18.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

che autorizza l'acidificazione di mosti e vini prodotti nella zona viticola B dell'Austria per la campagna 2007/2008

[notificata con il numero C(2007) 5615]

(il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le eccezionali condizioni climatiche riscontrate nel periodo di maturazione dell'uva nella zona viticola B dell'Austria hanno causato una diminuzione significativa e irreversibile dell'acidità delle uve e dei mosti. Le particolari condizioni climatiche osservate durante l'estate 2007 sul territorio austriaco sono simili a quelle che si riscontrano normalmente in zone viticole molto più meridionali.

(2)

Il livello di acidità totale delle uve raccolte a maturazione nelle regioni interessate è anormalmente basso ed incompatibile con una buona vinificazione e conservazione dei vini.

(3)

È quindi opportuno permettere all'Austria di autorizzare l'acidificazione dei mosti e dei vini della vendemmia 2007 prodotti nella zona B secondo le condizioni previste nell'allegato V, sezione E, punti 2, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato V, sezione E, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'Austria può autorizzare l'acidificazione dei mosti e vini della vendemmia 2007 prodotti nella zona viticola B secondo le condizioni previste nella sezione E, punti 2, 3 e 7 del summenzionato allegato.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).