21.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/75 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità e il regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) (2) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) offre ai trasformatori, a determinate condizioni, la possibilità di richiedere titoli di importazione. |
(2) |
Le carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39 non sono contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75. Occorre quindi consentire agli operatori che importano tradizionalmente questo prodotto di beneficiare del contingente specifico per le carni di pollame salate. |
(3) |
Tra le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 616/2007 figura in particolare quella secondo cui la trasformazione deve essere stata effettuata a partire da carni di pollame dei codici NC 0207 o 0210 e dare come risultato preparazioni di pollame dei codici NC 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75. |
(4) |
Poiché il regolamento (CEE) n. 2777/75 non include le preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 ed alcuni operatori specializzati in questo tipo di trasformazione hanno dimostrato il proprio interesse ad una partecipazione ai contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, occorre prevedere che questi prodotti siano inclusi nella trasformazione, limitatamente, tuttavia, ai prodotti omogeneizzati che non contengono carni diverse da quelle di pollame. |
(5) |
L’esperienza mostra che le quantità disponibili per i gruppi 6 e 8 non sono utilizzate. Una delle ragioni di questa sottoutilizzazione consiste nel fatto che la quantità minima che un operatore è in grado di chiedere, fissata dal regolamento a 100 tonnellate, è eccessiva in quanto si tratta spesso di mercati di «nicchia». |
(6) |
È quindi opportuno ridurre la quantità minima che ciascun operatore è in grado di chiedere per questi gruppi specifici. |
(7) |
I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri agli operatori con oltre due mesi di anticipo rispetto all’inizio del sottoperiodo o del periodo interessato e, quindi, del loro periodo di validità. Il lasso di tempo che intercorre tra il rilascio dei titoli e il momento in cui gli operatori possono utilizzare detti titoli per le importazioni è particolarmente lungo. |
(8) |
Per evitare che alcuni di questi titoli siano adoperati per le importazioni prima dell’inizio del loro periodo di validità, è necessario esigere la registrazione obbligatoria dell’inizio del periodo di validità sui titoli di importazione. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 616/2007. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 o di carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39.» |
2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame dei codici 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75 o in preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 00 non contenenti carni diverse da quelle di pollame.» |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Per i gruppi 3, 6 e 8 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.» |
4) |
L’allegato II, parte B, è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
«B. |
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:
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