21.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007
recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l'applicazione di dazi all'importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. |
(2) |
A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. |
(3) |
Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l'India si considera opportuno mantenere un quantitativo iniziale di 10 000 tonnellate. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:
a) |
70 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India; |
b) |
10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).