22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (2).

(2)

Nella sua riunione annuale del novembre 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano quindicennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(3)

Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.

(4)

Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla raccomandazione dell’ICCAT, il piano di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato recepito in via provvisoria dal regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3), in attesa dell’adozione di un regolamento recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso nel 2007.

(5)

È quindi necessario attuare il piano di ricostituzione dell’ICCAT a titolo permanente mediante un regolamento che istituisca un piano di ricostituzione conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4), che sarà applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(6)

Alcune misure tecniche adottate dall’ICCAT per il tonno rosso sono state integrate nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (5).

(7)

Ai soli fini del loro finanziamento, sino al 31 dicembre 2014, le misure per l’attuazione del piano di ricostituzione dell’ICCAT adottate ai sensi del presente regolamento, nonché quelle provvisoriamente adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 643/2007, dovrebbero essere considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 643/2007.

(8)

L’adozione, da parte dell’ICCAT, di nuove misure tecniche per il tonno rosso e l’aggiornamento delle misure in vigore dall’adozione del suddetto regolamento rendono necessario sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 520/2007 e sostituirle con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità superiore al 50 %.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«PCC»: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

b)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina, le navi da trasporto, i rimorchiatori e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

c)

«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;

d)

«attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:

i)

dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;

ii)

da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;

e)

«tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;

f)

«ingabbiamento»: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso vivo senza che questo sia salpato a bordo;

g)

«ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da 2 a 6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

h)

«allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

i)

«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

j)

«nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

k)

«pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

l)

«pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

m)

«compito II»: il compito II quale definito dalla ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990);

n)

«nave da trasporto»: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso o di allevamento.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 3

Totali ammissibili di cattura (TAC)

I TAC fissati dall’ICCAT per le parti contraenti in relazione allo stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono i seguenti:

nel 2008: 28 500 tonnellate,

nel 2009: 27 500 tonnellate,

nel 2010: 25 500 tonnellate.

Qualora tuttavia vengano adottati nuovi TAC nell’ambito dell’ICCAT, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua di conseguenza i TAC fissati al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Lo Stato membro il cui contingente di tonno rosso è inferiore al 5 % del contingente comunitario può adottare, nel proprio piano di pesca, un metodo specifico per la gestione del proprio contingente, nel qual caso le disposizioni del paragrafo 3 non sono applicabili.

3.   Il piano di pesca annuale:

a)

individua tra l’altro le navi di dimensioni superiori a 24 metri incluse nell’elenco di cui all’articolo 12 e i contingenti individuali ad esse assegnati;

b)

per le navi di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, individua almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

4.   Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione. Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente è trasmessa alla Commissione almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione.

5.   Lo Stato membro di bandiera prende le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera:

a)

non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

b)

ha commesso un’infrazione di cui all’articolo 26.

Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera quando la nave non si trova in un porto della Comunità.

Lo Stato membro di bandiera può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

6.   Entro il 31 gennaio gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca per l’anno precedente. Tale relazione comprende:

a)

il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

b)

le catture di ogni nave; e

c)

il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

7.   La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione, e all’autorizzazione della Commissione ICCAT.

8.   Anteriormente al 1o marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni riguardanti la conclusione di tutti gli accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC.

9.   Le informazioni di cui al paragrafo 8 devono contenere i seguenti elementi:

a)

l’elenco di tutti i pescherecci che battono bandiera dello Stato membro autorizzati ad esercitare la pesca attiva del tonno rosso in base a un accordo commerciale privato;

b)

il numero interno della nave secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (6);

c)

la durata degli accordi commerciali privati;

d)

il consenso dello Stato membro all’accordo privato;

e)

il nome della PCC interessata.

10.   La Commissione invia tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 9 al segretariato esecutivo dell’ICCAT.

11.   La Commissione garantisce che la percentuale di un contingente PCC per il tonno rosso che può essere utilizzata per il noleggio di pescherecci comunitari a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (7) non ecceda il 60 %, il 40 % e il 20 % del contingente totale rispettivamente per il 2007, il 2008 e il 2009.

12.   Il noleggio di pescherecci comunitari per il tonno rosso è vietato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel 2010 e negli anni successivi.

