22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2008

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Germania nel contesto delle misure di emergenza contro l’influenza aviaria adottate nel 2003

[notificata con il numero C(2008) 144]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 sono stati registrati in Germania focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione della malattia e di contribuire quanto prima alla sua eradicazione, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito delle misure di emergenza adottate contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

La decisione 2004/51/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003 (2) ha concesso un aiuto finanziario della Comunità alla Germania per le spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate contro detta influenza nel 2003.

(4)

Conformemente alla stessa decisione è stata versata una prima quota di 135 000 EUR.

(5)

La decisione stabilisce che il saldo del contributo finanziario venga fissato sulla base della dichiarazione presentata dalla Germania il 25 febbraio 2004, dei documenti giustificativi delle spese citate nella dichiarazione e dei risultati dei controlli in loco realizzati dalla Commissione. L’importo indicato nella dichiarazione relativa alle spese del 2003 era di 514 392,42 EUR, ma il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % delle spese rimborsabili.

(6)

Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003.

(7)

L’esito dei risultati dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e alle condizioni per la concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8)

Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo della spese rimborsabili sono stati comunicati alla Germania con lettera del 21 novembre 2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2003, concesso conformemente alla decisione 2004/51/CE, è fissato a 239 196,53 EUR.

Poiché una prima quota di 135 000 EUR è già stata versata in applicazione della decisione 2004/51/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 104 196,53 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 60.