15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica la decisione 2004/407/CE recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 6487]

(I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2008/48/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento.

(2)

La decisione 2004/407/CE della Commissione (2), in deroga a tale divieto ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, dispone che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito siano autorizzati ad importare gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del suddetto regolamento.

(3)

La Francia ha informato la Commissione del fatto che lo stabilimento della Kodak di Châlon-sur-Saône non importa più gelatina fotografica dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America in conformità della decisione 2004/407/CE.

(4)

Inoltre, il formato del modello di certificato veterinario di cui alla decisione 2004/407/CE deve essere adattato al sistema informatico veterinario integrato (TRACES), introdotto dalla decisione 2004/292/CE (3) della Commissione.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2004/407/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/407/CE della Commissione è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica

In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

3)

gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 13).

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/311/CE (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 40).

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).


ALLEGATO

Gli allegati I e III sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI

Paese terzo di origine

Impianti di origine

Stato membro di destinazione

Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata

Stabilimenti fotografici riconosciuti

Giappone

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024 Giappone

Jellie Co. Ltd

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku

Sendai-city, Miyagi

982 Giappone

NIPPI Inc. Gelatin

Division

1 Yumizawa-Cho

Fujinomiya City Shizuoka

418-0073 Giappone

Paesi Bassi

Rotterdam

Fuji Photo Film BV Tilburg

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581-0024, Giappone

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive

Harrow, MIDDX

HA4 4TY

USA

Eastman Gelatine

Corporation, 227

Washington Street

Peabody

MA

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal

Industrial Road

Sergeant Bluff

Iowa

51054 USA

Lussemburgo

Anversa

Zaventem

Lussemburgo

DuPont Teijin

Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Lussemburgo

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive

Harrow, MIDDX

HA4 4TY»;

2)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

MODELLO DEI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI GELATINA PER USO TECNICO DA UTILIZZARE NELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

Osservazioni

a)

I certificati veterinari per l’importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell’industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all’allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.

b)

L’originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di altre lingue accompagnate, se necessario, da una traduzione ufficiale.

d)

Se, per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l’apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e)

Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)” e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall’autorità competente.

f)

L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

g)

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell’UE fino all’arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

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