22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione (3), prevede la totale liberalizzazione degli scambi reciproci di formaggi a decorrere dal 1o giugno 2007, al termine di un processo di transizione di cinque anni. |
(2) |
Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (4), modificato dal regolamento (CE) n. 487/2007 (5), non prevedeva più contingenti d’importazione né dazi all’importazione per i formaggi provenienti dalla Svizzera. In tale contesto e tenuto conto della flessibilità per quanto riguarda il requisito di presentazione di un titolo d’importazione, introdotto dall’articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (6), è opportuno abolire l’obbligo di presentazione di un titolo d’importazione per tutti i formaggi importati in provenienza dalla Svizzera. |
(3) |
L’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che le importazioni di prodotti lattiero-caseari siano gestite in base al principio del «primo arrivato, primo servito», a norma degli articoli 308 bis-308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (7). Questo sistema di gestione e le sue procedure rendono superfluo l’utilizzo di titoli d’importazione; occorre pertanto abolire l’obbligo di presentazione di questi ultimi. |
(4) |
Alcuni titoli relativi ai formaggi provenienti dalla Svizzera ed alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nell’ambito dei contingenti gestiti secondo il metodo del «primo arrivato, primo servito», di cui al capo I bis del regolamento (CE) n. 2535/2001, saranno ancora validi dopo il 1o gennaio 2008. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione depositata. Poiché a decorrere da tale data queste importazioni possono essere effettuate senza titolo e senza i relativi oneri finanziari, occorre consentire agli importatori, titolari di tali titoli non interamente utilizzati alla suddetta data, di chiedere e di ottenere lo svincolo delle cauzioni depositate. |
(5) |
L’accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, relativo alla modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nel calendario delle concessioni CXL allegato al GATT 1994 (8), approvato dalla decisione 2007/867/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007 (9), prevede alcune modifiche del contingente tariffario applicabile al burro previsto nel calendario delle concessioni CXL delle Comunità europee, stabilito nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. Occorre pertanto adeguare l’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(6) |
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevedono un meccanismo molto complesso ed una laboriosa procedura di verifica del requisito relativo al tenore di materia grassa sia in Nuova Zelanda sia nella Comunità. La descrizione del contingente, di recente adozione, che fa passare il tenore di materia grassa dall’80-82 % all’80-85 %, consente una semplificazione delle procedure di controllo, segnatamente l’eliminazione dell’interpretazione dei risultati del controllo del tenore di materia grassa basato sulla deviazione standard caratteristica del processo. Tale semplificazione consiste altresì in una sensibile riduzione degli oneri e dei costi amministrativi sostenuti da entrambe le parti e facilita l’accesso al contingente per gli esportatori e gli importatori. |
(7) |
L’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede che l’organismo emittente in Nuova Zelanda rilasci il certificato IMA 1 prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente. Il burro dell’anno contingentale 2008 può essere spedito dalla Nuova Zelanda a decorrere dal novembre 2007. Poiché è impossibile applicare le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001, modificate dal presente regolamento, a tali spedizioni, e poiché la loro corretta applicazione richiede molto tempo, è opportuno non applicare le disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001 durante il periodo compreso fra il 1o novembre 2007 e il 31 gennaio 2008. |
(8) |
Contemporaneamente, è opportuno aggiornare alcuni dati relativi all’organismo emittente neozelandese nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(9) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(10) |
La decisione 2001/651/CE (10) della Commissione ha stabilito la deviazione standard del tenore di materia grassa, caratteristica del processo, per il burro importato dalla Nuova Zelanda per facilitare i controlli previsti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2535/2001. Nell’ambito del nuovo regime che prevede un’estensione della descrizione del contingente al burro non salato, è possibile rinunciare all’interpretazione dei risultati del controllo e, quindi, alla complicata procedura di deviazione standard, caratteristica del processo. La decisione 2001/651/CE è quindi diventata obsoleta e deve essere abrogata. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, e fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, ogni importazione di prodotti lattiero-caseari è subordinata al rilascio di un titolo d’importazione.»; |
2) |
l’articolo 19 bis è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 20 è modificato come segue:
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4) |
Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente capo: «CAPO II bis IMPORTAZIONI FUORI CONTINGENTE SENZA PRESENTAZIONE DI UN TITOLO D’IMPORTAZIONE Articolo 22 bis 1. Tale articolo si applica alle importazioni preferenziali di cui all’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. 2. Tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 0406, originari della Svizzera, sono esentati dal dazio all’importazione e dispensati dalla presentazione di un titolo d’importazione. 3. L’esenzione dai dazi all’importazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata dalla prova d’origine rilasciata conformemente al protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.» |
5) |
L’articolo 38 è soppresso. |
6) |
All’articolo 40, paragrafo 1, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi. |
7) |
Nell’allegato II, la parte D è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. |
8) |
Nell’allegato III, la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
9) |
L’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
10) |
L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento. |
11) |
Nell’allegato VIII, il punto 2, primo comma, è sostituito dal seguente: «L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui all’allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l’elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura “valido fino al 00.00.0000”.» |
12) |
L’allegato X è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
13) |
Nell’allegato XII, i dati relativi alla Nuova Zelanda sono sostituiti dai seguenti:
|
Articolo 2
Per quanto riguarda i titoli d’importazione, le cauzioni costituite sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:
a) |
i titoli siano rilasciati per le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al capo I bis o per l’importazione di prodotti del codice NC 0406 originari della Svizzera; |
b) |
la validità dei titoli non sia scaduta anteriormente al 1o gennaio 2008; |
c) |
i titoli siano stati adoperati parzialmente o non lo siano stati del tutto alla data del 1o gennaio 2008. |
Articolo 3
In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento non si applica dal 1o novembre 2007 al 31 gennaio 2008 per quanto riguarda le importazioni relative all’anno contingentale 2008.
Articolo 4
La decisione 2001/651/CE è abrogata.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, l’articolo 3 si applica dal 1o novembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(4) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1324/2007 (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 14).
(5) GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 8.
(6) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
(8) Vedi pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) Vedi pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale.
(10) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/584/CE (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 41).
ALLEGATO I
«II.D
Dazi ridotti nell’ambito dell’allegato ii dell’accordo tra la Comunità Europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio doganale (EUR/100 kg peso netto) A decorrere dal 1o giugno 2007 |
0402 29 11 ex 0404 90 83 |
Latte speciale, detto per l’alimentazione dei bambini lattanti (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materia grassa superiore al 10 % |
43,80 |
(1) Sono considerati come “latte speciale per lattanti” i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di due batteri coliformi per grammo.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO ΙII.A
Contingente tariffario nell’ambito degli accordi GATT/OMC suddiviso per paese d’origine: burro neozelandese
Codice NC |
Descrizione |
Paese d’origine |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in tonnellate) |
Contingente semestrale massimo (quantitativi in tonnellate) |
Contingente Partee A Numero del contingente 09,4195 |
Contingente Partee B Numero del contingente 09,4182 |
Aliquota del dazio all’importazione (EUR/100 kg peso netto) |
Regole per la compilazione dei certificati IMA 1 |
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto |
Nuova Zelanda |
74 693 tonnellate |
Contingente semestrale dal gennaio 2008 in poi 37 346,5 tonnellate |
20 540,5 tonnellate |
16 806 tonnellate |
70,00 |
Cfr. allegato IV» |
ex 0405 10 30 |
Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” E “Spreadable”) |
ALLEGATO III
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «CONTROLLO DEL PESO E DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DEL BURRO ORIGINARIO DELLA NUOVA ZELANDA IMPORTATO A NORMA DEL CAPO III, SEZIONE 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001»; |
2) |
Nella parte 1, la lettera e) è soppressa. |
3) |
La parte 2 è modificata come segue:
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4) |
La parte 4 è modificata come segue:
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ALLEGATO IV
«ALLEGATO V
ALLEGATO V
L’allegato X del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
a) |
La casella 7 è sostituita dalla seguente: 7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata della nomenclatura combinata e codice NC del prodotto a 8 cifre preceduto da «ex» e indicazione della forma di presentazione.
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b) |
La casella 13 è sostituita dalla seguente: 13. Tenore in peso di materia grassa (%) |