21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2008/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, (in seguito denominato «l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

(2)

Un protocollo recante modifica dell’accordo per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

(4)

Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1.   È approvato, a nome della Comunità, il protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

Il testo del protocollo (2) è accluso alla presente decisione.

2.   Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere espresso il 5 luglio 2005 (GU C 157 E del 6 luglio 2006, pag. 53).

(2)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.



21.2.2008   

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L 46/38


PROTOCOLLO

recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli «Stati membri» rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o maggio 2004,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (in appresso «l’accordo»).

Articolo 2

I testi dell’accordo in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo medesimo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto a Pechino, addì cinque settembre duemilacinque, in duplice esemplare, in lingua ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

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