21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio ha modificato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda l’ammasso privato di burro e crema, abolendo in particolare il riferimento alle norme di qualità nazionali come criterio di ammissibilità al beneficio dell’aiuto all’ammasso privato di burro.

(2)

A seguito di tali nuove disposizioni è opportuno armonizzare i criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto per lo smercio di crema di latte, burro e burro concentrato definiti nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (2). Occorre in particolare sopprimere i riferimenti alle norme di qualità nazionali e, ove necessario, sostituirli con i criteri di ammissibilità del regolamento (CE) n. 1255/1999. È necessario adattare di conseguenza le pertinenti disposizioni in materia di controlli.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»

2)

all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso in cui l’aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l’incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione che attesti:

a)

per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

b)

per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3.   Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il certificato indicato al paragrafo 2 del presente articolo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio deve essere sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.»;

3)

all’articolo 72, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»

4)

all’articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per il burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.»;

5)

all’articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, il marchio di identificazione previsto all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»;

6)

l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, i controlli dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (3).

Inoltre, l’ammissibilità del burro è verificata analizzando campioni prelevati casualmente al fine di garantire la conformità all’articolo 72, lettera b), punto i), del presente regolamento e l’assenza di materie grasse non provenienti dal latte.

I controlli formano oggetto di una relazione di ispezione in cui sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

2.   Se il burro è prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è acquistato da un beneficiario, il pagamento dell’aiuto è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione.

Il certificato conferma che il burro in questione è stato prodotto in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 72, lettera b), del presente regolamento, il certificato indicato al primo comma del presente paragrafo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

L’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, si applica a tutte le consegne di burro effettuate sulla base del buono di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, valido per il mese di gennaio 2008 e per i mesi successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 dell’1.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18