13.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il numero di propri pescherecci per il tonno rosso noleggiati e la durata del noleggio siano commisurati al contingente assegnato alla nazione di noleggio.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Articolo 5

Periodi di divieto della pesca

1.   La pesca del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per i grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N.

2.   La pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre.

3.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre al 15 maggio.

4.   La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre al 15 maggio.

Articolo 6

Utilizzo di aeromobili

È vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.

Articolo 7

Taglia minima

1.   La taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 9, la taglia minima per il tonno rosso (thunnus thynnus) è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

a)

tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

b)

tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il numero massimo di tonniere con lenze a canna, di imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. Il numero di pescherecci da traino pelagici corrisponde al numero di imbarcazioni comunitarie autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria nel 2006.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ripartisce tra gli Stati membri il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 3.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai paragrafi 3 e 4, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri.

6.   Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg può essere ripartito tra le imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco nell’Atlantico orientale. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide la ripartizione del contingente comunitario tra gli Stati membri.

7.   Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nell’allegato I.

Articolo 8

Piano di campionamento per il tonno rosso

1.   Gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.

2.   Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II.

3.   Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.

4.   Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati relativi ai campionamenti realizzati ogni anno sono notificati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Articolo 9

Catture accessorie

1.   Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2.

2.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.

3.   Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie di cui al paragrafo 1, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

4.   Agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso si applicano l’articolo 14 e l’articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 10

Pesca ricreativa

1.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

3.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.

Articolo 11

Pesca sportiva

1.   Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

3.   Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.

CAPO IV

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 12

Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1.   Entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.

2.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   Ai pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

4.   Le disposizioni in materia di licenze di pesca previste nell’articolo 8bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 13

Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1.   Entro il 31 gennaio 2008 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.

2.   La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   Alle tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 14

Porti designati

1.   Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

2.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

3.   Alle navi di cui all’articolo 12 è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

4.   Tale disposizione non si applica agli sbarchi o ai trasbordi effettuati da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale, conformemente alle condizioni specifiche riportate nell’allegato I.

Articolo 15

Disposizioni in materia di registrazione

1.   Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), il comandante di un peschereccio comunitario di cui all’articolo 12 annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II.

2.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 12 impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari:

a)

se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:

la data e l’ora delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie,

il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

b)

per le navi impegnate in un’operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:

la data e l’ora dell’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) dell’operazione di pesca congiunta,

dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,

il nome e l’indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.

3.   Se una nave da pesca impegnata in un’operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera deve essere imputata ciascuna cattura.

Articolo 16

Operazioni di pesca congiunta

1.   Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.

2.   All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.

3.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Articolo 17

Dichiarazioni di cattura

1.   Il comandante di una nave da pesca di cui all’articolo 12 trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

2.   La dichiarazione di cattura è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo o dopo l’inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni congiunte il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.

3.   A decorrere dal 1o giugno di ogni anno i comandanti dei pescherecci trasmettono ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

4.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione per via elettronica o con altri mezzi. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

5.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Articolo 18

Sbarchi

1.   In deroga all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 12 del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

2.   In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco l’autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all’autorità di bandiera della nave.

3.   Tale disposizione non si applica alle tonniere con lenze a canna, alle imbarcazioni con lenze trainate e ai pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale.

Articolo 19

Trasbordo

1.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell’ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.

2.   Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;

d)

nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

e)

nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

f)

quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.

3.   Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

4.   Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

a)

quantitativi di tonno rosso da trasbordare;

b)

data e porto di trasbordo;

c)

nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

d)

zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

5.   L’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo:

a)

procedono all’ispezione della nave ricevente al suo arrivo e ne esaminano il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo;

b)

trasmettono all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo.

6.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 12 compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 15 giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato III.

Articolo 20

Operazioni di ingabbiamento

1.   Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.

2.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.

3.   Prima di ogni trasferimento in gabbia l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.

Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:

a)

la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; o

b)

il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o

c)

che la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4.   Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell’allegato III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.

Articolo 21

Attività delle tonnare

1.   Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Articolo 22

Controllo in porto o nell’allevamento

1.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto.

2.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

3.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.

