16.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2007) 6554]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/52/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso. |
(2) |
Con la decisione 2004/452/CE la Commissione (3) ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
(3) |
La Rady School of Management dell'University of California, San Diego, Stati Uniti d'America, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte ed è quindi opportuno inserirla nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 831/2002. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).
(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/678/CE (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 22).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI
Banca centrale europea
Banca centrale spagnola
Banca centrale italiana
University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d'America
Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America
Banca centrale tedesca
Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea
Università di Tel Aviv (Israele)
Banca mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d'America
The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d'America
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada
University of Illinois di Chicago (UIC), Chicago, USA
Rady School of Management dell'University of California, San Diego, USA»