)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(6)  GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

(7)  GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

(8)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(9)  GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(10)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(11)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(12)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 30.12.2006).