Articolo 23

Controlli incrociati

1.   Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati SCP (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

Articolo 24

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

1.   È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975), che figura nell’allegato IV del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori e si incaricano dello svolgimento di ispezioni in mare nell’ambito del programma.

3.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.

4.   La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

5.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.

Articolo 25

Programma di osservazione

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:

a)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l’intera durata dell’operazione di pesca;

b)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici;

c)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;

d)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna;

e)

sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

verifica la conformità della nave al presente regolamento;

b)

registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo;

c)

osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

d)

avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT.

L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

2.   Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall’azienda.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001;

b)

convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’articolo 20 del presente regolamento;

c)

svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 26

Esecuzione

1.   Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 e 19. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

a)

ammende;

b)

il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c)

il sequestro della nave;

d)

la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca;

e)

la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente.

2.   Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell’articolo 20 e dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

a)

ammende;

b)

la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso;

c)

il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso.

Articolo 27

Misure di mercato

1.   Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento.

2.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate. In base alle informazioni ricevute dal segretariato dell’ICCAT, la Commissione informa tutti gli Stati membri che il contingente di una PCC è esaurito.

3.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.

Articolo 28

Coefficienti di conversione

Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 29

Finanziamento

Ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (9) e fino al 31 dicembre 2014 il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007

Il regolamento (CE) n. 520/2007 è modificato come segue:

1)

gli articoli 6 e 11 sono soppressi;

2)

nell’allegato IV è soppressa la voce relativa al tonno rosso.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, l’articolo 29 si applica a decorrere dal 13 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

(3)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(5)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

(6)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

(7)  GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1. regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 869/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 8).

(8)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(9)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Condizioni specifiche per l’esercizio della pesca nell’Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici

1.

a)

Gli Stati membri provvedono affinché le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale unicamente alle navi iscritte nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

b)

entro il 1o aprile 2008 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche;

c)

le modifiche dell’elenco di cui alla lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nell’Atlantico orientale delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell’ICCAT.

2.

a)

Alle navi di cui al paragrafo 1 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale;

b)

gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso;

c)

entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

3.

In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo o il suo rappresentante devono notificare all’autorità competente dello Stato membro (compresa l’autorità competente del loro Stato di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

4.

Gli Stati membri attuano un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l’utilizzo del contingente delle singole navi.

5.

Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati:

a)

le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati;

b)

la zona e la data di cattura.

6.

Gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

a)

un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico;

b)

ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.


ALLEGATO II

Specifiche per i giornali di bordo

Specifiche minime per i giornali di bordo:

1)

il giornale di bordo è composto da fogli numerati;

2)

il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’entrata in porto;

3)

il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare;

4)

una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo;

5)

deve essere conservato a bordo il giornale relativo all’ultimo anno di attività.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo:

1)

nome e indirizzo del comandante;

2)

date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

3)

nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti;

4)

attrezzo da pesca:

a)

tipo e codice FAO;

b)

dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.);

5)

operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l’indicazione dei seguenti elementi:

a)

attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.);

b)

posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c)

registrazione delle catture;

6)

identificazione delle specie:

a)

mediante codice FAO;

b)

peso arrotondato in kg per giorno;

7)

firma del comandante;

8)

firma dell’osservatore (se del caso);

9)

modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

10)

Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento:

1)

date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento;

2)

prodotti:

a)

presentazione;

b)

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3)

firma del comandante o dell’agente della nave.


ALLEGATO III

Dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo

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Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo

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Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo:

1)

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto);

2)

la copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture;

3)

ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare;

4)

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all’allevamento o al luogo di sbarco;

5)

l’operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.


ALLEGATO IV

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1.

I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

2.

Le navi aventi a bordo un ispettore devono esporre una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile.

3.

Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT.

4.

Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante (1) della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

5.

Al momento dell’imbarco l’ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L’ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all’esame l’ispettore può chiedere l’assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell’ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l’ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.

6.

L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un’opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.

7.

L’ispettore svolge le sue mansioni nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

8.

I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.

9.

a)

Entro il 1o marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell’anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore;

b)

le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT.

Tuttavia l’attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

10.

a)

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione;

b)

gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l’uso sul ponte.

11.

L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.

12.

L’ispettore può fotografare l’attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

13.

Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l’ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II).

Guidone ICCAT:

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(1)  Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.