18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all’esclusione di taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo di linee affittate

[notificata con il numero C(2007) 6635]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro») (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/548/CE del 24 luglio 2003 relativa all’insieme minimo di linee affittate e relative caratteristiche armonizzate nonché alle norme correlate di cui all’articolo 18 della direttiva «servizio universale» (3). L’insieme minimo comprendeva due tipi di linee affittate analogiche e tre tipi di linee affittate digitali con velocità fino a 2 048 kbit/s.

(2)

A causa del passaggio sempre più massiccio a nuove architetture di rete, le linee affittate di tipo analogico hanno perso importanza dal punto di vista tecnico. La domanda di linee affittate digitali, che riguarda sempre più connessioni di velocità superiore a 2 048 kbit/s, è soddisfatta dal mercato. Dalla consultazione pubblica è emerso che gli Stati membri, le associazioni del settore e le parti interessate sono decisamente favorevoli all’esclusione di questi cinque tipi di linee affittate dall’attuale insieme minimo.

(3)

L’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva servizio universale conferisce alla Commissione la facoltà di escludere taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2003/548/CE è soppresso l’elenco intitolato «Definizione dell’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(3)  GU L 186 del 25.7.2003, pag. 43.