22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (2) prevede che ciascuno Stato membro debba istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

(2)

Detto regolamento prevede altresì che, a partire dal 1o gennaio 2008, l’identificazione elettronica diventi obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data.

(3)

Inoltre, il suddetto regolamento prevede che la Commissione debba presentare al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione sull'applicazione del sistema d'identificazione elettronica corredata delle proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibera volta a confermare o modificare, se del caso, la data di introduzione dell’uso obbligatorio di tale sistema e ad aggiornare, se del caso, gli aspetti tecnici utili per l'attuazione dell'identificazione elettronica.

(4)

La relazione della Commissione conclude che non è possibile giustificare la data del 1o gennaio 2008 come data d'introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria. È pertanto opportuno modificare la data, facendola slittare al 31 dicembre 2009, per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per attuare correttamente il sistema, tenendo conto del suo attuale e potenziale impatto economico.

(5)

Una serie di Stati membri ha già sviluppato la tecnologia necessaria per l’introduzione dell’identificazione elettronica e ha acquisito esperienze significative quanto alla sua applicazione. A tali paesi non dovrebbe essere impedito di introdurre il sistema a livello nazionale, se lo ritengono opportuno. La loro esperienza fornirebbe alla Commissione e agli altri Stati membri nuove informazioni preziose sulle implicazioni tecniche dell’identificazione elettronica e sul suo impatto.

(6)

Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(7)

Poiché il presente regolamento si deve applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 21/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato come segue:

1)

il primo comma dell'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   A partire dal 31 dicembre 2009, l’identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.»;

2)

l'articolo 9, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l’uso obbligatorio dell’identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 13 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).